Sentenza del 12/05/2023 n. 13116 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento Ici 2011 e sanzioni notificato alla Milanofiori 2000 Srl in relazione a tre parcheggi multipiano e a un parcheggio interrato catastalmente intestati alla società. Il Comune deduceva la legittimità dell'accertamento; la società contestava la pretesa in quanto proprietaria solo formale, priva del possesso e del reale potere di godimento dei beni, costruiti in forza di una convenzione urbanistica con obbligo di cessione gratuita al Comune al momento del collaudo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale aveva già ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento perché i parcheggi, pur catastalmente intestati alla Milanofiori 2000 Srl per finalità di agibilità, erano destinati alla cessione gratuita al Comune e la società non deteneva il possesso effettivo. Prima della decisione della Cassazione, la società ha chiesto e dimostrato l'estinzione del giudizio ai sensi della L. n. 130/2022, art. 5 (definizione della lite e versamento), e il giudice della Sezione Tributaria ha dichiarato estinto il processo, compensando le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992
La normativa sull'ICI è stata interpretata nel senso che la legittimazione tributaria passiva richiede non solo la titolarità catastale della proprietà ma anche il possesso e il potere reale di godimento; l'iscrizione catastale da sola non è sufficiente per assoggettare a imposta.
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 24
Richiamato come motivo per cui la intestazione catastale era stata effettuata al fine di conseguire l'agibilità; tale finalità non comporta automaticamente l'assoggettamento fiscale se mancano il possesso e la disponibilità reale dell'immobile.
Codice Civile, art. 1140
Richiamato per definire il concetto di possesso: il proprietario che non ha il potere materiale sul bene (possesso) non può essere considerato soggetto passivo dell'imposta.
L. n. 130 del 2022, art. 5
Norma sulla definizione delle liti pendenti: la domanda di definizione e il versamento comprovato consentono la dichiarazione di estinzione del processo; applicata per chiudere il procedimento in Cassazione previa definizione con il Comune.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. a)
Richiamata dalla società come motivo alternativo per sostenere che il fabbricato non era ultimato e quindi non assoggettabile all'imposta; i giudici di merito avevano ritenuto il tema assorbito, ma è stato riproposto in via subordinata.
Massime di principio
- La titolarità catastale non è di per sé sufficiente a configurare la legittimazione passiva tributaria: occorre verificare il possesso effettivo e il potere di godimento dell'immobile.
- Beni costruiti in esecuzione di convenzioni urbanistiche con obbligo di cessione gratuita al Comune possono non essere soggetti a imposizione a carico del costruttore se questi non detiene il possesso reale al periodo impositivo.
- La finalità amministrativa della intestazione catastale (es. per ottenere agibilità) non trasforma automaticamente la proprietà formale in disponibilità fiscale permanente.
- Se il contribuente e l'ente locale definiscono la lite e il contribuente effettua il pagamento previsto dalla procedura di definizione, è possibile ottenere l'estinzione del processo ai sensi della L. n. 130/2022, art. 5, con compensazione delle spese.
- In caso di opere non ultimate, valutare l'applicabilità dell'esenzione per fabbricato non ultimato (art. 2, lett. a) D.Lgs. 504/1992); le sanzioni possono essere invalidi se risultano da un errore di diritto o se la pretesa fiscale è infondata.
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