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Ordinanza

Ordinanza n. 81/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell'atto del Comune di Marano Marchesato del 30.12.2025 avente ad oggetto “pratiche suap codice univoco 320-321 - dichiarazione del titolo unico in autocertificazione prot. comunale n. 004610 del 12.6.2025 - annullamento in autotutela - protocollo regionale 215108/2025 - Codice univoco Nazionale 0893660963-030420251234 - Codice norme sito Inwit I483CS - PNRR - NIN5683 - Marano Marchesato - codice nome sito Vodafone Italia 4rm06312 - 5g bando marchesato mille”; - e, ove occorrer possa, laddove intesa in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dall'odierna ricorrente, dell'ordinanza n. 37/2025 del 27.11.2025 prot. n. 9310 del Comune di Marano Marchesato; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Atto comunale del 30 dicembre 2025 di annullamento in autotutela della dichiarazione del titolo unico in autocertificazione relativa a un impianto di telecomunicazioni 5G, nonché ordinanza comunale n. 37/2025, ove preclusiva della pretesa azionata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'atto con cui il Comune di Marano Marchesato ha annullato in autotutela la dichiarazione del titolo unico relativa alla realizzazione di un impianto di telecomunicazioni 5G connesso a opere PNRR, chiedendone la sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato, in termini di fumus boni iuris, consistenti profili di fondatezza delle censure di violazione di legge ed eccesso di potere, poiché il Comune avrebbe tardivamente richiamato circostanze preesistenti che, se rilevanti, avrebbero dovuto essere evidenziate anteriormente, nell'ambito del procedimento già svolto per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 259/2003.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti impugnati. Ha ravvisato il fumus boni iuris nella tardiva valorizzazione, da parte del Comune, di circostanze preesistenti al procedimento autorizzatorio, che avrebbero dovuto essere contestate tempestivamente durante il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla realizzazione di opere PNRR, in assenza di una specifica situazione di pericolo geologico documentata per il territorio comunale e di un parere negativo dell'Autorità di bacino. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 15 aprile 2026 e ha posto le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00, a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora e ha sospeso l'esecuzione degli atti impugnati.

  • d.lgs. 259/2003

    autorizzazione unica ex d.lgs. n. 259/03

    Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica rappresenta la sede nella quale l'amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente evidenziare le circostanze preesistenti poi richiamate tardivamente nell'atto di autotutela.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la valorizzazione di circostanze preesistenti al procedimento autorizzatorio, non evidenziate tempestivamente durante quel procedimento, può integrare un consistente fumus di violazione di legge ed eccesso di potere nell'adozione del successivo atto comunale di autotutela.
  • Quando la realizzazione dell'opera è collegata al PNRR, l'interesse pubblico alla sua realizzazione può prevalere nella valutazione del periculum cautelare, soprattutto in assenza di una specifica situazione di pericolo geologico documentata e di un parere negativo dell'autorità competente.
  • L'assenza di atti specifici che documentino il pericolo geologico e la mancanza di un parere negativo dell'autorità di bacino impediscono, allo stato cautelare, di ritenere prevalente l'interesse alla sospensione dell'opera rispetto all'interesse pubblico alla sua realizzazione.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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