Cassazione Civile, Ordinanza n. 23741/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte, giudicando in sede di rinvio, aveva nuovamente disposto la regressione della causa al primo grado anziché decidere nel merito. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la rimessione alla Commissione provinciale era stata disposta in un'ipotesi non prevista tra quelle tassative ed eccezionali contemplate dalla norma. La lite trae origine da una precedente declaratoria di inammissibilità del ricorso del contribuente resa in primo grado, poi riformata in sede di rinvio, con ordine di valutare il merito della controversia.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che la rimessione della causa alla Commissione provinciale è consentita dall'art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 solo nelle ipotesi tassativamente previste e che, fuori da tali casi, la Commissione tributaria regionale, una volta accolto l'appello, deve decidere la causa nel merito perché l'appello ha natura sostitutiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, demandando a tale giudice anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992
La rimessione al primo giudice è ammessa solo per ipotesi tassative ed eccezionali; al di fuori di esse il giudice d'appello deve decidere nel merito. Il comma 2 opera come regola residuale di decisione nel merito quando non ricorrano i casi di regressione.
art. 380 bis cod. proc. civ.
Richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Nel processo tributario la rimessione della causa al primo grado è consentita soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere estesa in via analogica.
- Quando la Commissione tributaria regionale accoglie l'appello, deve normalmente pronunciare nel merito della controversia, poiché l'appello tributario ha natura sostitutiva.
- Il principio del doppio grado di giurisdizione non impone che la questione sia decisa da entrambi i giudici di merito, essendo sufficiente che sia proposta a due giudici di grado diverso.
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