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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24109/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente impugnava, fino in Cassazione, la decisione con cui il Tribunale di Roma aveva respinto il suo appello avverso il rigetto dell’opposizione a una serie di verbali per violazione del codice della strada, contestati per transito in una corsia preferenziale in via di Portonaccio. In sede di legittimità articolava sei motivi: (1) omesso esame di documenti, sentenze e una consulenza tecnica che, a suo dire, dimostravano la mancata informativa sulla riattivazione della corsia; (2) omessa o insufficiente motivazione; (3) violazione dell’art. 79 C.d.S. per inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale; (4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 2, 22, 23 l. n. 689/1981 per avere il Tribunale posto a suo carico la prova della inadeguatezza della segnaletica; (5) violazione dell’art. 45 C.d.S. per l’uso del dispositivo "Sirio Ves" e per la mancata adeguata segnalazione del controllo automatico; (6) violazione degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che l’ampia risonanza mediatica della vicenda e le pronunce contrastanti avrebbero dovuto escludere la sua responsabilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi, secondi, terzi e sesti motivi si risolvessero in richieste di riesame del merito e della valutazione delle prove, censurando accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; inoltre, il ricorrente non aveva riportato in modo specifico il contenuto degli atti richiamati. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ribadito il principio per cui, se l’opponente contesta l’inesistenza della segnaletica, l’onere della prova grava sull’amministrazione, ma se contesta soltanto la sua inadeguatezza, la prova incombe sull’opponente stesso. Sul quinto motivo, ha confermato che gli apparecchi di video-ripresa autorizzati per i varchi ZTL possono essere utilizzati anche per rilevare accessi non autorizzati alle corsie riservate, senza necessità di ulteriore autorizzazione, e ha rilevato che il Tribunale aveva comunque accertato l’esistenza di segnaletica adeguata. Le spese sono state compensate per mancata difesa dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    consente una definizione camerale del ricorso quando ne ricorrano i presupposti di manifesta inammissibilità.

  • art. 79 Codice della strada

    viene evocato come norma sulla segnaletica stradale; la Corte ritiene inammissibile la censura perché attiene a un accertamento di fatto sulla adeguatezza della segnaletica.

  • art. 45 Codice della strada

    la Corte ribadisce che i dispositivi di video-ripresa già autorizzati per i varchi ZTL possono essere impiegati anche per il controllo delle corsie riservate, senza ulteriore autorizzazione.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova cambia a seconda che l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica o solo la sua inadeguatezza.

  • artt. 2, 22 e 23 l. n. 689/1981

    richiamati in relazione all’opposizione a sanzione amministrativa e al riparto dell’onere probatorio nella contestazione dei verbali.

  • artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150/2011

    richiamati dal ricorrente a sostegno dell’opposizione; la Corte reputa inammissibile la censura perché generica e diretta a rivalutare il fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso fondato su omesso esame di documenti o atti è inammissibile se non ne viene riportato in modo specifico il contenuto e se le doglianze si risolvono nella richiesta di rivalutare elementi istruttori già apprezzati dal giudice di merito.
  • In tema di opposizione a sanzione per violazione del codice della strada, l’inesistenza della segnaletica costituisce fatto costitutivo che l’amministrazione deve provare; se invece l’opponente deduce soltanto l’inadeguatezza della segnaletica, l’onere di dimostrarla grava sull’opponente stesso.
  • Gli apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi ZTL possono essere utilizzati anche per accertare accessi non autorizzati alle corsie riservate, senza necessità di una specifica ulteriore autorizzazione.
  • La dedotta ampia risonanza mediatica di una vicenda o l’esistenza di decisioni di merito difformi non bastano, da sole, a escludere la responsabilità del trasgressore se il giudice di merito ha accertato in fatto la sufficienza della segnaletica e la non scusabilità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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