Direttiva 2014/112
Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014 , che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/112/UE attua, tramite direttiva, l’accordo europeo concluso il 15 febbraio 2012 tra EBU, ESO ed ETF sull’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne. Essa stabilisce norme minime comuni per lavoratori mobili del settore, con regole specifiche su durata del lavoro, riposi, lavoro notturno, ferie annuali, controlli sanitari e registrazione dell’orario. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2016 e possono mantenere o introdurre regole più favorevoli, senza utilizzare l’attuazione come pretesto per ridurre il livello di tutela esistente.
Attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, con fissazione di standard minimi su orario, riposi, pause, controlli sanitari e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori mobili.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai lavoratori mobili che prestano attività come membri del personale di navigazione o del personale di bordo a bordo di un’imbarcazione operante sul territorio nazionale di uno Stato membro nel settore del trasporto commerciale per vie navigabili interne. Rimangono salve le norme nazionali o internazionali sulla sicurezza della navigazione applicabili; in caso di divergenza prevalgono le disposizioni più protettive per la salute e sicurezza dei lavoratori. Possono essere inclusi, previa consultazione e approvazione delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, anche lavoratori mobili impiegati a bordo fuori dal settore del trasporto commerciale per vie navigabili interne, se le disposizioni dell’accordo risultano più favorevoli. La direttiva consente agli Stati membri di affidare l’attuazione alle parti sociali su richiesta congiunta, purché siano garantiti gli obiettivi della direttiva.
Direttiva 2014/112/UE sull’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne
La direttiva dà attuazione all’accordo europeo del 15 febbraio 2012 tra European Barge Union (EBU), Organizzazione europea dei capitani (ESO) e Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) in materia di organizzazione dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE e mira a garantire un livello elevato e uniforme di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori in un settore caratterizzato da attività transfrontaliere, lavoro a bordo e frequenti particolarità operative.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si coordina con la direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, dalla quale deriva la necessità di prescrizioni più specifiche per il settore della navigazione interna ai sensi dell’articolo 14 di tale atto. Il legislatore evidenzia che il settore presenta condizioni peculiari: permanenza a bordo, periodi di riposo trascorsi sulla nave, servizi di permanenza, attività notturne, stagionalità e diversità tra navigazione commerciale ordinaria e navi passeggeri. L’accordo allegato è concepito come insieme di norme minime, senza pregiudicare regole più favorevoli nazionali, contrattuali o di prassi.
Ambito di applicazione
L’accordo allegato si applica ai lavoratori mobili impiegati come personale di navigazione o personale di bordo a bordo di un’imbarcazione operante nel territorio nazionale di uno Stato membro nel settore del trasporto commerciale per vie navigabili interne. Non rientrano, ai fini dell’accordo, gli operatori del trasporto per vie navigabili interne, anche se qualificabili come lavoratori nella propria impresa. Restano salve le norme nazionali o internazionali sulla sicurezza della navigazione; in caso di conflitto tra tali norme e quelle dell’accordo sui periodi di riposo, prevalgono le disposizioni più favorevoli alla salute e sicurezza dei lavoratori.
È inoltre prevista la possibilità di includere nel campo di applicazione, previa consultazione e approvazione delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, lavoratori a bordo impiegati fuori dal settore del trasporto commerciale per vie navigabili interne, purché le disposizioni dell’accordo siano per essi più favorevoli.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 dell’accordo definisce i principali concetti operativi. Tra questi:
- "imbarcazione": nave o galleggiante;
- "nave passeggeri": nave per escursioni giornaliere o nave cabinata, costruita e attrezzata per trasportare più di 12 passeggeri;
- "orario di lavoro": tempo in cui il lavoratore è assegnato a un lavoro o deve restare a disposizione per un lavoro a bordo o per l’imbarcazione, inclusi i servizi di permanenza;
- "periodo di riposo": tempo non compreso nell’orario di lavoro, compresi i riposi in navigazione, all’ormeggio o a terra, con esclusione delle pause fino a 15 minuti;
- "giorno di riposo": periodo ininterrotto di 24 ore trascorso in un luogo scelto dal lavoratore;
- "periodo notturno": dalle 23:00 alle 06:00;
- "lavoratore notturno" e "lavoratore a turni": definizioni collegate alla collocazione dell’orario di lavoro;
- "stagione": periodo non superiore a 9 mesi consecutivi in 12 mesi, legato a fattori esterni quali condizioni atmosferiche o domanda turistica.
