Ordinanza n. 18/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Provvedimento Unico Nº 329 del 26 Agosto 2025, Protocollo numero 48960 del 26/08/2025 - Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi in modalità semplificata ed asincrona, emesso Suap Bacino Suap Arzachena, con sede in Via Firenze, 2 - Arzachena, a firma del Responsabile del SUAPE Dott. Salvatore Tecleme, con il quale è stata accolta l'istanza avente Codice univoco nazionale: 03873060960-24062025-1043.903843, Protocollo 36935 del 30-06-2025 presentata da Sardegna Resort srl, per la realizzazione di Varianti in corso d'opera per interventi di Variante in corso d'opera di un progetto relativo ad un area parcheggio in località Porto Cervo Via del Galeone già assentito P.U. n. 194 del 11/04/2024 nel Comune Arzachena, come da elaborati di progetto ivi allegati per farne parte integrante e sostanziale; - dell'atto endoprocedimentale Scheda Istruttoria Pratiche Edilizie del Comune di Arzachena, Settore N°2 - Servizio Edilizia, Protocollo n° 42685 del 24/07/2025 indirizzato al S.U.A.P.E. di Arzachena, con il quale il Tecnico Istruttore Geom. Partis Catia ed il Responsabile del Procedimento Geom. Carta Domenico esprimono parere di competenza sull'intervento in variante proposto da Sardegna Resort srl, ritenendolo “conforme alle normative urbanistico-edilizie vigenti”. - dell'atto endoprocedimentale Relazione tecnica illustrativa ex articolo 146, comma 7, del D.lgs. n.42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii. Prot. N. 47101 Pos. 315 2025 Pratica SUAPE n. 903843 in data 14/08/2025 del Settore 2 Edilizia Privata - Ufficio Tutela del Paesaggio del Comune di Arzachena (OT) in espletamento delle funzioni delegate in materia di tutela paesistica ex l.r. 28/98, a firma del Tecnico Istruttore Arch. Giulia Placchi e del Il Dirigente Arch. Mario G. Chiodino, con il quale è stato espresso Parere Istruttorio Favorevole senza condizioni sull'intervento in variante proposto da Sardegna Resort srl; - dell'atto endoprocedimentale parere favorevole non condizionato implicito acquisito ai sensi dell'art. 37, comma 7 della L.R. n. 24/2016, non essendo pervenuto entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi alcun parere negativo, sulle verifiche della Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro in persona del legale rapp.te p.t. in merito all'Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza comunale circa l'intervento in variante proposto da Sardegna Resort srl; - dell'atto endoprocedimentale parere favorevole non condizionato implicito sulle verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio nonché sulle verifiche relative al traffico ed alla viabilità in sede di CDS dell'Ufficio polizia municipale in persona del legale rapp.te pt del Comune di Arzachena (OT) circa l'intervento in variante proposto da Sardegna Resort srl; - quale atto presupposto, della determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi, provvedimento unico n. 194 del 11 aprile 2024 prot. n. 22347/2024, a firma del responsabile Suape del Suap bacino di Arzachena, con cui è stata autorizzata la realizzazione di un'area a parcheggio in Località Porto Cervo, Via del Galeone, in esito a conferenza dei servizi per “Interventi di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato”; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche ove non direttamente conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento unico n. 329 del 26 agosto 2025, recante conclusione della conferenza di servizi e approvazione di una variante in corso d’opera per la realizzazione di aree parcheggio, inclusa la costruzione di un muro di contenimento; sono stati impugnati anche gli atti istruttori e il provvedimento unico n. 194 dell’11 aprile 2024 relativo al progetto originario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ha dedotto di essere confinante con l’area destinata alla realizzazione di due parcheggi, per complessivi circa 43 posti auto, e ha contestato la variante edilizia autorizzata alla società controinteressata. Secondo il ricorrente, la variante comporterebbe rilevanti movimenti di terra, la formazione di un terrapieno e la realizzazione di un muro di contenimento prospiciente la strada di accesso al condominio, alto circa 3,72-4 metri. Il muro e il terrapieno sarebbero potenzialmente instabili e pericolosi, anche in considerazione del peso delle autovetture destinate a sostare sull’area. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la documentazione progettuale non descriverebbe adeguatamente le modalità costruttive dell’opera e, nella discussione cautelare, ha prospettato anche la tesi secondo cui il muro non sarebbe stato autorizzato dal Comune. La domanda cautelare è stata fondata sul rischio di un pregiudizio irreparabile derivante dalla realizzazione di opere non suscettibili di agevole rimessione in pristino. Il Comune e la società hanno contestato la sussistenza del pericolo, rilevando l’esistenza di un ulteriore muro interno alla proprietà, mentre la società ha osservato che l’idoneità strutturale dell’opera attiene alla fase esecutiva e ai necessari controlli del Genio civile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In via sommaria, ha ritenuto che la variante abbia effettivamente autorizzato la costruzione del muro di contenimento indicato nella relazione illustrativa, di altezza approssimativa pari a 3,72 metri. Tuttavia, non ha ravvisato un pericolo attuale e concreto di danno irreparabile. Il pregiudizio prospettato dal condominio è stato qualificato come meramente teorico, poiché fondato sul timore che il muro venga realizzato con modalità tecnicamente inidonee a sostenere il terreno movimentato. La presenza di due muri di contenimento, di cui uno interno alla proprietà della controinteressata e uno al confine con l’area pubblica, riduce allo stato il rischio prospettato. Il TAR ha comunque evidenziato la necessità che il Comune verifichi concretamente le modalità di costruzione del muro. Ha aggiunto che, se fosse fondata la tesi dell’assenza di autorizzazione, non vi sarebbe un titolo da sospendere e la costruzione eventualmente abusiva dovrebbe essere fronteggiata mediante gli ordinari poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi. È stata fissata l’udienza pubblica del 13 maggio 2026 per la decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolare complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti per la concessione delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di pregiudizio irreparabile.
art. 146, comma 7, d.lgs. 42/2004
Richiamato quale fondamento della relazione tecnica illustrativa paesaggistica acquisita nel procedimento, senza specifica interpretazione nella fase cautelare.
art. 37, comma 7, l.r. Sardegna 24/2016
Richiamato per l’acquisizione del parere favorevole implicito della Soprintendenza in assenza di un parere negativo entro il termine della conferenza di servizi asincrona, senza specifica valutazione di legittimità in questa fase.
l.r. Sardegna 28/1998
Richiamata quale fonte della delega comunale in materia di tutela paesistica, senza specifica interpretazione nella decisione cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pericolo di danno irreparabile deve essere attuale e concreto; il mero timore che un’opera autorizzata possa essere eseguita in futuro con modalità tecnicamente inidonee non è sufficiente, se non supportato da elementi concreti sul rischio imminente.
- La valutazione cautelare può distinguere tra la legittimità del titolo edilizio e la correttezza tecnica della successiva esecuzione dell’opera: le questioni relative alla stabilità e all’idoneità strutturale di un muro possono richiedere verifiche nella fase esecutiva e l’intervento degli organi tecnici competenti.
- La presenza di elementi progettuali o strutturali ulteriori, idonei in concreto a ridurre il rischio prospettato, può escludere il periculum in mora quando il ricorrente non dimostri perché tali elementi siano inidonei a prevenire il pregiudizio.
- Se l’opera contestata fosse priva di titolo edilizio, non sarebbe configurabile una sospensione cautelare di un’autorizzazione inesistente; la tutela dovrebbe essere perseguita attraverso gli ordinari poteri amministrativi di vigilanza e repressione dell’abuso edilizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 75/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 76/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 77/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 78/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 80/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 81/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →