Ordinanza n. 5236/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento con richiesta di sospensiva - del provvedimento del 19 gennaio 2026, in pari data notificato al ricorrente, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha giudicato la sig.ra -OMISSIS- non idonea al concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale effettivi (all. n. 1).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso per allievi carabinieri, fondato sugli esiti di una frattura del malleolo esterno della caviglia sinistra con mezzo di sintesi in situ
Esito
La controversia
La candidata ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il verbale del 19 gennaio 2026 con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri l'ha giudicata non idonea al concorso per 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale effettivi. Il giudizio diagnostico individuava esiti di frattura del malleolo esterno della caviglia sinistra con mezzo di sintesi in situ, classificati con codice 204 e coefficiente 4 dell'apparato locomotore inferiore. La ricorrente ha prodotto documentazione medica diretta a dimostrare l'insussistenza della causa di inidoneità contestata.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né la domanda cautelare né il merito. Ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione Interforze di II Istanza - Comando sanitario e veterinario, con facoltà di avvalersi di specialisti delle proprie strutture. La verificazione dovrà accertare, in contraddittorio, la sussistenza e l'entità dell'anomalia, i suoi eventuali riflessi menomanti, il codice e coefficiente attribuibili e, soprattutto, se la condizione determini l'inidoneità sanitaria al servizio militare incondizionato e al reclutamento. L'amministrazione dovrà fornire la documentazione necessaria, comprese le norme e regole tecniche applicabili; le parti dovranno essere previamente avvisate delle operazioni e potranno partecipare tramite difensore e consulente tecnico. La relazione dovrà essere depositata possibilmente entro il 20 maggio 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita. È stata fissata la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 17 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione della verificazione giudiziale.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'ammissione e la disciplina della verificazione, finalizzata all'accertamento tecnico della condizione sanitaria e dei suoi effetti sull'idoneità al reclutamento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della tutela e dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psico-fisica al reclutamento militare dipende dall'accertamento specialistico della sussistenza, entità e incidenza funzionale di un'anomalia sanitaria, il giudice può disporre una verificazione in contraddittorio prima di decidere sulla domanda cautelare e sul merito.
- La verificazione in materia di idoneità sanitaria deve riguardare non soltanto l'esistenza della patologia o dell'esito traumatico, ma anche il codice e coefficiente applicabili, gli eventuali riflessi menomanti e la loro concreta incidenza sull'idoneità al servizio militare incondizionato e al reclutamento.
- Nelle operazioni di verificazione, le parti devono essere previamente informate del luogo e della data degli accertamenti e possono partecipare mediante il difensore e un consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi.
- Quando il provvedimento giudiziario tratta dati relativi alla salute, la diffusione deve essere accompagnata dall'oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato sanitario degli interessati.
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