Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1055/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento 1) del provvedimento di diniego di sanatoria giurisprudenziale con opere di adeguamento n. 2200 del 5.10.2021, adottato dal dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze e notificato in data 19.11.2021 relativamente all’istanza presentata dal ricorrente in data 1.03.2016; 2) di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202101672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di sanatoria giurisprudenziale con opere di adeguamento e rinnovata operatività dell’ordine di demolizione relativo al medesimo manufatto

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di sanatoria giurisprudenziale con opere di adeguamento relativo a una rimessa agricola abusiva, sita in area gravata da vincoli paesaggistico, cimiteriale e autostradale. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della disciplina sul condono edilizio, dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, dei principi sul giusto procedimento e degli obblighi di istruttoria e motivazione, sostenendo che il rigetto della sanatoria non avrebbe potuto far riacquistare efficacia all’ordine di demolizione già contenuto nel precedente diniego di condono, poiché tale ordine sarebbe stato sospeso non dalla sanatoria giurisprudenziale, ma dalla richiesta di riesame del diniego di condono, asseritamente ancora pendente. Ha inoltre sostenuto che la sanatoria giurisprudenziale costituiva un procedimento autonomo, fondato su presupposti diversi da quelli del condono. In via subordinata, ha contestato il termine di sessanta giorni assegnato per la demolizione, ritenendolo inferiore ai novanta giorni previsti dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, e ha dedotto l’illegittimità dell’esecuzione dell’ordine demolitorio durante la pendenza del riesame del diniego di condono. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità per carenza di interesse, rilevando che il riesame del diniego di condono era stato definito negativamente prima della proposizione del ricorso e che l’ordine demolitorio originario continuava comunque a produrre effetti. Ha contestato anche la fondatezza dei motivi, sostenendo che la domanda di sanatoria determina soltanto la sospensione temporanea dell’efficacia dell’ordine di demolizione e che il termine concesso era complessivamente superiore a quello di legge.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse. Al momento della notificazione del ricorso, infatti, il Comune aveva già respinto, con atto notificato anteriormente, la richiesta di riesame del diniego di condono del 2015. L’ordine di demolizione relativo al medesimo manufatto era quindi già fondato sul diniego definitivo del condono e l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato non avrebbe prodotto un’utilità concreta, poiché gli effetti ripristinatori sarebbero comunque rimasti operativi in forza dell’atto originario. Il Collegio ha rilevato inoltre che il ricorrente aveva rappresentato erroneamente come ancora pendente il procedimento di riesame e come sospeso l’ordine di demolizione. In ogni caso, ai fini conformativi, il TAR ha ritenuto il ricorso infondato nel merito. La presentazione di una domanda di sanatoria successiva all’ordine di demolizione non determina la caducazione dell’ordine, ma soltanto la sospensione temporanea della sua efficacia e della sua eseguibilità; con il rigetto della sanatoria l’ordine riacquista efficacia, senza necessità di una nuova ingiunzione o di un nuovo termine di novanta giorni. Il Comune avrebbe comunque potuto esercitare il potere repressivo sulla base del regolamento edilizio comunale, avendo motivato il diniego con l’incompatibilità dell’intervento rispetto ai vincoli paesaggistico e cimiteriale e con il contrasto con le NTA urbanistiche. Anche la censura sul termine di sessanta giorni è stata ritenuta infondata: l’eventuale assegnazione di un termine inferiore a quello legale costituisce una violazione meramente formale e non lesiva, mentre nel caso concreto il termine di sessanta giorni si aggiungeva ai giorni già decorsi del termine originario di novanta giorni. Poiché l’ordine era stato notificato l’11 dicembre 2015 e la domanda di sanatoria era stata presentata il 1° marzo 2016, erano decorsi ottantuno giorni, sicché residuavano soltanto nove giorni; il Comune aveva invece concesso ulteriori sessanta giorni. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    “la demolizione delle opere abusive” e termine di novanta giorni per ottemperare all’ingiunzione

    L’ordine di demolizione conserva efficacia, salvo la temporanea sospensione connessa alla pendenza della domanda di sanatoria; il termine legale rileva per l’ottemperanza, ma l’assegnazione di un termine inferiore non determina di per sé l’illegittimità dell’ordine se il privato conserva comunque un termine complessivo non inferiore a quello previsto dalla legge.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell’ordine di demolizione richiamato nel precedente diniego di condono.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Il termine di novanta giorni per l’ottemperanza è stato considerato nel computo del termine complessivo concesso al proprietario.

  • art. 32, comma 7, l. n. 47/1985

    Richiamato tra le disposizioni invocate dal ricorrente in relazione alla disciplina del condono e ai vincoli incidenti sull’opera.

  • art. 39 l. n. 724/1994

    Costituisce la base normativa della domanda di condono edilizio originariamente presentata per il manufatto.

  • art. 167 d.lgs. n. 42/2004

    Il Comune ha ritenuto ostativa alla compatibilità paesaggistica la realizzazione di nuovo volume; tale valutazione è stata posta a fondamento del diniego di sanatoria.

  • art. 338 r.d. n. 1265/1934

    Richiamato quale fonte del vincolo cimiteriale gravante sull’area.

  • art. 26 d.P.R. n. 495/1992

    Richiamato quale fonte del vincolo autostradale gravante sull’area.

  • art. 12, commi 5 e 6, Regolamento edilizio del Comune di Firenze

    “Per le opere non conformi alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento dell’esecuzione ma conformi alla disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza [...] è possibile procedere tramite cosiddetta ‘sanatoria giurisprudenziale’”; “in assenza di un pubblico interesse alla rimessa in pristino [...] le opere di adeguamento sono oggetto di ordinanza”

    Il regolamento consente la sanatoria giurisprudenziale o l’adeguamento solo nei limiti previsti e attribuisce all’amministrazione il potere repressivo-demolitorio quando sussista un pubblico interesse alla rimessione in pristino e siano state verificate le condizioni di sanabilità.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di sanatoria successiva a un ordine di demolizione non determina la caducazione dell’ordine, ma ne sospende temporaneamente l’efficacia e l’eseguibilità durante il procedimento; in caso di rigetto della sanatoria, l’ordine riacquista efficacia senza necessità di una nuova ingiunzione o di un nuovo termine di novanta giorni.
  • L’interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e personale; il ricorso è inammissibile quando l’annullamento dell’atto impugnato non può procurare alcuna utilità, perché il medesimo effetto lesivo o ripristinatorio deriva autonomamente da un altro atto non impugnato e ormai efficace.
  • L’assegnazione di un termine inferiore a quello previsto dalla legge per ottemperare a un ordine di demolizione non determina l’illegittimità dell’ordine quando si risolve in una violazione meramente formale e il destinatario dispone comunque, considerando il periodo già decorso e quello successivamente concesso, di un termine complessivo non inferiore a quello legale.
  • Quando la disciplina edilizia comunale prevede la sanatoria giurisprudenziale o opere di adeguamento solo in assenza di un pubblico interesse alla rimessione in pristino, l’amministrazione può esercitare il potere repressivo-demolitorio dopo avere valutato nel merito la sanabilità dell’intervento e avere motivato le ragioni ostative, anche riferite alla violazione di vincoli paesaggistici, cimiteriali e urbanistici.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniLegittimazione e interesse a ricorrereInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.