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Sentenza

Sentenza del 19/10/2018 n. 26429 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione separata dell'atto di irrogazione delle sanzioni conseguenti a un avviso di accertamento con cui erano stati contestati maggiori redditi d'impresa per l'anno 2005. L'Agenzia delle Entrate ha denunciato, tra l'altro, la violazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che il giudizio sulle sanzioni avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione definitiva del giudizio principale relativo alla legittimità dell'avviso di accertamento, dal quale le sanzioni dipendevano.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti il primo e il secondo. Ha ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio sull'accertamento e quello sulle sanzioni: poiché l'accertamento negativo della violazione esclude l'applicabilità delle sanzioni, il giudizio accessorio doveva essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della decisione sulla causa principale. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 295 cod. proc. civ.

    La sospensione necessaria del processo è applicabile quando la decisione di una controversia costituisce presupposto indispensabile, con efficacia di giudicato, per la definizione di un'altra controversia.

    Nel processo tributario il giudizio sulle sanzioni deve essere sospeso quando la loro applicazione dipende dall'esito di un distinto giudizio sull'avviso di accertamento non ancora definito con sentenza passata in giudicato.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    Consente di censurare la sentenza per violazioni processuali, tra cui la violazione delle norme sul procedimento e sulla motivazione.

  • Art. 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiede che la sentenza tributaria contenga una motivazione idonea a esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • Art. 132 cod. proc. civ.

    Impone l'indicazione delle ragioni della decisione; il mero richiamo ad altra sentenza può essere insufficiente se non consente di comprendere autonomamente il percorso logico-giuridico seguito.

  • Art. 2909 cod. civ.

    Disciplina l'autorità della cosa giudicata. Nel caso esaminato, la decisione sulla causa pregiudiziale doveva diventare definitiva prima di produrre stabilmente effetti nel giudizio sulle sanzioni.

  • Art. 274 cod. proc. civ.

    Riguarda la riunione di cause connesse. Quando la riunione non è possibile, il giudice deve ricorrere alla sospensione necessaria per evitare conflitti tra giudicati.

  • Art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella formulazione applicabile ratione temporis

    Nel regime processuale tributario applicabile alla controversia non operava la sospensione prevista dall'art. 337 c.p.c.; pertanto, in presenza di una causa pregiudiziale non ancora definita con giudicato, trovava applicazione la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.

Massime di principio

  • Quando un atto sanzionatorio dipende dall'esistenza della violazione accertata con un distinto atto impositivo, il giudizio sulle sanzioni è normalmente pregiudicato da quello sull'accertamento.
  • Se la causa principale non è ancora definita con sentenza passata in giudicato e non è possibile riunire i procedimenti, il giudice della causa accessoria deve sospendere il processo per evitare il rischio di giudicati contrastanti.
  • L'annullamento dell'accertamento esclude, in linea di principio, la base della sanzione; al contrario, la conferma dell'accertamento non rende automaticamente legittima la sanzione, che deve essere valutata anche sotto i profili dell'imputabilità, della colpevolezza e delle eventuali cause di non punibilità.
  • Nel processo tributario la sospensione può essere necessaria anche quando la causa pregiudiziale sia già stata decisa in primo grado, se la decisione non è ancora definitiva.
  • Il giudice non può limitarsi a richiamare genericamente una precedente sentenza: deve esporre una motivazione sufficiente e comprensibile, salvo che il richiamo consenta comunque di ricostruire chiaramente le ragioni della decisione.

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