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Sentenza

Sentenza n. 1114/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo che aveva riconosciuto il diritto delle ricorrenti al beneficio annuale di 500 euro mediante Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 4151/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto, per diversi anni scolastici, il diritto di ciascuna ricorrente al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per la formazione dei docenti, condannando l’amministrazione al pagamento delle somme complessivamente spettanti, oltre interessi. Il Ministero non ha provveduto al pagamento nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Sono stati quindi dedotti i presupposti per l’esercizio dei poteri di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’adempimento da parte dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale, oltre interessi, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima direzione. Il commissario dovrà svolgere obbligatoriamente l’incarico e depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposita modulistica per gli ausiliari del giudice. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 857 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando l’amministrazione non ottempera.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, decorrente dalla notifica del titolo, consente di procedere giudizialmente per l’esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’esecuzione dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle ottemperanze relative ad altre condanne pecuniarie; quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, e dopo l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento decorrente dalla notificazione del titolo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine perentorio.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva qualora l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus giudiziario obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina sull’assenza di compenso prevista per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; se il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta nominato in un giudizio amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando la procedura e la modulistica previste per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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