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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-573/23

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 10 settembre 2025. — Positive Group PAO contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “entità che operano nel settore informatico russo con una licenza del FSB” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Errore di valutazione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa. — Causa T-573/23

Giurisprudenza europea62023TJ0573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della Positive Group PAO contro il congelamento dei fondi disposto nell’ambito delle sanzioni UE per l’aggressione contro l’Ucraina. Ha confermato la legittimità del nuovo criterio che colpisce gli operatori del settore informatico russo titolari di una licenza FSB e ha ritenuto provato che la ricorrente, considerata come entità di gruppo, rientrasse in tale criterio tramite la sua società figlia. Sono stati parimenti respinti i motivi relativi alla motivazione, alla tutela giurisdizionale, ai diritti della difesa e al riesame periodico.

Misure restrittive UE contro un operatore informatico russo: legittimità del nuovo criterio di inserimento fondato sul possesso di una licenza FSB e mantenimento dell’inserimento negli elenchi UE.

La questione giuridica

Nel ricorso ex articolo 263 TFUE la ricorrente ha contestato: l’illegittimità del criterio di inserimento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della decisione 2014/145/PESC e all’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 269/2014; la violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; errori di valutazione nell’applicazione del criterio i) ai suoi confronti; la violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di riesame periodico delle misure restrittive.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che il criterio di inserimento relativo alle persone, entità od organismi che operano nel settore informatico russo con una licenza FSB è sufficientemente chiaro, prevedibile e proporzionato, poiché individua una categoria oggettivamente delimitata di soggetti e persegue l’obiettivo legittimo di comprimere la capacità della Federazione russa di condurre la guerra dell’informazione contro l’Ucraina. Ha inoltre ritenuto che il Consiglio abbia motivato in modo sufficiente l’inserimento e il mantenimento della Positive Group PAO negli elenchi, senza commettere errori di valutazione né violare i diritti della difesa o l’obbligo di riesame, anche considerando come un’unica entità la società madre e la società figlia interamente controllata titolare della licenza FSB.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 215 TFUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 21 TUE
  • Articolo 3 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione 2014/145/PESC
  • Regolamento (UE) n. 269/2014
  • Decisione (PESC) 2023/1218
  • Regolamento (UE) 2023/1215
  • Decisione (PESC) 2023/1767
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765
  • Decisione (PESC) 2024/847
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849
  • Decisione (PESC) 2024/2456
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455
  • Articolo 6 della decisione 2014/145/PESC
  • Articolo 14 del regolamento (UE) n. 269/2014
  • Articolo 145 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138 del regolamento di procedura del Tribunale

Misure restrittive contro Positive Group PAO per il settore informatico russo

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Positive Group PAO contro vari atti del Consiglio che hanno inserito e mantenuto il suo nome negli elenchi UE soggetti a congelamento dei fondi. La controversia si inserisce nel regime sanzionatorio dell’Unione adottato in risposta alle azioni della Federazione russa contro l’integrità territoriale dell’Ucraina.

Fatti e iter procedurale

Il Consiglio ha inizialmente inserito la ricorrente negli elenchi nel giugno 2023, sulla base del nuovo criterio i), che colpisce le persone giuridiche, entità od organismi che operano nel settore informatico russo con una licenza FSB o con una licenza di "armi e attrezzature militari". Nei mesi successivi il Consiglio ha adottato primi, secondi e terzi atti di mantenimento, mantenendo la ricorrente nell’elenco e, in seguito, modificando la motivazione per riferirsi espressamente al gruppo e alla società figlia AO/ Pozitiv Teknolodzhiz. La ricorrente ha chiesto accesso ai fascicoli probatori e ha presentato richieste di riesame, poi contestate dinanzi al Tribunale.

Normativa e contesto delle sanzioni

Il Tribunale ricorda che il regime ha base nella decisione 2014/145/PESC e nel regolamento (UE) n. 269/2014, adottati in origine sulla base degli articoli 29 TUE e 215 TFUE. Il nuovo criterio i) è stato introdotto dalla decisione 2023/1218 e dal regolamento 2023/1215, in reazione alla guerra dell’informazione condotta dalla Russia come strumento della guerra di aggressione contro l’Ucraina. La Corte valorizza anche gli articoli 3, 5 e 21 TUE come fondamento degli obiettivi di pace, sicurezza internazionale e tutela dell’Ucraina.

Ricevibilità dell’intervento del Regno dei Paesi Bassi

La ricorrente aveva eccepito l’irricevibilità della memoria di intervento del Regno dei Paesi Bassi. Il Tribunale respinge l’eccezione, ritenendo che l’interveniente avesse esposto con sufficiente chiarezza gli argomenti diretti a sostenere la legittimità del criterio i).

