Sentenza n. 14834/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento - del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di studio emesso dall’Ambasciata d’Italia a Yaoundè, prot. -OMISSIS- del 10/06/2025, notificato alla ricorrente in data 16/06/2025; - nonché di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio adottato dall’Ambasciata d’Italia a Yaoundé
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo avere conseguito una certificazione linguistica CELI B2 e avere presentato la preiscrizione a un corso universitario italiano, ha impugnato il diniego del visto motivato dall’insufficienza dei mezzi economici di sostentamento e dall’impossibilità di accertare con sufficiente certezza l’intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri alla scadenza del visto. Ha dedotto: A) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; B) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 ed eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento, carenza di motivazione e illogicità manifesta, assumendo che il diniego fosse generico e stereotipato; C) eccesso di potere, errore sui presupposti, travisamento e difetto di motivazione, contestando nel merito l’insufficienza delle garanzie economiche e il rischio migratorio. La ricorrente ha richiamato l’impegno di presa in carico del cugino residente in Italia, il reddito del garante e della moglie, la proprietà dell’abitazione, un sostegno economico promesso dal fratello residente in Italia, una polizza sanitaria, la presenza in Camerun di un figlio minore e la titolarità di beni immobili e terreni. Ha inoltre sostenuto che la possibilità di convertire il permesso per studio in permesso per lavoro escluderebbe la rilevanza del rischio migratorio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha escluso la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, rilevando che l’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998, per i procedimenti instaurati dal 5 febbraio 2025, esclude l’applicabilità del preavviso di rigetto ai procedimenti relativi al rilascio dei visti d’ingresso. Ha poi ricordato che l’autorità competente dispone di ampia discrezionalità nella valutazione delle domande di visto e che il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica del supporto fattuale e dell’assenza di errori manifesti, travisamenti o irragionevolezza evidente. L’uso di formule standardizzate non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento, quando la motivazione consenta di comprendere le ragioni del diniego. Nel caso concreto, il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato e fondato su elementi istruttori concreti. Quanto ai mezzi economici, il reddito lordo del garante non è stato considerato sufficiente, alla luce del suo nucleo familiare composto dal coniuge e da quattro figli, dell’assenza di risorse autonome della richiedente, dell’assenza di valida prova del rapporto di parentela e della mancanza di documentazione sui redditi della moglie e sulla loro effettiva messa a disposizione. Anche il sostegno promesso dal fratello è stato ritenuto inidoneo, perché non accompagnato da valida prova della parentela, non sufficientemente tracciabile quanto alla provenienza delle somme e comunque non adeguato a sostenere un percorso universitario triennale. Il TAR ha ritenuto inutilizzabile, ai fini della prova della parentela, la dichiarazione sostitutiva resa da cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea, in assenza delle condizioni previste dall’art. 3, comma 2, d.P.R. 445/2000. Quanto al rischio migratorio, il Collegio ha affermato che la relativa valutazione è necessaria anche per il visto di studio e non è esclusa dalla possibilità di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro, che non opera automaticamente. La valutazione dell’Amministrazione è stata ritenuta ragionevole in considerazione dell’età della richiedente, del conseguimento della maturità cinque anni prima, della precedente domanda per un diverso corso di laurea respinta e del repentino passaggio da Scienze infermieristiche a Scienze agrarie, senza dimostrazione della coerenza del percorso formativo con la formazione acquisita nel Paese d’origine. Il Collegio ha inoltre rilevato il carattere plurimotivato del diniego, osservando che la sufficienza di una sola motivazione autonoma rendeva superfluo l’esame delle ulteriori censure. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non è applicabile ai procedimenti relativi al rilascio dei visti d’ingresso instaurati dal 5 febbraio 2025, in forza della disciplina speciale richiamata dal giudice.
art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998
Esclude, per i procedimenti instaurati dal 5 febbraio 2025, l’applicazione del preavviso di rigetto ai procedimenti concernenti il rilascio del visto d’ingresso.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è rispettato quando il provvedimento, anche mediante formule sintetiche o tipizzate, renda percepibili le ragioni del diniego e gli elementi sui quali si fonda.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza
L’ingresso dello straniero presuppone la prova dello scopo e delle condizioni del soggiorno, di mezzi di sussistenza sufficienti per la permanenza e, per i permessi diversi da quelli per lavoro, anche per il ritorno nel Paese d’origine.
art. 3, comma 2, d.P.R. 445/2000
Il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea può avvalersi delle dichiarazioni sostitutive solo se regolarmente soggiornante in Italia e per stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani; la prova della parentela allegata nel caso concreto non rientrava in tali condizioni.
art. 44-bis, comma 2, lett. a), d.P.R. 394/1999
coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza
Per i corsi di studio superiori e tecnico-professionali, l’ingresso è subordinato anche alla verifica della coerenza del corso prescelto con la formazione acquisita nel Paese d’origine, quale elemento della serietà della finalità di studio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi al rilascio dei visti d’ingresso instaurati dal 5 febbraio 2025 non trova applicazione il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990, in ragione della disciplina speciale richiamata dall’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998.
- La valutazione delle domande di visto d’ingresso implica un’ampia discrezionalità dell’autorità amministrativa; il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla verifica dell’adeguatezza del supporto fattuale e dell’assenza di errori manifesti, travisamenti o irragionevolezza evidente.
- L’uso di formule standardizzate nel diniego di visto non comporta di per sé un difetto di motivazione, quando il provvedimento consenta di individuare con sufficiente chiarezza le ragioni ostative e gli elementi concreti posti a fondamento della decisione.
- L’adeguatezza dei mezzi economici del garante deve essere valutata non sulla base del solo reddito nominale o lordo, ma considerando l’effettiva disponibilità delle risorse, il numero dei componenti del nucleo familiare, gli oneri già gravanti sul garante, l’eventuale autonomia economica del richiedente e la documentazione sull’effettiva messa a disposizione delle somme.
- La valutazione del rischio migratorio è necessaria anche per il rilascio del visto per motivi di studio e non è esclusa dalla possibilità di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro, poiché tale conversione è subordinata ai presupposti di legge e non opera automaticamente.
- Nel valutare la genuinità della finalità di studio, l’Amministrazione può considerare la coerenza del corso prescelto con la formazione pregressa, l’intervallo temporale dal conseguimento del titolo precedente, precedenti domande di visto e repentini mutamenti del percorso universitario; tali elementi possono concorrere, se adeguatamente valorizzati, alla prognosi sul rischio migratorio.
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