Cassazione Civile, Ordinanza n. 07149/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto l'equa riparazione ex l. n. 89/2001 per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare. La Corte d'appello, nella fase monitoria, aveva accolto la domanda e condannato il Ministero della Giustizia, pur essendo il ricorso stato inizialmente indirizzato e notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze. In opposizione, i ministeri sostenevano che vi fosse stata violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il decreto era stato emesso nei confronti di un soggetto mai convenuto; inoltre il Ministero della Giustizia contestava che la Corte avesse sanato d'ufficio l'errore di individuazione della parte passiva e che fosse inefficace il decreto per mancata notifica nel termine di trenta giorni al soggetto effettivamente obbligato. Con il ricorso per cassazione i ministeri hanno riproposto tali censure, deducendo la violazione degli artt. 101, 112 e 153 c.p.c., dell'art. 3 e dell'art. 5 della l. n. 89/2001 e dell'art. 4 l. n. 260/1958.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva applicato l'art. 4 l. n. 260/1958 all'errore di identificazione del ministero convenuto, disponendo la rinnovazione della notifica per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio; ha inoltre escluso che la notifica errata al Ministero dell'Economia e delle Finanze potesse determinare l'inefficacia del decreto, osservando che nella legge Pinto l'opposizione ex art. 5-ter non è un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti e, nel contesto della definizione accelerata, la Corte ha anche applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna al pagamento di una somma ulteriore, oltre a precisare che non opera il raddoppio del contributo unificato per le controversie di equa riparazione.
Norme richiamate
art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 89
Individua il Ministero della Giustizia quale soggetto passivo della domanda di equa riparazione quando il procedimento presupposto si è svolto davanti al giudice ordinario.
art. 4 l. 13 giugno 1958, n. 260
L'errore di identificazione tra distinte amministrazioni statali patrocinate dall'Avvocatura dello Stato non comporta inammissibilità o stabilizzazione della notificazione, ma impone la rinnovazione dell'atto per la corretta instaurazione del contraddittorio, previa eccezione tempestiva.
art. 5-ter l. 24 marzo 2001, n. 89
L'opposizione al decreto di equa riparazione non è un autonomo mezzo di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento, senza limiti ai temi deducibili.
art. 5 l. 24 marzo 2001, n. 89
La mancata notifica al soggetto corretto entro il termine non determina di per sé l'inefficacia del decreto se vi è stata una notifica comunque esistente, ancorché nulla.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per lamentare la violazione del contraddittorio; la Corte ha però ritenuto sanabile l'errore di individuazione del ministero mediante rinnovazione della notifica.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la pronuncia oltre i limiti della domanda; la Corte ha escluso la violazione in presenza della disciplina speciale sulla corretta evocazione dell'amministrazione.
art. 153 c.p.c.
Richiamato per sostenere che la rimessione in termini richiede istanza di parte; la Corte ha ritenuto comunque legittimo l'ordine di rinnovazione ex art. 4 l. 260/1958.
art. 96 c.p.c.
Nel procedimento di decisione accelerata è ammessa la condanna della parte ricorrente che insista nella richiesta di decisione conforme alla proposta, con pagamento di un'ulteriore somma anche a favore della Cassa delle ammende.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è resa nel rito accelerato per i ricorsi manifestamente infondati, con definizione conforme alla proposta del consigliere.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte precisa che il raddoppio del contributo unificato non si applica ai ricorsi in materia di equa riparazione ex l. n. 89/2001.
art. 650 c.p.c.
Richiamato in tema di opposizione tardiva contro decreto ingiuntivo per chiarire che la nullità della notifica non comporta inefficacia del decreto.
art. 644 c.p.c.
Richiamato solo per il principio per cui l'inefficacia del decreto si pronuncia in caso di mancata notifica o notifica inesistente, non per notificazione nulla.
art. 188 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all'inefficacia del decreto ingiuntivo, applicato per analogia al procedimento Pinto in tema di notificazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti quale parametro del diritto di difesa, ma non ritenuto violato.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex legge Pinto, l'errore nell'individuazione dell'amministrazione statale convenuta non comporta automaticamente inammissibilità o nullità insanabile, dovendosi attivare il meccanismo di rinnovazione della notificazione previsto per gli errori di identificazione delle amministrazioni patrocinate dall'Avvocatura dello Stato.
- L'opposizione al decreto di equa riparazione non è un'impugnazione in senso stretto, ma una fase a cognizione piena del medesimo procedimento, nella quale possono essere riesaminati anche profili di rito della fase monitoria.
- La notificazione nulla del decreto non determina di per sé l'inefficacia del provvedimento; tale effetto si ricollega alla mancata notificazione o alla notificazione giuridicamente inesistente, restando ferma la possibilità di opposizione tardiva quando la notifica sia solo viziata.
- L'ordine di rinnovazione della notificazione ex art. 4 l. 260/1958 serve a garantire l'effettività del contraddittorio tra le distinte amministrazioni statali e non comporta una sanatoria sostanziale nei confronti del soggetto realmente obbligato oltre i limiti consentiti dalla disciplina processuale.
- Nel rito accelerato di cassazione, la richiesta di decisione conforme alla proposta può esporre la parte ricorrente alla condanna alle ulteriori somme previste dall'art. 96 c.p.c.
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