Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2014/106

Direttiva 2014/106/UE della Commissione, del 5 dicembre 2014 , che modifica gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2014/106/UE della Commissione aggiorna gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE per precisare il contenuto della dichiarazione "CE" di verifica e per chiarire la procedura di verifica dei sottosistemi ferroviari. Introduce indicazioni più dettagliate su responsabilità, documentazione tecnica, verifiche intermedie, modifiche dei sottosistemi e ruolo degli organismi notificati e designati. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° gennaio 2016, con esclusione temporanea di Cipro e Malta fino all'istituzione di un sistema ferroviario nazionale.

Modifica gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE per chiarire dichiarazione "CE" di verifica e procedura di verifica dei sottosistemi ferroviari.

Ambito di applicazione

Si applica ai sottosistemi del sistema ferroviario comunitario disciplinati dalla direttiva 2008/57/CE, con particolare riferimento alla procedura di verifica "CE", alle dichiarazioni di verifica e alla documentazione tecnica connessa. Riguarda il richiedente ai sensi dell'articolo 18 (soggetto contraente, fabbricante o mandatario), gli organismi notificati, gli organismi designati e le autorità nazionali di sicurezza coinvolte nell'autorizzazione alla messa in servizio. È prevista una deroga temporanea per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta finché non sia istituito un sistema ferroviario nei rispettivi territori.

Direttiva 2014/106/UE della Commissione: modifica degli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE sull'interoperabilità ferroviaria

La direttiva interviene sul quadro di verifica dei sottosistemi ferroviari previsto dalla direttiva 2008/57/CE, con l'obiettivo di rendere più chiari il contenuto della dichiarazione "CE" di verifica e la procedura di verifica dei sottosistemi. I considerando evidenziano la necessità di precisare la responsabilità del firmatario, disciplinare meglio le modifiche ai sottosistemi esistenti e chiarire il ruolo delle verifiche supplementari e dei diversi organismi coinvolti.

Obiettivi e finalità

La modifica normativa mira a uniformare e dettagliare i passaggi necessari per attestare la conformità dei sottosistemi ferroviari alla legislazione dell'Unione, alle STI e alle norme nazionali applicabili. In particolare, la direttiva intende chiarire:

  • l'ambito e il contenuto della dichiarazione "CE" di verifica;
  • le procedure in caso di modifiche di sottosistemi già verificati;
  • la logica della procedura di verifica "CE" e la gestione delle verifiche supplementari;
  • la ripartizione di compiti tra richiedente, organismi notificati, organismi designati e autorità nazionali.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'intervento riguarda i sottosistemi del sistema ferroviario comunitario disciplinati dalla direttiva 2008/57/CE. I soggetti operativi sono il "richiedente" ai sensi dell'articolo 18 della direttiva madre, cioè soggetto contraente, fabbricante o mandatario, nonché gli organismi notificati e designati incaricati delle verifiche e le autorità nazionali di sicurezza coinvolte nelle autorizzazioni di messa in servizio.

Modifica degli allegati della direttiva 2008/57/CE

L'articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE con i nuovi allegati I e II della direttiva 2014/106/UE. Ne discende una riscrittura della disciplina tecnica e procedurale relativa alla dichiarazione "CE" di verifica e alla procedura di verifica dei sottosistemi.

Dichiarazione "CE" di verifica: contenuto e responsabilità

L'allegato V specifica che la dichiarazione "CE" di verifica è redatta dal richiedente sotto la sua esclusiva responsabilità. Essa attesta che il sottosistema, sottoposto alle pertinenti procedure di verifica, soddisfa i requisiti della normativa dell'Unione e delle norme nazionali applicabili. La dichiarazione e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati e redatti nella stessa lingua della documentazione tecnica che li accompagna.

La dichiarazione deve contenere almeno:

  • il riferimento alla direttiva, alle STI e alle norme nazionali applicabili;
  • l'indicazione delle STI o parti di STI non esaminate e delle norme nazionali applicate in caso di deroga, applicazione parziale, periodo transitorio o caso specifico;
  • i dati identificativi del richiedente;
  • una breve descrizione del sottosistema;
  • i dati degli organismi notificati che hanno svolto le verifiche "CE" e le eventuali valutazioni su altre norme dell'Unione;
  • i dati degli organismi designati per le norme nazionali;
  • i dati degli eventuali organismi di valutazione dei rapporti sui metodi comuni di sicurezza;
  • i riferimenti della documentazione tecnica;
  • le disposizioni pertinenti, anche provvisorie, e le eventuali limitazioni o condizioni di esercizio;
  • l'identità del firmatario.

Modifiche dei sottosistemi già verificati

L'allegato V disciplina espressamente i casi di modifica di un sottosistema già oggetto di dichiarazione "CE" di verifica, distinguendo due scenari.

Se la modifica non incide sulle caratteristiche di progetto di base rilevanti per la conformità ai parametri di base, il soggetto che introduce la modifica deve soltanto aggiornare i riferimenti dei documenti della documentazione tecnica; non è necessaria una nuova dichiarazione.

