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Sentenza

Sentenza n. 962/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di esercitare l'attività di noleggio di veicoli senza conducente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto le ha vietato l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente, deducendo, con due motivi congiunti, la violazione degli artt. 3, 7, 10 e 10-bis l. 241/1990, nonché degli artt. 2, comma 2, d.P.R. 481/2001, 11, 92 e 132 T.U.L.P.S. e degli artt. 3 e 27 Cost. Ha lamentato il difetto di motivazione, sostenendo che il provvedimento finale si sarebbe limitato a riprodurre le ragioni indicate nella comunicazione di avvio senza esaminare specificamente le osservazioni presentate; la carenza di istruttoria e l'erronea valutazione dei presupposti, sostenendo che la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti per reati in materia di stupefacenti non fosse definitiva e non potesse quindi fondare il giudizio di inaffidabilità; l'illogicità, l'irragionevolezza, il travisamento e l'ingiustizia manifesta. È stata inoltre contestata la rilevanza dei precedenti penali del compagno, nonché l'esistenza stessa della convivenza, in ragione della diversa residenza anagrafica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha rilevato che il decreto prefettizio indicava puntualmente sia le ragioni del divieto, consistenti nell'assenza del requisito soggettivo della buona condotta, sia le ragioni per cui le osservazioni della ricorrente non erano accoglibili. Il giudice ha qualificato la valutazione prefettizia come espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, non riscontrata nel caso concreto. Non era necessaria una confutazione analitica di ogni osservazione, poiché gli elementi istruttori dovevano essere valutati complessivamente. Il TAR ha inoltre affermato che, nell'ambito della polizia preventiva, il giudizio di inaffidabilità può fondarsi su un quadro indiziario concreto composto da fatti certi, anche a prescindere dalla definitività della sentenza di condanna, senza che l'amministrazione debba accertare la responsabilità penale dell'interessata. La valutazione poteva tenere conto anche dei precedenti del compagno, in quanto persona vicina alla ricorrente, senza necessità che la convivenza risultasse dai registri anagrafici. Il divieto è stato qualificato come misura precauzionale e non come sanzione o addebito di responsabilità. Ha assunto ulteriore rilievo la successiva conferma della condanna in appello e la sua irrevocabilità dal 6 settembre 2025. Il ricorso è stato definitivamente respinto; le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento prefettizio è stato ritenuto adeguatamente motivato quanto ai presupposti del divieto e al mancato accoglimento delle osservazioni della destinataria.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento risultava essere stata effettuata; non sono stati ravvisati vizi nella successiva conclusione del procedimento.

  • art. 10 l. 241/1990

    Le memorie difensive della ricorrente sono state considerate dall'amministrazione, che ne ha indicato l'irrilevanza rispetto alle finalità del potere esercitato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non è stata ravvisata una violazione dell'obbligo di considerazione delle osservazioni dell'interessata, poiché non era necessaria una confutazione analitica di ciascun argomento.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    Il requisito della buona condotta costituisce un requisito soggettivo rilevante per l'esercizio dell'attività sottoposta a controllo di pubblica sicurezza.

  • art. 92 T.U.L.P.S.

    La disciplina dei requisiti soggettivi è stata richiamata quale fondamento del giudizio prefettizio di inaffidabilità.

  • art. 132 T.U.L.P.S.

    È stato dedotto dalla ricorrente nel quadro della disciplina delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, senza che il TAR ne ravvisasse la violazione.

  • art. 2, comma 2, d.P.R. 481/2001

    La disposizione è stata richiamata in relazione all'attività di noleggio di veicoli senza conducente e ai requisiti soggettivi per il suo esercizio.

  • art. 3 d.P.R. 480/2001

    Il potere prefettizio è finalizzato alla verifica dell'affidabilità del soggetto che esercita l'attività; le osservazioni sono state valutate alla luce di tale finalità.

  • artt. 3 e 27 Cost.

    Le censure costituzionali, collegate alla valutazione della condanna non definitiva e alla presunzione di non colpevolezza, sono state ritenute infondate perché il divieto ha natura preventiva e precauzionale, non sanzionatoria.

Massime di principio

  • Nelle autorizzazioni di pubblica sicurezza, il requisito della buona condotta può essere valutato attraverso un giudizio prognostico complessivo sull'affidabilità del richiedente, fondato su un quadro indiziario concreto composto da fatti certi, anche quando le sentenze di condanna non siano ancora definitive.
  • Il divieto prefettizio di esercitare un'attività soggetta a controllo di pubblica sicurezza, adottato per carenza di affidabilità, ha natura preventiva e precauzionale e non costituisce un accertamento di responsabilità penale né una sanzione.
  • Quando l'amministrazione valuta una pluralità di elementi convergenti, non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione procedimentale del destinatario, purché motivi in modo comprensibile le ragioni per cui le osservazioni non incidono sul giudizio finale.
  • Il giudizio prefettizio sull'affidabilità nell'esercizio di un'attività sottoposta a vigilanza di pubblica sicurezza è espressione di ampia discrezionalità e può essere sindacato dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, travisamento dei fatti o carenza istruttoria.
  • Ai fini della valutazione dell'affidabilità del titolare di un'attività soggetta a controllo di pubblica sicurezza, la rilevanza della relazione con una persona gravata da precedenti ostativi non presuppone necessariamente la prova della convivenza anagrafica, potendo assumere rilievo anche una convivenza di fatto o comunque una stretta vicinanza personale risultante dagli accertamenti istruttori.
  • La successiva definitività della condanna può confermare la legittimità del giudizio di inaffidabilità già adottato, ma il potere preventivo dell'amministrazione non è subordinato, in via generale, alla definitività della condanna stessa.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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