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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7365/2021 del 16/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva vizio di diritto e di motivazione relativi alla qualificazione come "transazione" del documento del 11/04/2006, contestando l'applicazione degli artt. 1965 e 1966 c.c. in combinato disposto con l'art. 16 R.D. 2440/1923 e gli artt. 88 e 93 R.D. 827/1924, nonché lamentava motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su fatto controverso e decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. La ricorrente sosteneva inoltre che l'accordo (denominato verbale) fosse privo di efficacia perché non sarebbe stata seguita la procedura adottata per il precedente accordo bonario dell'11/12/2002.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il quinto motivo infondato e ha rigettato il ricorso, confermando la qualificazione del documento del 11/04/2006 come atto transattivo. Ha ritenuto che non sia stata dimostrata alcuna violazione di legge e che la P.A. abbia attuato quanto previsto dal verbale, fatto che sufficiente a confermarne l'efficacia. La Corte ha considerato adeguata ed esaustiva la motivazione del giudice di merito circa l'interpretazione della volontà delle parti, non censurabile in sede di legittimità. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in C 12.000 più C 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge) e rilevazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002. Decisione resa il 29/10/2020 dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione in Roma.

Norme richiamate

  • art. 1965 c.c.

    Norma invocata in relazione alla figura della transazione; la Corte ha ritenuto che il verbale del 11/04/2006 avesse efficacia transattiva alla luce dell'attuazione concreta da parte della P.A. e dell'interpretazione della volontà delle parti fornita dal giudice di merito

  • art. 1966 c.c.

    Richiamato in connessione alla disciplina della transazione e ai suoi effetti; la Corte non ha ravvisato profili di illegittimità nella qualificazione e negli effetti riconosciuti al verbale

  • art. 16 R.D. 2440/1923

    Normativa richiamata dalla ricorrente in ordine a presunte procedure da rispettare; la Corte ha ritenuto che, anche in mancanza della stessa procedura formale invocata, l'attuazione concreta dell'accordo da parte della P.A. ne abbia confermato l'efficacia

  • artt. 88 e 93 R.D. 827/1924

    Norme richiamate per criticare la procedura seguita dall'amministrazione; la Corte ha ritenuto che non risulti violazione di legge che giustifichi l'annullamento della qualificazione transattiva del verbale

  • art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.

    Disposizioni invocate per contestare la motivazione della Corte d'appello (insufficienza/contraddittorietà e omessa motivazione). La Corte di Cassazione ha però ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse adeguata ed esaustiva e quindi non configurasse i vizi denunciati ai sensi dell'art. 360

  • art. 13 comma 1-quater DPR n.115/2002

    Norma sui presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha rilevato che ricorrono i presupposti procesuali per tale versamento da parte del ricorrente

Massime di principio

  • Un "verbale" o accordo tra parti può essere qualificato come transazione anche se non è stata seguita una procedura formale adottata in precedenti intese, quando la P.A. e le parti hanno effettivamente attuato quanto pattuito: l'esecuzione concreta è elemento rilevante per la valutazione della volontà delle parti
  • La Corte di Cassazione è molto deferente rispetto alle valutazioni di fatto e di intenzione delle parti svolte dai giudici di merito; i motivi di cassazione per vizio di motivazione (art. 360 c.p.c.) richiedono la dimostrazione di un'effettiva omissione, contraddittorietà o illogicità delle ragioni poste a fondamento della decisione
  • La mera mancata osservanza di una procedura amministrativa non invalida automaticamente un accordo se non viene dimostrata una violazione di norme imperative o un danno alla legalità procedurale che giustifichi l'annullamento
  • Per contestare con successo una qualificazione transattiva data dal giudice, è necessario provare concretamente che sono venuti meno i requisiti essenziali della transazione o che la motivazione del giudice è manifestamente assente o contraddittoria
  • La parte soccombente in Cassazione è normalmente condannata alle spese di giudizio e può essere tenuta al versamento di contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa sui diritti di cancelleria

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