Cassazione Civile, Ordinanza n. 12385/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento illegittimo di un lavoratore, poi reintegrato in servizio con sentenza passata in giudicato, che ha agito in un successivo giudizio per ottenere: a) gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali intervenuti nel periodo di estromissione e corrisposti al personale solo dopo la reintegra; b) i premi aziendali e gli incentivi economici previsti da accordi integrativi aziendali, chiedendoli anche a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance. La corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che la misura della retribuzione globale di fatto fosse già coperta da giudicato nel precedente giudizio di impugnativa del licenziamento e che i premi fossero comunque legati alla presenza in servizio e alle modalità di esecuzione della prestazione. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi; violazione del giudicato e delle norme processuali, sostenendo che i crediti azionati erano sorti solo dopo il primo giudizio e non potevano essere dedotti allora perché futuri ed eventuali; violazione delle norme sul rapporto di lavoro e sull'interpretazione dei contratti collettivi, contestando la natura dei premi e la loro subordinazione alla presenza fisica. L'ente datore di lavoro, con ricorso incidentale condizionato, ha sostenuto che la retribuzione globale di fatto ex art. 18 St. lav. non coincide con quanto il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ma solo con il risarcimento del danno, e ha contestato la decisione di merito sul punto.
La decisione
La Cassazione ha respinto il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo, ha accolto il terzo motivo limitatamente alla parte in cui la domanda sui premi era stata proposta anche in chiave risarcitoria, dichiarando invece inammissibile il profilo del terzo motivo relativo all'interpretazione delle clausole collettive. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'ente. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, con rinvio anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che il giudicato formatosi nel precedente giudizio di impugnativa del licenziamento potesse precludere la domanda relativa a incrementi retributivi non ancora esistenti o non ancora negoziati al momento di quel giudizio, e ha ritenuto che, per i premi aziendali domandati anche come risarcimento, occorresse verificare il nesso causale tra mancata erogazione e condotta datoriale illegittima.
Norme richiamate
art. 111, comma 6 Cost.
richiamato per denunciare motivazione apparente o inesistente della sentenza impugnata
art. 134, comma 2 n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato a sostegno della censura di motivazione
art. 2909 c.c.
richiamato per sostenere la portata del giudicato
artt. 324, 99, 112, 115, 414 e 420 c.p.c.
richiamati per denunciare violazioni processuali e ultrapetizione/omessa considerazione delle domande
art. 18 l. n. 300/1970
richiamato quale base del risarcimento conseguente al licenziamento illegittimo e del parametro della retribuzione globale di fatto
artt. 2043 e sgg. c.c.
richiamati dal ricorrente per fondare la domanda risarcitoria relativa ai premi non percepiti
artt. 42 e 50 c.c.n.l. Esattorie e Tesorerie
richiamati per la disciplina contrattuale dei premi e degli incentivi aziendali
artt. 1362 e sgg. c.c.
richiamati per censurare l'interpretazione delle previsioni collettive sugli emolumenti
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di ricorso incidentale inammissibile
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in Cassazione
Massime di principio
- Il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo con riferimento a questioni che avrebbero potuto essere proposte nel precedente giudizio; non preclude domande fondate su fatti giuridici sopravvenuti o non ancora esistenti al momento di quel giudizio.
- Nel giudizio successivo al licenziamento illegittimo, il lavoratore non è tenuto a formulare riserve su crediti futuri, eventuali o non ancora determinabili, perché tali pretese non erano ancora azionabili nel precedente processo.
- La retribuzione globale di fatto ex art. 18 St. lav. va commisurata, in via presuntiva, a quanto il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, comprensivo dei compensi continuativi connessi alle modalità della prestazione; restano esclusi i compensi meramente eventuali, non certi, occasionali o eccezionali.
- Quando una domanda su emolumenti aziendali è proposta anche in chiave risarcitoria, il giudice deve verificare il nesso causale tra la mancata percezione del beneficio e la condotta illegittima del datore di lavoro, senza arrestarsi alla sola affermazione che il compenso sia collegato alla presenza in servizio.
- In cassazione, la censura sull'interpretazione di clausole collettive è ammissibile solo se veicolata come violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e non come mera contrapposizione di una lettura alternativa del testo negoziale.
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