Durata dell’orario di lavoro e limiti quantitativi
La disciplina introduce una regola generale di 8 ore giornaliere di lavoro, salvo le deroghe consentite. L’orario può essere prolungato purché non sia superata la media di 48 ore settimanali su un periodo di riferimento di 12 mesi. Il tetto massimo nel periodo di riferimento è pari a 2.304 ore, calcolato su 52 settimane meno almeno 4 settimane di ferie, moltiplicate per 48 ore. Le ferie annuali retribuite e i periodi di malattia non incidono sul calcolo della media; vengono inoltre detratti i riposi dovuti derivanti da festività legali.
Per i rapporti di lavoro di durata inferiore al periodo di riferimento, il limite va determinato pro rata temporis.
Limiti giornalieri, settimanali e riposi
L’accordo fissa ulteriori limiti massimi:
- 14 ore di lavoro per ogni periodo di 24 ore;
- 84 ore di lavoro per ogni periodo di 7 giorni.
Se il piano di servizio prevede più giorni di lavoro che di riposo, l’orario medio non può superare 72 ore settimanali in un periodo di 4 mesi.
Quanto ai giorni di lavoro e di riposo, il numero massimo di giorni di lavoro consecutivi è 31. Se il piano di servizio prevede un numero di giorni di lavoro uguale a quello dei giorni di riposo, i giorni di lavoro devono essere seguiti immediatamente da un numero uguale di giorni di riposo consecutivi, salvo deroghe compensate nel periodo di riferimento. Se i giorni di lavoro sono più numerosi dei riposi, i giorni minimi consecutivi di riposo aumentano progressivamente per scaglioni di giorni lavorati, secondo il meccanismo dell’articolo 5.
Regole speciali per il lavoro stagionale sulle navi passeggeri
Per il lavoro stagionale a bordo di navi passeggeri l’accordo consente un regime derogatorio rispetto agli articoli 4 e 5. In tale ipotesi:
- l’orario massimo è di 12 ore per 24 ore e di 72 ore per 7 giorni;
- il lavoratore matura 0,2 giorni di riposo per ogni giorno di lavoro;
- ogni periodo di 31 giorni deve includere almeno 2 giorni di riposo effettivi;
- la disciplina dettagliata sulla concessione dei riposi e sul rispetto della media delle 48 ore settimanali è rimessa ai contratti collettivi, agli accordi tra le parti sociali o, in mancanza, alla legislazione nazionale.
Pause, lavoro notturno e ferie annuali
Chi lavora più di 6 ore al giorno ha diritto a una pausa, la cui durata e modalità sono affidate alla contrattazione collettiva o alla legge nazionale. Per il lavoro notturno, con riferimento a una durata di 7 ore di lavoro notturno, il massimo settimanale è fissato a 42 ore per 7 giorni.
Tutti i lavoratori hanno diritto ad almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite, o a una durata proporzionale se il rapporto è inferiore a un anno. Le ferie minime non possono essere sostituite da un’indennità finanziaria, salvo cessazione del rapporto di lavoro.
Protezione dei minori e controlli sanitari
Per i lavoratori di età inferiore a 18 anni trovano applicazione le disposizioni della direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani sul lavoro. In via eccezionale, gli Stati membri possono autorizzare il lavoro notturno dei giovani con più di 16 anni che non sono più soggetti all’obbligo scolastico a tempo pieno, quando ciò sia necessario per un obiettivo formativo in un corso riconosciuto e siano garantiti un adeguato riposo compensativo e il rispetto degli obiettivi della direttiva 94/33/CE.
L’articolo 14 impone un controllo sanitario annuale gratuito per tutti i lavoratori, con attenzione particolare ai sintomi o alle condizioni riconducibili ai minimi di riposo previsti dagli articoli 5 e 6. I lavoratori notturni con problemi di salute causati dal lavoro notturno devono essere trasferiti, per quanto possibile, a un posto di lavoro diurno idoneo. Le visite sono coperte dal segreto professionale e possono essere effettuate nel sistema sanitario pubblico.
