Direttiva 2014/107
Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014 , recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rafforza la direttiva 2011/16/UE imponendo uno scambio automatico obbligatorio di informazioni sui conti finanziari a fini fiscali tra Stati membri. L’obiettivo è contrastare frode ed evasione fiscale transfrontaliere, allineando l’UE allo standard globale OCSE e riducendo le asimmetrie derivanti da accordi bilaterali non coordinati. Sono disciplinati in modo dettagliato il perimetro soggettivo, le informazioni da comunicare, le procedure di adeguata verifica, la protezione dei dati e i termini di recepimento, con una disciplina particolare e differita per l’Austria.
Modifica della direttiva 2011/16/UE per introdurre nello spazio UE lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui conti finanziari a fini fiscali, in linea con lo standard OCSE/FATCA.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, tramite gli obblighi imposti alle loro istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, ai conti finanziari detenuti presso istituzioni finanziarie di uno Stato membro da persone residenti in altri Stati membri o da entità non finanziarie passive con persone che esercitano il controllo residenti in altri Stati membri. Rilevano i conti preesistenti e i nuovi conti di persone fisiche e di entità, con esclusioni per istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e conti esclusi definiti nell’allegato I. La direttiva incide anche sui rapporti con altri strumenti UE e internazionali già esistenti in materia di scambio automatico.
Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
La direttiva 2014/107/UE modifica la direttiva 2011/16/UE per rafforzare la cooperazione amministrativa tra Stati membri in materia fiscale, con particolare riguardo ai conti finanziari detenuti all’estero. L’intervento è motivato dall’aumento della frode e dell’evasione fiscale transfrontaliere e dall’esigenza di allineare l’Unione allo standard globale OCSE sullo scambio automatico di informazioni.
Finalità, contesto e ratio dell’intervento
I considerando evidenziano che lo scambio automatico di informazioni è ritenuto uno strumento essenziale per aumentare l’efficienza della riscossione e per contrastare l’occultamento di redditi e capitali. La direttiva si colloca nel solco degli impegni assunti in sede G20, G8, OCSE e Consiglio europeo, e mira anche a evitare distorsioni del mercato interno derivanti da accordi bilaterali o multilaterali non coordinati tra Stati membri e Stati terzi.
Modifica della direttiva 2011/16/UE
L’articolo 1 modifica la direttiva 2011/16/UE inserendo una nuova disciplina specifica sullo scambio automatico di informazioni finanziarie. In particolare:
- all’articolo 3, punto 9, viene ridefinito lo scambio automatico come comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri, senza previa richiesta e a intervalli regolari;
- all’articolo 8 vengono aggiunti il paragrafo 3 bis e ulteriori disposizioni procedurali;
- sono introdotti gli allegati I e II, contenenti norme dettagliate di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale.
La direttiva chiarisce inoltre che le nuove disposizioni prevalgono, nei limiti di sovrapposizione, su altri strumenti UE incompatibili, compresa la direttiva 2003/48/CE.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di ciascuno Stato membro e i conti finanziari da esse intrattenuti. Sono coinvolti:
- i conti di persone fisiche residenti in altri Stati membri;
- i conti di entità non finanziarie passive quando una o più persone che esercitano il controllo sono persone oggetto di comunicazione;
- sia i conti preesistenti sia i nuovi conti, con procedure diverse a seconda della tipologia del titolare e dell’importo.
Sono escluse le istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e i conti esclusi definiti nell’allegato I, purché il loro status non comprometta gli obiettivi della direttiva.
Informazioni da comunicare e frequenza dello scambio
Per i periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016, gli Stati membri devono scambiarsi automaticamente, almeno una volta all’anno, un nucleo di informazioni molto ampio sui conti oggetto di comunicazione. Le informazioni comprendono:
- dati identificativi del titolare del conto e, se del caso, delle persone che esercitano il controllo;
- numero di conto;
- istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
- saldo o valore del conto a fine anno o alla chiusura;
- per i conti di custodia, interessi, dividendi, altri redditi e proventi lordi da vendita o riscatto di attività finanziarie;
- per i conti di deposito, interessi lordi;
- per gli altri conti, importi lordi pagati o accreditati al titolare, inclusi eventuali rimborsi di riscatto.
La comunicazione avviene entro sei mesi dalla fine dell’anno fiscale per le categorie dell’articolo 8, paragrafo 1, ed entro nove mesi per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis.
Obblighi degli Stati membri verso le istituzioni finanziarie
Gli Stati membri devono imporre alle proprie istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione l’applicazione delle regole OCSE di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale, riportate negli allegati I e II, garantendone l’effettiva attuazione e il rispetto. La direttiva lascia agli ordinamenti nazionali la scelta della forma e dei mezzi, ma vincola al risultato: un sistema di due diligence e reporting conforme allo standard comune.
