Sentenza n. 4230/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 27/09/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad sull'istanza del 27 settembre 2025, con la quale aveva chiesto un appuntamento per presentare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere e la loro condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento amministrativo. Tale sopravvenienza ha soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non è stato particolarmente esteso e l'amministrazione si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto il ricorso è divenuto privo di oggetto dopo l'attivazione del procedimento amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 9 del regolamento (CE) n. 810/2009
Riguarda la presentazione della domanda di visto e costituisce il riferimento normativo dell'istanza di appuntamento.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare la domanda di visto integra l'attivazione del procedimento amministrativo e, quando soddisfa la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento durante il giudizio avverso il silenzio esclude la necessità di una pronuncia sull'obbligo di provvedere, se la pretesa concreta dedotta dal ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
- La compensazione delle spese può essere giustificata quando il tempo intercorso tra l'istanza e la notificazione del ricorso non sia particolarmente esteso e l'amministrazione abbia comunque provveduto entro un termine ritenuto ragionevole; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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