Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8894/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per dichiarazione fraudolenta relativa all'uso di una nota di credito ritenuta fittizia (anno 2013). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo (inesistenza della riduzione del compenso e rilevanza delle scritture della CIERRE), e dell'elemento soggettivo (assenza del dolo specifico di evasione e irrilevanza del vantaggio fiscale ottenuto); contesta inoltre la mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 nn. 4 e 6 e 62-bis cod. pen. e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito (tribunale e corte d'appello) che hanno ritenuto la nota di credito fittizia per piu' ragioni: assenza di documentazione che dimostri obiettivi concordati o trattative formalizzate, contraddittorieta' delle dichiarazioni del ricorrente, contabilizzazione della nota solo nella ditta del ricorrente e non nella CIERRE, nonche' i legami personali e professionali che rendevano verosimile un artifizio contabile finalizzato al vantaggio fiscale. Ha ritenuto insussistenti i motivi sul dolo e ha considerato generica la richiesta delle attenuanti; ha altresi' escluso l'applicabilita' dell'art. 131-bis in ragione dell'entita' non trascurabile del vantaggio fiscale. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato anche al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 62 cod. pen. (n. 4)

    Richiamato dalla difesa come attenuante generica; la Corte ha ritenuto la relativa deduzione di parte generica e priva di un impianto argomentativo idoneo a farne motivo di gravame.

  • art. 62 cod. pen. (n. 6)

    Analogamente al precedente, la richiesta di applicazione e' stata ritenuta generica e non supportata da adeguata motivazione probatoria.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato tra le attenuanti; la Corte ha evidenziato che la parte non ha fornito argomentazione/elementi specifici richiesti per ritenere applicabile la circostanza attenuante.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte d'appello ha escluso la causa di non punibilita' per trascurabilita' del vantaggio ottenuto, valutazione confermata dalla Cassazione: il risparmio d'imposta non era di entita' tale da rendere applicabile la norma.

  • delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di documenti per operazioni inesistenti (giurisprudenza e disciplina penale-fiscale)

    La sentenza applica i criteri giurisprudenziali sul delitto, richiedendo l'esistenza di elementi oggettivi e soggettivi (dolo generico rispetto alla fittizieta' degli elementi passivi e dolo specifico di evasione come finalita'): la Corte ha ritenuto soddisfatti tali requisiti alla luce del contesto probatorio.

  • principio giurisprudenziale della "doppia conforme" (Cassazione)

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la sentenza di appello che si salda con la motivazione di primo grado forma un unico corpo argomentativo, limitando il sindacato di legittimita' sulle valutazioni di merito se non per vizi manifesti di illogicita', contraddittorieta' o omissione.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riprende e condivide in modo coerente la motivazione del primo grado (doppia conforme), la Cassazione limita il controllo e non riesamina i fatti se non per vizi manifesti di motivazione.
  • Per contestare la fittizieta' di una operazione documentale, e' determinante la produzione di documentazione formale che attesti accordi, obiettivi e trattative; mere dichiarazioni verbali non sufficenti se contraddette da elementi obiettivi.
  • La contabilizzazione di una nota di credito solo nella contabilità di una parte, ma non nella contabilità della controparte interessata, e' elemento indicativo di possibile artificio contabile e, se congruamente motivato, puo' supportare l'accertamento della fittizieta'.
  • Le doglianze meramente valorizzanti alternative interpretazioni delle prove (richieste di diversa valutazione della credibilita') sono, in linea di principio, inammissibili davanti alla Cassazione se non dimostrano manifesta illogicita' o contraddittorieta' della motivazione.
  • Per ottenere attenuanti o la causa di non punibilita' ex art. 131-bis e' necessario un concreto e documentato impianto probatorio attestante la natura trascurabile del vantaggio ottenuto; affermazioni generiche o non documentate vengono rigettate.
  • Il dolo specifico di evasione non richiede il concreto conseguimento dell'evasione fiscale ma la finalita' evasiva dell'atto; la quantificazione del vantaggio fiscale e il contesto fattuale sono elementi utili a inferire tale dolo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.