Adeguata verifica: logica generale
Gli allegati I e II disciplinano in dettaglio l’adeguata verifica in materia fiscale. Il sistema si basa sulla distinzione tra:
- conti preesistenti e nuovi conti;
- persone fisiche ed entità;
- conti di importo rilevante e non rilevante;
- conti oggetto di comunicazione e conti esclusi.
Sono previste regole su autocertificazioni, prove documentali, ricerca di indizi elettronici, verifiche cartacee, obblighi di riscontro in presenza di cambiamenti di circostanze e regole di aggregazione dei conti. Le informazioni devono essere coerenti con le procedure AML/KYC, ma l’orizzonte della direttiva è specificamente fiscale.
Conti preesistenti di persone fisiche
Per i conti preesistenti di persone fisiche, l’istituzione finanziaria può inizialmente fare affidamento sull’indirizzo di residenza attuale risultante da prove documentali. In mancanza, deve cercare nei dati elettronici gli indizi fiscali rilevanti, tra cui:
- residenza in uno Stato membro;
- indirizzo postale o di residenza in uno Stato membro;
- numeri di telefono in uno Stato membro;
- ordini permanenti verso conti in uno Stato membro;
- procura o potere di firma a favore di soggetti con indirizzo in uno Stato membro;
- indirizzo di fermo posta o c/o.
Se emergono alcuni indizi, il conto può essere considerato oggetto di comunicazione salvo prova contraria; se compare solo un indirizzo di fermo posta o c/o, occorrono ulteriori ricerche cartacee o l’acquisizione di autocertificazione/prove documentali. I conti di importo rilevante sono soggetti a verifiche rafforzate e devono essere completate entro il 31 dicembre 2016; i conti di importo non rilevante entro il 31 dicembre 2017.
Nuovi conti di persone fisiche
Per i nuovi conti di persone fisiche, all’apertura l’istituzione finanziaria deve acquisire un’autocertificazione del titolare che consenta di determinare la residenza o le residenze fiscali e di verificarne la ragionevolezza sulla base delle informazioni raccolte in sede di apertura, incluse quelle AML/KYC. Se l’autocertificazione indica residenza in uno Stato membro, il conto è trattato come oggetto di comunicazione, salvo che l’istituzione possa ragionevolmente dimostrare il contrario. In caso di cambiamento di circostanze che renda l’autocertificazione inesatta o inattendibile, ne va acquisita una nuova.
Conti preesistenti e nuovi di entità
Per i conti di entità, la direttiva prevede una soglia di 250.000 USD equivalenti per distinguere i conti preesistenti non soggetti a verifica da quelli soggetti a verifica. Per i conti preesistenti sopra soglia, la verifica deve concludersi entro il 31 dicembre 2017; per quelli che superano la soglia solo successivamente, entro l’anno solare successivo al superamento.
La verifica mira a stabilire se l’entità sia:
- una persona oggetto di comunicazione;
- oppure un’entità non finanziaria passiva con persone che esercitano il controllo e che sono persone oggetto di comunicazione.
Per i nuovi conti di entità, è obbligatoria l’autocertificazione sulla residenza fiscale e, se necessario, sullo status di entità non finanziaria passiva e sulle persone che esercitano il controllo. Le procedure AML/KYC possono essere considerate attendibili per individuare le persone che esercitano il controllo.
Definizioni chiave degli allegati
L’allegato I contiene una definizione estremamente articolata dei concetti rilevanti. Tra i principali:
- istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione: istituzione finanziaria di uno Stato membro diversa da un’istituzione non tenuta alla comunicazione;
- istituzione finanziaria: istituzione di custodia, istituzione di deposito, entità di investimento o impresa di assicurazioni specificata;
- conto finanziario: include conti di deposito, conti di custodia, partecipazioni al capitale di rischio o di debito di determinate entità e contratti di assicurazione o di rendita con valore maturato;
- conto oggetto di comunicazione: conto finanziario detenuto da persona oggetto di comunicazione o da entità non finanziaria passiva con persone che esercitano il controllo oggetto di comunicazione;
- persona oggetto di comunicazione: persona di uno Stato membro diversa da società quotate, entità collegate quotate, entità statali, organizzazioni internazionali, banche centrali e istituzioni finanziarie;
- entità non finanziaria attiva/passiva: classificazione fondamentale per individuare quando occorre risalire alle persone che esercitano il controllo.
Sono inoltre definiti i conti esclusi, incluse varie categorie pensionistiche, alcuni strumenti di risparmio con finalità sociali o assicurative, conti legati a successioni, conti escrow o analoghi e depositi eccedenti su carte di credito entro limiti e condizioni specifiche.
