Sentenza n. 4715/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 6 settembre 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 17 marzo 2022 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dalla presenza, a carico del figlio convivente, di plurimi elementi pregiudizievoli di carattere penale: denunce per violenza sessuale risalenti al 2016, collocamento in comunità, nonché denunce o precedenti per furto in abitazione, furto con strappo e ricettazione del 2019 e 2020. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per motivazione incongrua, irragionevole, illogica, insufficiente e generica, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 9 della legge n. 91/1992, inosservanza di norme costituzionali e violazione del principio di proporzionalità. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe fondato il diniego in modo aprioristico sulla sola posizione del figlio, senza considerare che i fatti non erano a lui direttamente riferibili e che riguardavano vicende risalenti nel tempo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego, poiché i plurimi precedenti penali del figlio convivente costituiscono un indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione del nucleo familiare di riferimento. Secondo il Collegio, la valutazione amministrativa può riguardare anche condotte penalmente rilevanti di familiari conviventi, quando esse siano significative del contesto familiare e del rischio che i legami affettivi possano favorire comportamenti contrari all’ordinamento. Non è necessario che si tratti di reati commessi con la partecipazione o sotto la regia della famiglia, né tale valutazione comporta un’estensione al richiedente della responsabilità penale altrui. I fatti, collocati nel decennio antecedente la domanda, erano legittimamente utilizzabili nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità, sull’inserimento nella comunità nazionale e sull’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento. Il giudice ha inoltre chiarito che la valutazione amministrativa dei fatti è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: anche l’estinzione del reato conseguente alla messa alla prova non impedisce di considerare i relativi comportamenti come fatti storici indicativi della personalità e della condotta di vita del nucleo familiare. La successiva presenza di denunce per furto e ricettazione è stata ritenuta indice di persistenza delle condotte illecite. La discrezionalità ministeriale in materia di cittadinanza è ampia, poiché il conferimento dello status civitatis implica la valutazione di un interesse pubblico e dell’affidabilità prospettica del richiedente, non il solo interesse privato alla naturalizzazione. Il ricorrente non ha contestato la sussistenza dei fatti né allegato elementi particolari idonei a superare il giudizio negativo. Le spese sono state poste a suo carico e liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione; il relativo provvedimento presuppone una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, dell’affidabilità del richiedente e del suo utile inserimento nella comunità nazionale.
art. 3 legge n. 241/1990
È richiamato dal ricorrente quale parametro dell’obbligo di motivazione; il giudice ritiene adeguata la motivazione del diniego, fondata sui plurimi elementi penali riferibili al familiare convivente e sulla loro rilevanza prognostica.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
È richiamato per evidenziare che l’acquisto della cittadinanza da parte del richiedente produce benefici indiretti per i familiari, tra cui la protezione dall’espulsione dei parenti entro il secondo grado; tale effetto giustifica la considerazione del contesto familiare nella valutazione amministrativa.
art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992
È richiamato quale parametro relativo alla soglia edittale dei reati immediatamente ostativi alla cittadinanza iure matrimonii; il giudice lo utilizza come elemento sistematico per rimarcare la gravità dei reati considerati.
art. 5 legge n. 91/1992
Disciplina l’acquisto della cittadinanza iure matrimonii; il giudice richiama la possibilità che determinati reati siano ostativi anche rispetto alla posizione del coniuge di cittadino italiano.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata nel dispositivo per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati nel dispositivo a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità e deve formulare un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, sul suo utile inserimento nella comunità nazionale e sulla sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, considerando l’interesse pubblico all’ampliamento della comunità statale oltre all’interesse privato alla naturalizzazione.
- Ai fini della valutazione dell’affidabilità e dell’integrazione del richiedente la cittadinanza, l’Amministrazione può considerare anche condotte penalmente rilevanti di familiari conviventi, quando esse siano significative del contesto familiare di riferimento e dei possibili rischi per la comunità nazionale derivanti dai legami stabili e affettivi.
- La considerazione amministrativa delle condotte illecite di un familiare convivente non costituisce imputazione al richiedente della responsabilità penale altrui, ma integra una valutazione prognostica autonoma sul contesto familiare, sull’affidabilità e sulle prospettive di integrazione del richiedente.
- La valutazione amministrativa dei fatti penalmente rilevanti è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: i medesimi fatti possono essere considerati come elementi storici indicativi della personalità e della condotta di vita anche quando il procedimento penale si sia concluso senza condanna, sia intervenuta l’estinzione del reato o sia stato definito mediante messa alla prova.
- Nel giudizio prognostico sulla concessione della cittadinanza, i precedenti e le condotte del decennio antecedente la domanda possono essere valutati globalmente, considerando la loro natura, periodicità, reiterazione e reciproca connessione, senza procedere a un esame atomistico dei singoli episodi.
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