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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20665/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente con qualifica dirigenziale aveva prestato servizio per molti anni presso una banca cooperativa. Durante il rapporto, la datrice di lavoro aveva stipulato con una compagnia assicurativa una polizza di investimento del t.f.r. del personale, deliberata dal CdA della banca. Alla cessazione del rapporto la banca aveva corrisposto al dipendente il solo t.f.r., senza anche il rendimento maturato dalla polizza, che il lavoratore rivendicava in giudizio. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo che la polizza fosse collettiva, stipulata tra banca e assicuratore per garantire il t.f.r. dei dipendenti, e che l’eventuale eccedenza spettasse alla banca contraente, non al lavoratore. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1325, 1362 e 2388 c.c., sostenendo che la Corte d’appello si era limitata al dato letterale e aveva omesso di ricercare la comune intenzione delle parti, desumibile dalla delibera del CdA, e che comunque il suo affidamento era tutelato; (2) violazione degli artt. 1340, 1368 e 1374 c.c., assumendo l’esistenza di un uso aziendale, provato dal fatto che un precedente direttore generale aveva ricevuto anche il rendimento di analoga polizza; (3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla rilevanza della delibera e della prassi. La banca ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte apodittico e in parte diretto a sollecitare una nuova interpretazione del contratto, riservata al giudice di merito; ha inoltre osservato che, trattandosi di contratto stipulato tra banca e assicurazione, la comune intenzione rilevante ai fini ermeneutici era solo quella dei contraenti della polizza, estranea al dipendente. La censura fondata sull’art. 2388 c.c. è stata ritenuta inapplicabile, perché la norma tutela i terzi che abbiano acquistato diritti in buona fede in esecuzione di una delibera invalida, mentre nel caso non era dedotta alcuna invalidità della delibera e non risultava attribuito al lavoratore alcun diritto ulteriore rispetto al t.f.r. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva per la prima volta in cassazione la causa petendi dell’asserito uso aziendale, mai dedotta nei gradi di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato secondo il previgente testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile al ricorso proposto nel 2018. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato in modo apodittico dal ricorrente; la Corte rileva che non è stata spiegata alcuna concreta violazione degli elementi essenziali del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ribadisce che l'interpretazione delle clausole contrattuali spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizi logici rilevanti.

  • art. 2388 c.c.

    La norma è stata ritenuta inapplicabile: tutela i terzi che abbiano acquistato diritti in buona fede in esecuzione di una delibera invalida, ipotesi non ricorrente nel caso concreto.

  • art. 1340 c.c.

    Richiamato per sostenere l'uso aziendale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione.

  • art. 1368 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per l'interpretazione del rapporto, ma senza ammissibile deduzione nei gradi di merito.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per integrare il contratto con usi ed equità, ma la relativa questione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per i primi due motivi, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato secondo la previgente versione del vizio motivazionale, non più vigente per il ricorso proposto nel 2018.

  • art. 54, D.L. n. 83/2012

    Richiamato per evidenziare la modifica dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e l'inapplicabilità del vecchio vizio motivazionale.

  • L. n. 134/2012

    Legge di conversione richiamata per la modifica del regime del vizio di motivazione in cassazione.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non viziata e conforme ai canoni legali di ermeneutica; il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo esame del merito.
  • Nell'interpretare un contratto stipulato tra due soggetti determinati, conta la comune intenzione dei contraenti effettivi del contratto stesso; un terzo estraneo alla stipula non può far valere, ai fini ermeneutici, la propria diversa intenzione o il proprio affidamento, salvo specifiche situazioni giuridiche previste dalla legge.
  • La tutela prevista dall'art. 2388 c.c. opera solo in presenza di diritti acquistati da terzi in buona fede in esecuzione di una delibera invalida; la norma non è invocabile quando non sia dedotta l'invalidità della delibera e non si alleghi un diritto ulteriore effettivamente acquisito in forza dell'atto societario.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta nuove cause petendi o nuovi temi di fatto non dedotti nei precedenti gradi di merito, come l'esistenza di un uso aziendale mai tempestivamente allegato.
  • Il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere dedotto secondo il testo vigente ratione temporis; la proposizione di censure fondate sul previgente modello di sindacato è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRMandatoAmministratoriImpugnazioni
RamiLavoroContrattiSocietarioProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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