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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07149/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto l'equa riparazione ex l. n. 89/2001 per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare. La Corte d'appello, nella fase monitoria, aveva accolto la domanda e condannato il Ministero della Giustizia, pur essendo il ricorso stato inizialmente indirizzato e notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze. In opposizione, i ministeri sostenevano che vi fosse stata violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il decreto era stato emesso nei confronti di un soggetto mai convenuto; inoltre il Ministero della Giustizia contestava che la Corte avesse sanato d'ufficio l'errore di individuazione della parte passiva e che fosse inefficace il decreto per mancata notifica nel termine di trenta giorni al soggetto effettivamente obbligato. Con il ricorso per cassazione i ministeri hanno riproposto tali censure, deducendo la violazione degli artt. 101, 112 e 153 c.p.c., dell'art. 3 e dell'art. 5 della l. n. 89/2001 e dell'art. 4 l. n. 260/1958.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva applicato l'art. 4 l. n. 260/1958 all'errore di identificazione del ministero convenuto, disponendo la rinnovazione della notifica per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio; ha inoltre escluso che la notifica errata al Ministero dell'Economia e delle Finanze potesse determinare l'inefficacia del decreto, osservando che nella legge Pinto l'opposizione ex art. 5-ter non è un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti e, nel contesto della definizione accelerata, la Corte ha anche applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna al pagamento di una somma ulteriore, oltre a precisare che non opera il raddoppio del contributo unificato per le controversie di equa riparazione.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 89

    Individua il Ministero della Giustizia quale soggetto passivo della domanda di equa riparazione quando il procedimento presupposto si è svolto davanti al giudice ordinario.

  • art. 4 l. 13 giugno 1958, n. 260

    L'errore di identificazione tra distinte amministrazioni statali patrocinate dall'Avvocatura dello Stato non comporta inammissibilità o stabilizzazione della notificazione, ma impone la rinnovazione dell'atto per la corretta instaurazione del contraddittorio, previa eccezione tempestiva.

  • art. 5-ter l. 24 marzo 2001, n. 89

    L'opposizione al decreto di equa riparazione non è un autonomo mezzo di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento, senza limiti ai temi deducibili.

  • art. 5 l. 24 marzo 2001, n. 89

    La mancata notifica al soggetto corretto entro il termine non determina di per sé l'inefficacia del decreto se vi è stata una notifica comunque esistente, ancorché nulla.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per lamentare la violazione del contraddittorio; la Corte ha però ritenuto sanabile l'errore di individuazione del ministero mediante rinnovazione della notifica.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la pronuncia oltre i limiti della domanda; la Corte ha escluso la violazione in presenza della disciplina speciale sulla corretta evocazione dell'amministrazione.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la rimessione in termini richiede istanza di parte; la Corte ha ritenuto comunque legittimo l'ordine di rinnovazione ex art. 4 l. 260/1958.

  • art. 96 c.p.c.

    Nel procedimento di decisione accelerata è ammessa la condanna della parte ricorrente che insista nella richiesta di decisione conforme alla proposta, con pagamento di un'ulteriore somma anche a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è resa nel rito accelerato per i ricorsi manifestamente infondati, con definizione conforme alla proposta del consigliere.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte precisa che il raddoppio del contributo unificato non si applica ai ricorsi in materia di equa riparazione ex l. n. 89/2001.

  • art. 650 c.p.c.

    Richiamato in tema di opposizione tardiva contro decreto ingiuntivo per chiarire che la nullità della notifica non comporta inefficacia del decreto.

  • art. 644 c.p.c.

    Richiamato solo per il principio per cui l'inefficacia del decreto si pronuncia in caso di mancata notifica o notifica inesistente, non per notificazione nulla.

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'inefficacia del decreto ingiuntivo, applicato per analogia al procedimento Pinto in tema di notificazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro del diritto di difesa, ma non ritenuto violato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione ex legge Pinto, l'errore nell'individuazione dell'amministrazione statale convenuta non comporta automaticamente inammissibilità o nullità insanabile, dovendosi attivare il meccanismo di rinnovazione della notificazione previsto per gli errori di identificazione delle amministrazioni patrocinate dall'Avvocatura dello Stato.
  • L'opposizione al decreto di equa riparazione non è un'impugnazione in senso stretto, ma una fase a cognizione piena del medesimo procedimento, nella quale possono essere riesaminati anche profili di rito della fase monitoria.
  • La notificazione nulla del decreto non determina di per sé l'inefficacia del provvedimento; tale effetto si ricollega alla mancata notificazione o alla notificazione giuridicamente inesistente, restando ferma la possibilità di opposizione tardiva quando la notifica sia solo viziata.
  • L'ordine di rinnovazione della notificazione ex art. 4 l. 260/1958 serve a garantire l'effettività del contraddittorio tra le distinte amministrazioni statali e non comporta una sanatoria sostanziale nei confronti del soggetto realmente obbligato oltre i limiti consentiti dalla disciplina processuale.
  • Nel rito accelerato di cassazione, la richiesta di decisione conforme alla proposta può esporre la parte ricorrente alla condanna alle ulteriori somme previste dall'art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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