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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01343/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente)

La controversia

La controversia trae origine da una donazione immobiliare stipulata nel 2002 da una sede provinciale di un'associazione in favore di un ente regionale collegato al sistema associativo. In primo grado un'altra articolazione associativa aveva chiesto dichiararsi la nullità o l'annullabilità della donazione; il tribunale aveva accolto la domanda ravvisando un conflitto di interessi del rappresentante ex art. 1394 c.c. La corte d'appello aveva confermato la decisione, ma la Cassazione, con ordinanza del 2021, aveva accolto il ricorso dell'ente donatario, rilevando da un lato il difetto di legittimazione attiva della sede nazionale e, dall'altro, il difetto di legittimazione della sede provinciale a impugnare la delibera autorizzativa, con conseguente sanatoria del conflitto di interessi per mancata valida impugnazione della delibera stessa. Dopo la cassazione con rinvio, la sede provinciale ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo due errori di fatto: che l'impugnazione della delibera consiliare provenisse dall'organo straordinario dell'associazione e che la Corte avesse obliterato un atto processuale rilevante. Il controricorrente ha eccepito, tra l'altro, la tardività del ricorso per revocazione. La Corte ha ritenuto che la notificazione della citazione in riassunzione davanti al giudice di rinvio, effettuata dalla stessa ricorrente, integrasse conoscenza legale del provvedimento impugnato e facesse decorrere il termine breve di sessanta giorni per la revocazione; poiché il ricorso era stato notificato oltre tale termine, lo ha dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché proposto oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente, nel caso concreto, dalla notificazione della citazione in riassunzione davanti al giudice di rinvio eseguita dalla stessa ricorrente. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1394 c.c.

    Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato era stato inizialmente ravvisato dai giudici di merito; la Cassazione ha poi ritenuto che tale conflitto restasse sanato dalla delibera autorizzativa non validamente impugnata.

  • art. 391-bis c.p.c.

    sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento

    Nel caso di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, il termine breve decorre quando la parte abbia conseguito una conoscenza legale del provvedimento, anche attraverso una propria attività processuale idonea a manifestarne la piena conoscenza.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione è stata proposta per dedotto errore di fatto; tuttavia il ricorso è stato ritenuto tardivo prima ancora dell'esame nel merito dei motivi.

  • art. 392 c.p.c.

    La notificazione della citazione in riassunzione davanti al giudice di rinvio, effettuata dalla parte che intendeva reagire alla decisione rescindente, è stata considerata idonea a far decorrere il termine breve per la revocazione.

  • art. 330 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la notificazione dell'impugnazione va eseguita presso il procuratore costituito o al domicilio eletto e richiama la disciplina anche in tema di revocazione straordinaria.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato come parametro per la correzione di errore materiale o di calcolo della decisione della Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1 della legge n. 742 del 1969

    Richiamato per il periodo di sospensione feriale dei termini, ma ritenuto irrilevante ai fini della tempestività, poiché il ricorso era comunque tardivo rispetto al termine breve.

Massime di principio

  • Ai fini della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, il termine breve decorre non solo dalla notificazione del provvedimento, ma anche da una precedente attività processuale della stessa parte interessata che riveli in modo inequivoco la piena conoscenza legale della decisione e la volontà di reagirvi.
  • La notificazione della citazione in riassunzione davanti al giudice di rinvio, quando sia compiuta dalla parte che intende poi proporre revocazione contro la decisione rescindente, può integrare il presupposto idoneo a far decorrere il termine breve di cui all'art. 391-bis c.p.c.
  • L'errore di fatto dedotto con revocazione non viene esaminato nel merito se il ricorso è intempestivo; la verifica preliminare sulla tempestività è pregiudiziale rispetto all'analisi dei motivi.
  • La sanatoria del conflitto di interessi del rappresentante può discendere dalla mancata valida impugnazione della delibera autorizzativa che legittimava l'atto dispositivo contestato.
  • La notificazione dell'impugnazione, ai fini del termine breve, presuppone una conoscenza 'legale' del provvedimento, cioè acquisita mediante un atto processuale normativamente idoneo a proiettarla all'esterno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContrattiSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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