Se invece la modifica incide sulle caratteristiche di progetto di base rilevanti per alcuni parametri di base, deve essere redatta una dichiarazione "CE" di verifica complementare limitata ai parametri interessati. In tal caso:

  • deve essere allegato l'elenco dei documenti originali divenuti non più validi;
  • la documentazione tecnica deve dimostrare che l'impatto delle modifiche resta circoscritto ai parametri interessati;
  • si applicano mutatis mutandis le regole della sezione 1 dell'allegato V;
  • la dichiarazione originaria resta valida per i parametri non toccati dalla modifica.

Verifiche supplementari

La direttiva contempla anche le verifiche supplementari, ad esempio quando servono per un'autorizzazione di messa in servizio aggiuntiva. In tali casi la dichiarazione "CE" può essere integrata, ma l'ambito della dichiarazione complementare resta limitato alle sole verifiche supplementari richieste.

Procedura "CE" di verifica: principi generali

L'allegato VI definisce la "verifica CE" come la procedura con cui il richiedente dimostra che il sottosistema rispetta la pertinente normativa dell'Unione e le norme nazionali applicabili, così da poter essere autorizzato alla messa in servizio. La procedura è articolata in una componente relativa alle STI, affidata all'organismo notificato, e, quando necessario, in una componente relativa alle norme nazionali, affidata all'organismo designato.

Verifica da parte dell'organismo notificato e dichiarazioni intermedie di verifica

Per la parte relativa alle STI, l'organismo notificato verifica e certifica la conformità del sottosistema. La procedura può essere suddivisa in parti o fasi, con possibilità di emettere dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) su richiesta del richiedente. Le DIV possono riferirsi a ciascuna parte del sottosistema e alle fasi di progetto e produzione, compresi i collaudi.

L'organismo notificato, prima di rilasciare il certificato di verifica, deve:

  • verificare che le DIV coprano correttamente i pertinenti requisiti delle STI;
  • esaminare gli aspetti non coperti dalle DIV;
  • verificare i collaudi del sottosistema nel suo complesso.

Se il sottosistema subisce una modifica dopo il rilascio del certificato di verifica, l'organismo notificato effettua solo gli esami e le prove pertinenti e necessari, limitando la valutazione alle parti modificate e alle loro interfacce con quelle non modificate.

Documentazione tecnica a corredo della dichiarazione

La documentazione tecnica da allegare alla dichiarazione "CE" di verifica è raccolta dal richiedente e deve includere, tra l'altro:

  • caratteristiche tecniche del progetto, disegni e schemi, descrizione dei sistemi automatici e di elaborazione dati, documentazione su esercizio e manutenzione;
  • elenco dei componenti di interoperabilità incorporati;
  • documentazione prodotta da ciascun organismo notificato, comprese copie delle dichiarazioni "CE" di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, eventuali note di calcolo, verbali di prove ed esami, DIV, certificati di verifica e relativi rapporti di ispezione e audit;
  • certificati di verifica rilasciati in conformità ad altra normativa derivante dal trattato;
  • se richiesta la verifica dell'integrazione in condizioni di sicurezza, i rapporti di valutazione dei metodi comuni di sicurezza per la valutazione del rischio ai sensi della direttiva 2004/49/CE.

Sorveglianza dell'organismo notificato durante la produzione

L'organismo notificato incaricato della verifica della produzione deve avere accesso permanente a cantieri, officine, depositi e, se necessario, impianti di prefabbricazione e di prova, nonché a tutti i luoghi ritenuti necessari. Deve ricevere dal richiedente i documenti utili, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica.

Sono previste inoltre:

  • audit periodici per confermare la conformità alle STI, con trasmissione del rapporto ai responsabili della realizzazione;
  • visite senza preavviso in cantiere o in officina, con eventuali audit completi o parziali e relativo rapporto;
  • obbligo per l'organismo di poter controllare un sottosistema che includa un componente di interoperabilità, se la STI applicabile richiede la valutazione dell'idoneità all'impiego.

Presentazione, conservazione e lingua della documentazione

Una copia della documentazione tecnica deve essere conservata dal fabbricante o dal soggetto contraente per tutta la durata di esercizio del sottosistema e trasmessa, su richiesta, agli altri Stati membri. In sede di autorizzazione di messa in servizio, la documentazione deve essere presentata all'autorità nazionale di sicurezza dello Stato membro interessato, che può richiedere la traduzione di alcune parti nella propria lingua.

La documentazione e la corrispondenza relative alla procedura di verifica devono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito oppure in una lingua ufficiale dell'Unione accettata dal richiedente.

Pubblicazione delle informazioni da parte degli organismi notificati

Gli organismi notificati devono pubblicare periodicamente informazioni pertinenti su:

  • richieste di verifica e DIV ricevute;
  • richieste di valutazione di conformità e idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità;
  • DIV rilasciate o rifiutate;
  • certificati di conformità e certificati "CE" di idoneità all'impiego rilasciati o rifiutati;
  • certificati di verifica rilasciati o rifiutati.