Obblighi di efficace attuazione e anti-elusione
La sezione IX dell’allegato I impone agli Stati membri di adottare norme e procedure amministrative per assicurare l’efficace attuazione e il rispetto della disciplina. Tali norme devono prevenire pratiche elusive, imporre la conservazione dei dati e delle prove, verificare la conformità delle istituzioni finanziarie, monitorare i conti non documentati, garantire che istituzioni non tenute alla comunicazione e conti esclusi restino effettivamente a basso rischio e prevedere sanzioni o misure efficaci in caso di inadempimento.
Protezione dei dati e responsabilità del trattamento
La direttiva riconosce espressamente la rilevanza della Carta dei diritti fondamentali e della protezione dei dati personali. L’articolo 25 prevede che istituzioni finanziarie e autorità competenti siano considerate responsabili del trattamento dei dati ai fini della direttiva 95/46/CE. Le informazioni devono essere conservate solo per il tempo necessario al conseguimento degli obiettivi della direttiva e comunque nel rispetto dei termini di prescrizione previsti dal diritto tributario nazionale. Le persone fisiche interessate devono ricevere un’informativa tempestiva prima del trasferimento dei dati, così da poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2015 e applicarla dal 1o gennaio 2016. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle principali norme nazionali di attuazione. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Disciplina speciale per l’Austria
Per l’Austria è previsto un differimento: le disposizioni della direttiva si applicano dal 1o gennaio 2017 per i periodi d’imposta a decorrere da tale data. Nell’allegato I, sezione X, sono corrispondentemente slittati al 2017 e 2018 i riferimenti, rispettivamente, al 2016 e al 2017; i riferimenti al 31 dicembre 2015 diventano 31 dicembre 2016.
Valutazione operativa per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva comporta l’esigenza di verificare:
- la corretta classificazione delle entità e dei conti secondo gli allegati;
- la predisposizione di procedure interne di raccolta delle autocertificazioni e di conservazione delle prove documentali;
- l’allineamento tra procedure fiscali e AML/KYC;
- la gestione dei cambiamenti di circostanze e dei conti non documentati;
- il rispetto dei termini di comunicazione e delle soglie di importo, incluse le regole di aggregazione e conversione valutaria.
In sintesi, la direttiva non si limita a introdurre un obbligo di reporting, ma costruisce un sistema armonizzato di due diligence fiscale e di scambio automatico destinato a operare in modo uniforme nell’intero mercato interno.
Disposizioni principali
Finalità e allineamento allo standard internazionale
La direttiva modifica la direttiva 2011/16/UE per anticipare e ampliare lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale, in coerenza con lo standard globale OCSE approvato nel 2014 e con gli impegni G20/G8. I considerando sottolineano la necessità di rafforzare la lotta contro frode fiscale, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva, e di evitare distorsioni del mercato interno dovute a iniziative nazionali non coordinate.
Nuova definizione di scambio automatico e prevalenza delle nuove regole
All’articolo 3, punto 9, della direttiva 2011/16/UE, lo scambio automatico è definito come comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri, senza richiesta preventiva e a intervalli regolari prestabiliti. Nel contesto dell’articolo 8, le informazioni disponibili sono quelle già presenti negli archivi fiscali dello Stato membro. Le nuove regole dell’articolo 8, paragrafo 3 bis, e degli allegati I e II prevalgono su altre disposizioni UE incompatibili, inclusa la direttiva 2003/48/CE nei limiti di sovrapposizione.
Obbligo per gli Stati membri di imporre due diligence e reporting alle istituzioni finanziarie
L’articolo 8, paragrafo 3 bis, impone a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie per vincolare le proprie istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione all’applicazione delle norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli allegati I e II, assicurandone l’effettiva attuazione e il rispetto secondo la sezione IX dell’allegato I.
Categorie di informazioni da scambiare
Per i periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016, gli Stati membri devono scambiarsi, per ogni conto oggetto di comunicazione, informazioni sull’identità del titolare e, se del caso, delle persone che esercitano il controllo, sul numero di conto, sull’istituzione finanziaria, sul saldo o valore del conto a fine anno o alla chiusura, e sulle varie tipologie di redditi/proventi lordi (interessi, dividendi, altri redditi, proventi da vendita o riscatto di attività finanziarie, importi pagati su conti diversi). La qualificazione e l’importo dei pagamenti sono determinati secondo il diritto nazionale dello Stato che comunica le informazioni.
Periodicità dello scambio e formato elettronico
Lo scambio automatico di cui all’articolo 8 deve avvenire almeno annualmente. Per le categorie di cui all’articolo 8, paragrafo 1, entro sei mesi dalla fine dell’anno fiscale dello Stato membro che comunica; per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis, entro nove mesi dalla fine dell’anno solare o di altro periodo di rendicontazione. L’articolo 20, paragrafo 4, impone un formato elettronico tipo adottato dalla Commissione, basato su quello già esistente ai sensi della direttiva 2003/48/CE.
