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Sentenza

Sentenza n. 1435/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3422/2024 pubblicata in data 03.07.2024

Giustizia amministrativa202503099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3422/2024, relativa al caricamento della carta docente per complessivi 1.000,00 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3422/2024, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la carta docente per gli anni indicati nel ricorso, nella misura di 500,00 euro per ciascun anno. Dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha caricato sul portafoglio della carta docente della ricorrente la somma complessiva di 1.000,00 euro. La ricorrente ha dichiarato l'avvenuta ottemperanza e ha prodotto la documentazione giustificativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata mediante il caricamento della somma di 1.000,00 euro, corrispondente all'importo riconosciuto nel giudizio presupposto. Poiché l'adempimento dell'Amministrazione è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di lite a carico del Ministero, liquidandole in 800,00 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente l'obbligo risultante dal provvedimento giurisdizionale dopo la proposizione del ricorso e la parte ricorrente dichiara di avere conseguito piena soddisfazione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione dell'obbligo amministrativo non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite quando l'adempimento sia intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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