Verifica basata sulle norme nazionali e organismo designato

Quando, oltre alle STI, si applicano norme nazionali notificate, l'allegato VI richiede che la verifica includa anche un certificato rilasciato dall'organismo designato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, per ciascuno Stato membro in cui il sottosistema è destinato a essere autorizzato alla messa in servizio.

Il certificato deve indicare con precisione le norme nazionali esaminate. Per i sottosistemi che compongono un veicolo, il certificato deve essere suddiviso in due parti:

  • una sulle norme nazionali strettamente connesse alla compatibilità tecnica tra veicolo e rete;
  • una sulle altre norme nazionali.

La documentazione tecnica prodotta dall'organismo designato deve confluire nella documentazione che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica e contenere i dati tecnici pertinenti per valutare la conformità alle norme nazionali.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri dovevano adottare le misure di recepimento entro il 1° gennaio 2016 e comunicarle immediatamente alla Commissione, indicando il riferimento alla direttiva nei propri atti nazionali. La direttiva è destinata agli Stati membri, con esenzione temporanea per Cipro e Malta fino all'istituzione di un sistema ferroviario nei rispettivi territori.

Disposizioni principali

Sostituzione degli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE

L'articolo 1 dispone che gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE siano sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II della direttiva 2014/106/UE, che riscrivono la disciplina della dichiarazione "CE" di verifica e della procedura "CE" di verifica dei sottosistemi.

Termine di recepimento e obblighi di attuazione

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 1° gennaio 2016 e di comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all'atto della pubblicazione ufficiale.

Comunicazione delle misure nazionali e deroga per Cipro e Malta

L'articolo 2, paragrafo 2, obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato. Il paragrafo 3 esclude dall'obbligo di recepimento e attuazione la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta finché non sia istituito un sistema ferroviario nei rispettivi territori.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Contenuto della dichiarazione "CE" di verifica

L'allegato V precisa che la dichiarazione "CE" di verifica è redatta dal richiedente ai sensi dell'articolo 18 sotto la sua esclusiva responsabilità, sulla base della procedura di verifica dell'allegato VI. Deve essere datata, firmata e comprendere almeno elementi identificativi del richiedente, descrizione del sottosistema, riferimenti a direttiva, STI e norme nazionali applicabili, organismi coinvolti, documentazione tecnica e limitazioni o condizioni di esercizio.

Modifiche ai sottosistemi e dichiarazioni complementari

L'allegato V disciplina i casi di modifica di sottosistemi già oggetto di dichiarazione "CE" di verifica. Se la modifica non incide sulle caratteristiche di progetto di base rilevanti per i parametri di base, basta aggiornare i riferimenti della documentazione tecnica senza nuova dichiarazione; se incide solo su alcuni parametri di base, il soggetto che introduce la modifica deve redigere una dichiarazione "CE" di verifica complementare limitata ai parametri interessati.

Verifiche supplementari

L'allegato V prevede che la dichiarazione "CE" di verifica possa essere integrata in caso di verifiche supplementari, in particolare quando necessarie per una ulteriore autorizzazione di messa in servizio, limitando l'ambito della dichiarazione complementare alle sole verifiche supplementari.

Procedura generale di verifica "CE" e ruolo dell'organismo notificato

L'allegato VI definisce la verifica "CE" come procedura effettuata dal richiedente per dimostrare il rispetto della normativa dell'Unione e delle norme nazionali applicabili, al fine di autorizzare la messa in servizio del sottosistema. La verifica delle STI è affidata a un organismo notificato, che valuta progettazione, produzione e collaudi e rilascia un certificato di verifica.

Dichiarazioni intermedie di verifica (DIV)

L'allegato VI consente che le verifiche siano effettuate per parti di sottosistema o per fasi della procedura, con rilascio di dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) da parte dell'organismo notificato scelto dal richiedente. Le DIV possono riguardare singole parti e le fasi di progetto e produzione, e devono riferirsi alla STI oggetto di valutazione.

Documentazione tecnica, sorveglianza e pubblicazione

L'allegato VI elenca il contenuto della documentazione tecnica a corredo della dichiarazione "CE" di verifica, includendo progetto, componenti di interoperabilità, certificati e rapporti degli organismi notificati e, se del caso, rapporti sulla valutazione del rischio. Prevede inoltre accesso permanente dell'organismo notificato ai luoghi di produzione, audit periodici e visite senza preavviso, conservazione della documentazione per tutta la durata di esercizio del sottosistema, eventuale traduzione su richiesta dell'autorità nazionale di sicurezza e pubblicazione periodica di alcune informazioni da parte degli organismi notificati.

Verifica da parte di organismi designati per le norme nazionali

Quando si applicano norme nazionali notificate, l'allegato VI richiede un ulteriore certificato di verifica rilasciato dall'organismo designato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, per ciascuno Stato membro di destinazione. Il certificato deve identificare con precisione le norme nazionali esaminate e la documentazione tecnica pertinente va inclusa nella documentazione che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviariinteroperabilitàcertificazione e conformità tecnicasicurezza ferroviariamercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.