Registrazione dell’orario, emergenze e sicurezza
Per verificare il rispetto delle norme sull’orario e sui riposi, l’orario di lavoro e i periodi di riposo giornalieri devono essere annotati in un registro. Il registro va tenuto a bordo almeno fino alla fine del periodo di riferimento, deve essere verificato e confermato congiuntamente dal datore di lavoro o suo rappresentante e dal lavoratore, al più tardi entro la fine del mese successivo, e deve contenere almeno i dati identificativi della nave, del lavoratore e del conduttore, la data, l’indicazione del giorno di lavoro o di riposo e gli orari di inizio e fine. Il lavoratore ha diritto a una copia dei dati approvati e deve conservarla per un anno.
In caso di emergenza, il conduttore della nave o il suo rappresentante può esigere ore di lavoro necessarie per garantire la sicurezza immediata dell’imbarcazione, delle persone a bordo o del carico, oppure per prestare soccorso ad altre navi o persone in pericolo. Dopo il ritorno alla normalità, deve essere concesso non appena possibile un riposo sufficiente a tutti i lavoratori che abbiano lavorato durante il periodo di riposo previsto.
Protezione della salute e organizzazione del lavoro
L’accordo richiede un livello di protezione adeguato per i lavoratori notturni e per i lavoratori a turni, con servizi e mezzi di prevenzione e protezione sempre disponibili e pari a quelli riconosciuti agli altri lavoratori. Inoltre, quando il datore di lavoro organizza il lavoro secondo un determinato ritmo, deve rispettare il principio dell’adeguamento del lavoro all’essere umano, riducendo il lavoro monotono e ripetitivo, soprattutto con riguardo alle pause.
Recepimento, sanzioni e obblighi di comunicazione
La direttiva impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 31 dicembre 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al testo. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e delle disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore disciplinato.
Quanto al sistema sanzionatorio, gli Stati membri devono prevedere sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali di recepimento, con carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Attuazione dell’accordo europeo e base giuridica
L’articolo 1 dispone che la direttiva attua l’accordo europeo del 15 febbraio 2012 sull’organizzazione dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, allegato alla direttiva. La direttiva si fonda sull’articolo 155, paragrafo 2, TFUE e utilizza lo strumento della direttiva per dare esecuzione all’accordo concluso dalle parti sociali europee.
Norme minime e clausola di non regressione
L’articolo 2 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli e vieta che l’attuazione determini un abbassamento del livello generale di protezione dei lavoratori nei settori interessati. Le disposizioni più favorevoli nazionali, contrattuali o di prassi restano impregiudicate. Analoga clausola è ribadita nell’articolo 17 dell’accordo allegato.
Ambito soggettivo e definizioni
L’accordo allegato si applica ai lavoratori mobili impiegati come personale di navigazione o di bordo a bordo di un’imbarcazione operante sul territorio di uno Stato membro nel trasporto commerciale per vie navigabili interne. Sono definiti, tra gli altri, i concetti di imbarcazione, nave passeggeri, orario di lavoro, periodo di riposo, giorno di riposo, operatore del trasporto per vie navigabili interne, piano di servizio, periodo notturno, lavoratore notturno, lavoratore a turni, personale di bordo, lavoratore mobile e stagione.
Durata dell’orario di lavoro e periodo di riferimento
L’articolo 3 dell’accordo prevede una durata normale di 8 ore giornaliere e consente il prolungamento entro il limite medio di 48 ore settimanali su un periodo di riferimento di 12 mesi. L’orario massimo nel periodo di riferimento è fissato a 2.304 ore, con esclusione neutra delle ferie annuali retribuite e dei periodi di malattia e detrazione dei riposi dovuti per festività legali. Per rapporti di lavoro inferiori al periodo di riferimento il calcolo è pro rata temporis.
Limiti giornalieri e settimanali dell’orario di lavoro
L’articolo 4 stabilisce che l’orario di lavoro non può superare 14 ore in ogni periodo di 24 ore e 84 ore in ogni periodo di sette giorni. Se il piano di servizio prevede più giorni di lavoro che di riposo, la media dell’orario di lavoro non può superare 72 ore settimanali su quattro mesi.
