Cassazione Civile, Ordinanza n. 26055/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguardava il diritto di un pensionato a proseguire la contribuzione volontaria al fondo integrativo di previdenza del personale del gas, nonostante il pagamento di una rata trimestrale fosse stato effettuato con quattro giorni di ritardo rispetto alla scadenza. Il Tribunale aveva accolto la domanda del pensionato, e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la disciplina richiamata dall’ente previdenziale non prevedesse una decadenza integrale dal beneficio per il solo ritardo nel versamento. L’istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 38, comma 5, della L. n. 289/2002, del D.M. 16 giugno 2002 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 184/1997, sostenendo che il pagamento tardivo, in assenza di prova della forza maggiore e di una specifica dichiarazione di imputazione del versamento successivo alla rata precedente, determinasse la risoluzione automatica del rapporto e la decadenza dal diritto alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dando continuità all’orientamento già affermato in precedenti decisioni secondo cui il tardivo pagamento della contribuzione volontaria al fondo gas comporta soltanto la mancata copertura assicurativa del trimestre cui il pagamento si riferisce, ma non la perdita del trattamento pensionistico né la decadenza dal beneficio della prosecuzione volontaria. La Corte ha osservato che la normativa di riferimento non prevede espressamente una decadenza e che si tratta di una facoltà di effettuare un pagamento, non di un diritto a una prestazione soggetto a decadenza o prescrizione. Le spese sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza, ed è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 5, L. n. 289/2002
richiamato dall'ente ricorrente come base della pretesa decadenza, ma ritenuto non idoneo a introdurre una decadenza non espressamente prevista per il ritardo nel pagamento della contribuzione volontaria
D.M. 16 giugno 2002
invocato a sostegno della tesi dell'ente, ma non interpretato come fonte di una decadenza integrale dal beneficio per il pagamento tardivo
art. 8 d.lgs. n. 184/1997
non è stato ritenuto operante nel senso della risoluzione automatica del rapporto per il solo ritardo nel versamento, in mancanza di una decadenza espressamente sancita
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nel regime della contribuzione volontaria a un fondo integrativo previdenziale, il pagamento effettuato oltre la scadenza può incidere sulla copertura del periodo cui la rata si riferisce, ma non comporta automaticamente la perdita definitiva del trattamento pensionistico o del beneficio della prosecuzione volontaria se la disciplina applicabile non prevede espressamente una decadenza.
- La decadenza non può essere desunta in via implicita quando la norma disciplina una facoltà di pagamento e non l'esercizio di un diritto a una prestazione; in assenza di previsione espressa, il ritardo nel versamento non è di per sé sufficiente a far venir meno il rapporto previdenziale.
- Il successivo pagamento della rata può essere valorizzato come elemento sintomatico della volontà dell'interessato di proseguire il rapporto previdenziale, escludendo la configurabilità di un recesso tacito o di una volontà abdicativa.
- Quando la giurisprudenza di legittimità si è già consolidata sul punto, il giudice può compensare le spese di lite in considerazione del recente formarsi dell'orientamento seguito.
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