Sentenza n. 11840/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata il 3.7.2025; nonché, per l'effetto, per ordinare all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, prevedendo, fin d'ora, la nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'istruzione e del merito sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 3 luglio 2025 un'istanza ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. L'amministrazione non ha adottato il provvedimento conclusivo entro i termini previsti dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Con ricorso notificato e depositato il 20 aprile 2026, la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine all'amministrazione di provvedere, con nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con comparsa di stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ex art. 117 c.p.a., rilevando che l'accoglimento dell'azione avverso il silenzio presuppone l'esistenza di un obbligo di provvedere e l'inerzia oltre il termine previsto. Nel caso concreto, l'obbligo del Ministero discende dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007: l'autorità deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tali termini erano inutilmente decorsi senza l'adozione di un provvedimento conclusivo, il giudice ha ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, o un suo delegato, affinché, su richiesta dell'interessata e in caso di persistente inerzia, provveda entro ulteriori 180 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in 750 euro oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, utilizzata per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020
Costituisce, secondo il giudice, il fondamento dell'obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.
Impone all'autorità competente di verificare la completezza documentale entro trenta giorni e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando l'amministrazione è titolare di un obbligo di provvedere e il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento è inutilmente decorso.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007.
- Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine specifico e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di ulteriore inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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