Giorni di lavoro e riposo
L’articolo 5 limita a 31 il numero massimo di giorni di lavoro consecutivi. Se il numero di giorni di lavoro è pari a quello dei giorni di riposo, i giorni di lavoro devono essere seguiti da un numero uguale di giorni di riposo consecutivi, salvo deroghe compensate nel periodo di riferimento e rispettando il limite di 31 giorni consecutivi. Se i giorni di lavoro superano i giorni di riposo, sono dovuti minimi progressivi di riposo consecutivo: 0,2 giorni per ogni giorno dal 1° al 10° giorno, 0,3 dal 11° al 20° giorno, 0,4 dal 21° al 31° giorno, con arrotondamento ai giorni interi.
Regime speciale per il lavoro stagionale sulle navi passeggeri
L’articolo 6 introduce una deroga per il lavoro stagionale a bordo delle navi passeggeri: il limite massimo è 12 ore per 24 ore e 72 ore per sette giorni. Il lavoratore ha diritto a 0,2 giorni di riposo per ogni giorno di lavoro e a non meno di due giorni di riposo effettivi ogni 31 giorni; la disciplina di dettaglio sul riposo e sull’osservanza della media delle 48 ore settimanali è demandata ai contratti collettivi, agli accordi tra le parti sociali o, in mancanza, alla legislazione nazionale.
Riposi minimi, pause e lavoro notturno
L’articolo 7 garantisce riposi regolari e sufficientemente lunghi: almeno 10 ore per ogni 24 ore, di cui almeno 6 ore ininterrotte, e 84 ore per ogni sette giorni. L’articolo 8 prevede una pausa per chi lavora più di 6 ore al giorno, con durata e modalità rimesse alla contrattazione collettiva o alla normativa nazionale. L’articolo 9 fissa a 42 ore per sette giorni l’orario massimo settimanale durante il periodo notturno, riferito a un lavoro notturno di 7 ore.
Ferie annuali, minori e tutela sanitaria
L’articolo 10 riconosce almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite, proporzionali per i rapporti inferiori all’anno, non sostituibili da indennità salvo cessazione del rapporto. L’articolo 11 rinvia alla direttiva 94/33/CE per i lavoratori minori di 18 anni e consente eccezionalmente agli Stati membri di autorizzare il lavoro notturno dei giovani sopra i 16 anni non più soggetti all’obbligo scolastico, se necessario per un obiettivo formativo e con riposo compensativo adeguato. L’articolo 14 impone un controllo sanitario annuale gratuito per tutti i lavoratori e prescrive la protezione dei lavoratori notturni con problemi di salute, il segreto professionale e la possibilità di effettuare la visita nel sistema sanitario pubblico.
Registrazione dell’orario, emergenze e sicurezza
L’articolo 12 impone la registrazione dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri di ciascun lavoratore per verificare il rispetto degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 13. Il registro va conservato a bordo almeno fino alla fine del periodo di riferimento, verificato e confermato congiuntamente entro la fine del mese successivo, e deve contenere almeno i dati identificativi della nave, del lavoratore e del conduttore, oltre a data, giorno di lavoro o riposo e inizio/fine dei periodi rilevanti. L’articolo 13 consente al conduttore di imporre ore di lavoro necessarie in situazioni di emergenza per garantire la sicurezza immediata, prestare soccorso o ripristinare la normalità, prevedendo poi un riposo sufficiente non appena possibile.
Protezione della salute e organizzazione del ritmo di lavoro
L’articolo 15 richiede un livello di protezione adeguato per i lavoratori notturni e a turni, con servizi e mezzi di prevenzione e protezione sempre disponibili e equivalenti a quelli degli altri lavoratori. L’articolo 16 impone al datore di lavoro, quando organizza il lavoro secondo un ritmo, di considerare il principio di adattamento del lavoro all’essere umano, attenuando il lavoro monotono e ripetitivo, in particolare per quanto riguarda le pause.
Sanzioni, recepimento e obblighi di comunicazione
L’articolo 3 della direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento, sanzioni che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. L’articolo 4 fissa il termine di recepimento al 31 dicembre 2016 e richiede che le misure nazionali contengano un riferimento alla direttiva o siano corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure adottate e delle disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore disciplinato. L’articolo 5 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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