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Sentenza

Sentenza n. 88/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento della determinazione del Dirigente del Settore 3 – Servizi al cittadino, del Comune di Rende del 28 novembre 2024, n. 1886, recante l’aggiudicazione della gara avente ad oggetto «affidamento del servizio di gestione asilo nido ‘Peter Pan’ ubicato in Via Londra – località Quattromiglia – anni educativi 2024/2025 e 2025/2026», nonché di tutti gli altri atti ad essa prodromici, presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202500023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale per gli anni educativi 2024/2025 e 2025/2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione alla prima classificata, deducendo la violazione dell’art. 110 d.lgs. 36/2023 e dei principi di buona amministrazione. L’offerta dell’aggiudicataria era stata sottoposta a verifica di anomalia e prevedeva costi del personale pari a € 961.216,72 oltre IVA. Secondo la ricorrente, il calcolo avrebbe utilizzato il monte ore teorico annuo di 1.976 ore, anziché il monte ore mediamente lavorato di 1.548 ore risultante dalle tabelle ministeriali, senza considerare adeguatamente ferie, malattie, infortuni, maternità, costi di sostituzione e scatti di anzianità maturati e maturandi. La maggiorazione forfettaria del 18,5%, inserita nella voce “incidenze varie”, sarebbe stata insufficiente e non adeguatamente scomposta o giustificata. Il Comune ha sostenuto la correttezza della verifica, mentre l’aggiudicataria ha invocato i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica e la natura meramente parametrica delle tabelle ministeriali. La verificazione affidata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha accertato che l’offerta non aveva considerato lo scostamento tra ore teoriche e ore mediamente lavorate, limitandosi ad applicare la maggiorazione del 18,5%, e che tale voce omnicomprensiva non risultava sufficiente né adeguatamente giustificata, anche quanto agli scatti di anzianità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’aggiudicazione. Ha ritenuto che la valutazione di congruità dell’offerta, pur caratterizzata da discrezionalità tecnica e sindacabile soltanto in presenza di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza, fosse in concreto inattendibile. La verificazione ha evidenziato una significativa differenza tra monte ore teorico e monte ore mediamente lavorate, non compensata da elementi adeguati. La maggiorazione forfettaria del 18,5% non spiegava in quale misura coprisse le ore mediamente non lavorate, gli scatti di anzianità e le ulteriori voci variabili, né l’aggiudicataria aveva dimostrato un tasso di assenza eccezionalmente basso o una particolare organizzazione idonea a ridurre lo scostamento. Il giudizio di affidabilità doveva essere svolto ex ante e non poteva essere dimostrato mediante la redditività o i risultati operativi successivi. È stata dichiarata l’inefficacia del contratto a partire dal 16 febbraio 2026. Il TAR ha rimesso all’amministrazione la verifica delle condizioni per il subentro della seconda classificata, precisando che, in caso positivo, il nuovo contratto avrebbe efficacia fino alla conclusione dell’anno scolastico 2026/2027. Comune e aggiudicataria sono stati condannati in solido alle spese di lite, quantificate in € 12.993,00 oltre accessori, contributo unificato e spese di verificazione.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La verifica dell’anomalia deve accertare l’affidabilità complessiva dell’offerta, compresa la sostenibilità dei costi della manodopera e delle relative giustificazioni.

  • art. 23, comma 16, d.lgs. 36/2023

    Le tabelle ministeriali sul costo del lavoro costituiscono un parametro rilevante per la verifica della congruità dell’offerta, in particolare quanto al monte ore mediamente lavorato, pur non essendo vincolanti in modo assoluto.

  • art. 121 c.p.a.

    Il giudice amministrativo può modulare la decorrenza della dichiarazione di inefficacia del contratto, anche fissandola a una data successiva all’annullamento dell’aggiudicazione.

  • art. 122 c.p.a.

    La dichiarazione di inefficacia e l’eventuale subentro devono essere determinati considerando gli interessi pubblici e le circostanze concrete; il subentro può realizzarsi mediante un contratto sostitutivo e può essere modulato quanto a durata ed esecuzione.

  • art. 124 c.p.a.

    Il subentro del secondo aggiudicatario non opera automaticamente, ma presuppone la valutazione giudiziale e amministrativa delle condizioni concrete e degli interessi coinvolti.

Massime di principio

  • La verifica dell’anomalia dell’offerta deve valutare ex ante l’affidabilità complessiva dell’offerta e non può essere fondata su risultati economici o operativi conseguiti dall’impresa dopo l’aggiudicazione.
  • Il costo della manodopera può risultare incongruo quando l’offerta utilizzi il monte ore teorico anziché quello mediamente lavorato indicato nelle tabelle ministeriali e non fornisca una giustificazione specifica e verificabile dello scostamento.
  • Una maggiorazione forfettaria cumulativa non è sufficiente a giustificare la congruità dell’offerta se non è spiegata la quota destinata a coprire le diverse voci di costo, comprese le assenze mediamente non lavorate, gli scatti di anzianità e i costi di sostituzione.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione di anomalia, pur limitato per la natura tecnico-discrezionale dell’apprezzamento, è ammesso quando la valutazione amministrativa sia manifestamente erronea, illogica o irragionevole e renda inattendibile l’offerta nel suo complesso.
  • Le tabelle ministeriali sul costo del lavoro costituiscono parametri di riferimento per la verifica dell’offerta; lo scostamento non determina automaticamente l’anomalia, ma deve essere sostenuto da giustificazioni concrete, analitiche e attendibili.
  • Nelle controversie sugli appalti, il giudice può modulare la decorrenza dell’inefficacia del contratto e conformare l’eventuale subentro del secondo aggiudicatario, anche quanto alla durata del nuovo rapporto e alle prestazioni ancora da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoResponsabilità precontrattuale

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