Termine di trasposizione e applicazione generale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2015 e applicarle dal 1o gennaio 2016. I testi di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale.
Regime speciale per l’Austria
Per effetto delle differenze strutturali riconosciute nei considerando e nell’articolo 2, paragrafo 2, l’Austria applica le disposizioni della direttiva dal 1o gennaio 2017 per quanto riguarda i periodi d’imposta a decorrere da tale data. Nell’allegato I, sezione X, tutti i riferimenti al 2016 e al 2017 si leggono rispettivamente come 2017 e 2018; i riferimenti al 31 dicembre 2015 come 31 dicembre 2016.
Obblighi di comunicazione verso la Commissione sugli elenchi nazionali
Entro il 31 luglio 2015 ciascuno Stato membro deve trasmettere alla Commissione l’elenco delle entità e dei conti da trattare come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e come conti esclusi. La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco in Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri devono assicurare che tali categorie soddisfino i requisiti di rischio ridotto e non pregiudichino gli obiettivi della direttiva.
Protezione dei dati, conservazione e notifiche di sicurezza
L’articolo 25, come modificato, qualifica istituzioni finanziarie e autorità competenti come responsabili del trattamento ai fini della direttiva 95/46/CE. Le informazioni vanno conservate solo per il tempo necessario e comunque entro i limiti della prescrizione tributaria nazionale. Le persone fisiche oggetto di comunicazione devono essere informate del trattamento dei dati prima del trasferimento; in caso di violazione della sicurezza che possa pregiudicare dati personali o vita privata, gli Stati membri devono prevedere la notifica all’interessato.
Allegato I: definizioni e perimetro soggettivo/oggettivo
L’allegato I definisce istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, istituzioni non tenute, conti finanziari, conti oggetto di comunicazione, persone oggetto di comunicazione, persone che esercitano il controllo, entità non finanziarie attive/passive, conti esclusi e categorie di conti e istituzioni esentati. Le definizioni sono molto ampie e mirano a intercettare schemi di occultamento di redditi e capitali, includendo conti di custodia, deposito, partecipazioni in istituzioni finanziarie e contratti di assicurazione o rendita con valore maturato.
Allegato I: norme di due diligence per conti preesistenti di persone fisiche
Per i conti preesistenti di persone fisiche, la verifica si basa prima sugli indirizzi disponibili, poi sugli indizi elettronici (residenza, indirizzo, telefono, ordini permanenti, procura, fermo posta/c/o) e, per i conti di importo rilevante, anche su ulteriori verifiche cartacee e riscontri del relationship manager. I conti di importo rilevante devono essere verificati entro il 31 dicembre 2016; quelli di importo non rilevante entro il 31 dicembre 2017. I conti non documentati devono essere segnalati all’autorità competente.
Allegato I: norme di due diligence per nuovi conti di persone fisiche
Per i nuovi conti di persone fisiche l’istituzione finanziaria deve acquisire all’apertura un’autocertificazione sulla residenza fiscale e verificarne la ragionevolezza. Se l’autocertificazione indica residenza in uno Stato membro, il conto è trattato come oggetto di comunicazione, salvo prova ragionevole contraria. In caso di cambiamento di circostanze che renda inattendibile l’autocertificazione, deve esserne acquisita una nuova.
Allegato I: norme di due diligence per conti preesistenti e nuovi di entità
Per i conti di entità, la disciplina distingue tra conti sotto soglia di 250.000 USD equivalenti e conti sopra soglia. I conti sopra soglia sono verificati per accertare se l’entità sia una persona oggetto di comunicazione o una entità non finanziaria passiva con persone che esercitano il controllo oggetto di comunicazione. La verifica deve concludersi, per i conti preesistenti sopra soglia, entro il 31 dicembre 2017; per i nuovi conti, l’autocertificazione è obbligatoria all’apertura.
Allegato I: regole di aggregazione e soglie
Sono previste regole di aggregazione dei saldi/valori dei conti detenuti dalla stessa persona, anche presso entità collegate, per verificare il superamento delle soglie di 1.000.000 USD e 250.000 USD. Gli importi sono da intendersi comprensivi degli equivalenti nelle altre valute nazionali secondo il diritto nazionale. I conti cointestati sono attribuiti per intero a ciascun titolare ai fini della soglia.
Allegato I: efficacia dell’attuazione e anti-elusione
Gli Stati membri devono adottare norme e procedure per evitare pratiche elusive, imporre la conservazione della documentazione di supporto, verificare il rispetto delle procedure da parte delle istituzioni finanziarie, monitorare i conti non documentati, assicurare il permanere del rischio ridotto per istituzioni non tenute alla comunicazione e conti esclusi, e prevedere misure efficaci per i casi di non conformità.
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