Cassazione Civile, Ordinanza n. 28954/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La società originariamente autorizzata per la realizzazione di un impianto alimentato a biomassa aveva ottenuto un titolo abilitativo regionale contenente un vincolo di approvvigionamento delle biomasse, poi annullato in sede amministrativa su ricorso della società stessa. Successivamente la curatela fallimentare della società e la cessionaria del ramo d’azienda avevano agito per il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall’illegittima prescrizione contenuta nell’autorizzazione, sostenendo che, senza quel vincolo, l’impianto sarebbe entrato in esercizio nei tempi utili per accedere agli incentivi energetici allora previsti. Il giudice amministrativo di appello aveva riconosciuto alla sola curatela un danno da perdita di chance e aveva condannato l’amministrazione al risarcimento in misura inferiore a quella domandata. L’assessorato ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 110 c.p.a., deducendo difetto assoluto di giurisdizione: secondo la ricorrente, il Consiglio di Giustizia Amministrativa avrebbe trasformato una mera aspettativa di fatto in posizione giuridicamente tutelabile, ampliando indebitamente l’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso era dunque diretto a contestare la stessa configurabilità, in astratto, della chance come interesse risarcibile nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formulata come difetto assoluto di giurisdizione, mirasse in realtà a denunciare un asserito errore di giudizio del Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla risarcibilità del danno e sulla qualificazione della chance, cioè un error in iudicando estraneo al controllo consentito alle Sezioni Unite. La Corte ha richiamato il proprio orientamento e quello della Corte costituzionale e della CGUE per ribadire che il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. è esperibile solo per reali vizi attinenti ai limiti esterni della giurisdizione, non per contestare l’interpretazione delle norme sostanziali o processuali né il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è limitato ai soli vizi di giurisdizione, non potendo essere usato per censurare errores in iudicando o in procedendo.
art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
La Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge... il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni
viene richiamato per delimitare la funzione della Cassazione al controllo dei confini tra giurisdizioni, non alla revisione del merito delle decisioni del giudice amministrativo.
art. 360 c.p.c.
possono essere impugnate con ricorso per cassazione... le decisioni... per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso
il ricorso è ammissibile solo quando venga in rilievo un effettivo vizio attinente alla giurisdizione.
art. 110 d.lgs. n. 104/2010
Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
conferma la tassatività del controllo di legittimità sulle sentenze del giudice amministrativo di ultimo grado.
art. 111, comma 7, Cost.
è evocato in contrapposizione al comma 8 per evidenziare che il ricorso ordinario per violazione di legge non è assimilabile a quello speciale per motivi di giurisdizione.
art. 267 TFUE
il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non integra, di per sé, motivo di ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene applicato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo per vizi che attengano realmente ai limiti esterni della giurisdizione: difetto assoluto per invasione o arretramento, oppure difetto relativo per sconfinamento tra giudici diversi.
- Non è deducibile come motivo di giurisdizione la contestazione dell’errore del giudice amministrativo nell’interpretazione o applicazione della legge sostanziale o processuale, neppure quando l’errore sia qualificato come stravolgimento delle norme di riferimento.
- La qualificazione di una posizione come mera aspettativa, interesse di fatto o diritto/interesse legittimo risarcibile attiene al merito della decisione e non al riparto di giurisdizione, salvo che venga in rilievo un vero sconfinamento nella sfera riservata ad altro potere.
- Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE da parte del giudice amministrativo di ultima istanza non è di per sé sindacabile in Cassazione come vizio di giurisdizione.
- Il controllo di giurisdizione non può essere ampliato in base alla gravità percepita dell’errore o all’asserita anomalia della decisione, perché il perimetro del sindacato è tassativo e non ammette soluzioni intermedie.
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