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Sentenza

Sentenza n. 643/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento, CON IL RICORSO INTRODUTTIVO, PREVIE MISURE CAUTELARI: - della nota della Regione autonoma della Sardegna, Servizio sport, spettacolo e cinema del 30 dicembre 2024, prot. 39704, comunicata alla società ricorrente il medesimo giorno, avente ad oggetto: “Legge regionale 20 settembre 2006 n. 15, art. 6. Bando pubblico per l’assegnazione di contributi per la produzione di cortometraggi a favore di persone giuridiche. Esercizio 2024 – Progetto “Su cane andalusu” – Comunicazione esiti valutazione Commissione tecnico-artistica – NON IDONEO.”; - della determinazione del Direttore del servizio del 9 dicembre 2024, prot. 37057 e rep. 3068, rettificata con determinazione del 17 dicembre 2024, prot. 38208 e rep. 3248; - del verbale della Commissione tecnico-artistica registrato agli atti dell’Assessorato il 9 dicembre 2024, prot. int. 37029; - di ogni atto presupposto e conseguenziale, anteriore e successivo. CON IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: della determinazione della Regione autonoma della Sardegna, Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio sport, spettacolo e cinema del 24 dicembre 2024, prot. 3440, depositata in giudizio dalla difesa regionale, avente ad oggetto: “L.R. 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”- art. 6 – “Produzione di cortometraggi di interesse regionale a favore di Persone giuridiche”– Esercizio finanziario 2024. Impegno di spesa di euro 299.788,61 con imputazione all'esercizio 2024 - Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato 104 - Capitolo SCSC09.2351 – CDR 00.11.01.06 - Codice PCF / SIOPE U.1.04.03.99.999”; - della determinazione del 17 dicembre 2024 rep. 3248 e prot. 38208; - di ogni atto presupposto e conseguenziale, anteriore e successivo.

Giustizia amministrativa202500159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal finanziamento per non idoneità del progetto di cortometraggio "Su cane andalusu", con attribuzione di 38 punti complessivi, nonché gli atti della procedura di valutazione e l’impegno di spesa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha partecipato al bando regionale per l’assegnazione di contributi alla produzione di cortometraggi di interesse regionale ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 15/2006. Il progetto presentato ha ottenuto 9 punti per il valore artistico e tecnico e 29 punti per la valorizzazione dell’identità regionale, per un totale di 38 punti, inferiore alla soglia minima di 50 punti, di cui almeno 40 relativi al contenuto culturale. Con il ricorso introduttivo sono stati dedotti: 1) eccesso di potere per difetto di istruttoria, perché la commissione non avrebbe visionato il cortometraggio o le prove filmate il cui link era stato allegato alla domanda; 2) difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e arbitrarietà del giudizio artistico, anche in relazione al fatto che il medesimo progetto si era classificato positivamente in un’altra procedura ministeriale; 3) illogicità, irrazionalità manifesta e travisamento dei fatti quanto al giudizio sulla valorizzazione dell’identità sarda, nonché contraddittorietà con precedenti valutazioni della Regione e disparità rispetto ai punteggi attribuiti ad altri progetti. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche la determinazione regionale di impegno della spesa e gli ulteriori atti della procedura, deducendo l’illegittimità derivata e riproponendo le censure già formulate.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha preliminarmente applicato il principio della ragione più liquida, ritenendo di poter decidere nel merito senza esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione. Il primo motivo è stato respinto perché il bando distingueva la documentazione necessaria per la valutazione del contenuto culturale — progetto, sceneggiatura, piano di lavorazione, cast, relazione tecnico-artistica e relazione sulla valorizzazione dell’identità regionale — dall’eventuale materiale girato o dalle prove filmate, cui era attribuibile un punteggio ulteriore fino a 5 punti. La commissione poteva quindi arrestare la valutazione dopo aver constatato che il progetto non aveva raggiunto la soglia preliminare di 40 punti sul contenuto culturale, senza visionare il materiale eventuale, in applicazione di ragioni di economicità procedimentale. Il secondo motivo è stato respinto perché il giudizio artistico costituisce espressione di discrezionalità tecnica e la motivazione della commissione, riferita alla scarsa originalità, genericità e insufficiente contestualizzazione della storia, è stata ritenuta plausibile, congrua e non irragionevole. Il positivo risultato conseguito dal progetto in altra procedura non imponeva una valutazione identica, potendo commissioni diverse formulare giudizi differenti sulla qualità artistica della medesima opera. Anche il terzo motivo è stato respinto. La commissione aveva motivato il punteggio di 29 punti rilevando che, pur essendo presenti riferimenti alla società agro-pastorale sarda e alla lingua regionale, mancava una componente etnografica e paesaggistica sufficientemente determinante per contestualizzare la vicenda nel territorio sardo. La valutazione non è stata ritenuta manifestamente illogica. Neppure il confronto con altri progetti, tra cui quello di altra società concorrente, evidenziava contraddittorietà o disparità, poiché la relativa motivazione descriveva un diverso e specifico percorso creativo di valorizzazione dell’identità sarda. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 6 l.r. 20 settembre 2006, n. 15

    La disposizione costituisce la base normativa del bando regionale per l’assegnazione di contributi alla produzione di cortometraggi di interesse regionale.

  • art. 13, comma 2, l.r. 20 settembre 2006, n. 15

    È richiamata dal bando per stabilire che la produzione del cortometraggio deve essere completata entro un anno dalla comunicazione dell’ottenimento del beneficio, a pena di revoca del contributo.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione, ma il giudice ha ritenuto sufficiente e congrua la motivazione delle valutazioni della commissione.

Massime di principio

  • Quando un bando per l’assegnazione di contributi prevede una soglia minima preliminare relativa al contenuto culturale e attribuisce un punteggio separato a materiale girato o prove filmate qualificati come eventuali, la commissione può limitarsi a valutare la documentazione necessaria per il contenuto culturale e non esaminare il materiale eventuale presentato da progetti che non abbiano raggiunto la soglia preliminare.
  • Le valutazioni artistiche espresse da una commissione tecnica sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di illegittimità evidenti o macroscopiche, quali manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, abnormità o travisamento; il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione quando la valutazione rimane plausibile e opinabile.
  • Il fatto che un progetto abbia ottenuto una valutazione positiva in un’altra procedura di finanziamento non rende di per sé illegittimo il diverso giudizio espresso da una commissione distinta, poiché procedure, criteri e apprezzamenti tecnici differenti possono condurre legittimamente a risultati non coincidenti.
  • Quando il bando individua più componenti dell’identità regionale — tra cui patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, linguistico-letterario e antropologico — la commissione può attribuire un punteggio non elevato valorizzando positivamente uno degli elementi ma rilevando carenze negli altri, purché il percorso motivazionale sia comprensibile e non manifestamente illogico.
  • Nel confronto tra valutazioni riferite a progetti diversi, la disparità di trattamento non è dimostrata dalla mera differenza dei punteggi: occorre evidenziare l’identità o sostanziale equivalenza delle situazioni e l’incoerenza delle motivazioni, mentre valutazioni diverse possono essere legittime se sorrette da percorsi argomentativi autonomi e specifici.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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