Sentenza n. 3627/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 9 aprile 2025, notificata il 15 aprile 2025, con la quale il I Reparto - SM - Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha respinto l’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 42-bis del D. Lgs. n. 151 del 2001; - di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego dell’istanza di assegnazione temporanea presso una sede prossima all’abitazione della coniuge o presso il competente Comando Provinciale, motivata dalle esigenze di assistenza e cura del figlio minore di età inferiore a tre anni. Deduceva, con un unico articolato motivo, violazione di legge, eccesso di potere e carenza motivazionale. Contestava la genericità e contraddittorietà delle ragioni organizzative addotte dall’Amministrazione, fondate sulle esigenze di organico e sulla necessità di non privare il reparto di appartenenza dell’unico sovrintendente previsto in organico. Sosteneva che tali esigenze avrebbero potuto essere fronteggiate mediante una diversa organizzazione del servizio e che non risultavano eccezionali o straordinarie. Censurava inoltre la valutazione secondo cui il nucleo familiare avrebbe potuto riunirsi nella provincia di precedente servizio della coniuge, ritenendola un’ingerenza nelle scelte personali e familiari, nonché la mancata considerazione della propria disponibilità a essere assegnato temporaneamente a qualsiasi reparto del Comando Provinciale richiesto. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure, prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 1° luglio 2026, con cui veniva rappresentata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La perdita dell’interesse derivava dal trasferimento definitivo medio tempore ottenuto dal ricorrente, tramite la procedura Ge.Tra 2026, presso una Stazione dei Carabinieri coincidente con una delle sedi richieste nell’istanza oggetto del giudizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La disposizione costituiva la base normativa dell’istanza di assegnazione temporanea presentata dal militare, ma il giudice non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è stata richiamata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; la sentenza non ha scrutinato la relativa legittimità.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato richiamato nell’ordinanza con cui il Collegio ha disposto la fissazione dell’udienza di merito, ritenendo necessaria una trattazione più approfondita rispetto alla fase cautelare.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse conseguente al trasferimento definitivo del ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, il ricorrente ottenga dall’amministrazione un provvedimento o una sistemazione sostanzialmente coincidente con il bene della vita perseguito mediante l’impugnazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata anche quando l’atto impugnato non sia stato formalmente annullato, qualora una successiva determinazione amministrativa renda non più utile una pronuncia sul merito delle censure.
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