Eccezione di illegittimità del criterio i)

La ricorrente sosteneva che il criterio i) fosse troppo vago, sproporzionato e lesivo della libertà d’impresa, perché avrebbe consentito di sanzionare qualsiasi società informatica russa titolare di una licenza FSB, senza prova di un nesso concreto con la guerra dell’informazione. Il Tribunale respinge l’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

In particolare, afferma che:

  • il criterio è formulato in modo oggettivo e cumulativo, richiedendo sia l’attività nel settore informatico russo sia il possesso di una licenza FSB o di una licenza di "armi e attrezzature militari";
  • il Consiglio dispone di un ampio margine discrezionale nella definizione dei criteri sanzionatori, ma questo resta vincolato da prevedibilità, certezza del diritto e proporzionalità;
  • il riferimento alla licenza FSB è sufficientemente determinato, perché il FSB rilascia diverse licenze e il criterio non si limita a un solo tipo;
  • la nozione di "entità" è più ampia di quella di persona giuridica e può ricomprendere un gruppo societario, quando la società madre esercita un’influenza determinante sulla società figlia.

Il Tribunale conclude che il criterio non è arbitrario e non viola la libertà d’impresa, poiché persegue un obiettivo di interesse generale legato alla pressione sulla Federazione russa e non impedisce alle imprese interessate di svolgere in assoluto la loro attività.

Proporzionalità del criterio e collegamento con la guerra dell’informazione

Il Tribunale ritiene che il criterio i) sia idoneo e necessario a limitare i mezzi di cui dispone il governo russo per condurre la guerra dell’informazione, poiché le imprese informatiche titolari di licenza FSB possono fornire supporto tecnico ai servizi di sicurezza russi. Viene sottolineato che, per la natura segreta delle attività e del contesto bellico, il Consiglio non deve dimostrare una partecipazione effettiva e diretta della singola impresa alla disinformazione, ma soltanto che la misura possa contribuire ragionevolmente a ridurre la capacità di sostegno ai servizi russi.

Motivazione e tutela giurisdizionale effettiva

Il Tribunale respinge il secondo motivo: la motivazione degli atti iniziali e dei successivi atti di mantenimento è giudicata sufficientemente chiara, concreta e comprensibile. Non si tratta di formule stereotipate, perché gli atti indicano che la ricorrente opera nel settore informatico russo e possiede una licenza FSB; ciò consente di comprendere il fondamento dell’inserimento e di esercitare il controllo giurisdizionale.

Accertamento dei fatti e assenza di errori di valutazione

Sul terzo motivo, il Tribunale ritiene che il Consiglio abbia raccolto un insieme di elementi probatori sufficientemente concreti, precisi e concordanti per dimostrare che la ricorrente rientrava nel criterio i). Nei primi atti, il Consiglio ha potuto basarsi su documenti e informazioni tratte da siti e banche dati pubbliche per ritenere che la ricorrente operasse nel settore informatico e fosse collegata a una licenza FSB. Nei terzi atti di mantenimento, la prova è stata rafforzata dalla ricostruzione del gruppo societario: la società figlia Pozitiv Teknolodzhiz era interamente controllata dalla ricorrente, con medesimo management e indirizzo, ed era titolare di licenze FSB pertinenti.

Il Tribunale considera irrilevanti gli argomenti della ricorrente basati sulla distinzione tra persona giuridica e entità, sulla data di registrazione della holding e sull’asserita assenza di una licenza FSB in capo alla holding medesima, perché la misura colpisce l’"entità" e il gruppo può essere considerato unitariamente quando il controllo della madre sulla figlia è determinante.

Diritti della difesa e riesame periodico

Quanto alla presunta violazione dei diritti della difesa, il Tribunale osserva che il secondo fascicolo probatorio riguardava l’introduzione generale del criterio i) e non conteneva elementi specifici sulla situazione individuale della ricorrente; pertanto il Consiglio non era tenuto a trasmetterlo prima dei primi atti di mantenimento. Per i successivi riesami, il Tribunale ricorda che il Consiglio non deve rispondere puntualmente a ogni osservazione, ma deve esaminarle con cura e imparzialità, cosa che nel caso di specie è avvenuta.

Parimenti, il Tribunale esclude la violazione dell’obbligo di riesame periodico: il Consiglio ha mantenuto la ricorrente negli elenchi sulla base di motivazioni sostanzialmente invariat e con un contesto che non rendeva obsoleti gli elementi probatori. Anche il fatto che la ricorrente non abbia presentato tempestivamente richiesta di riesame dopo gli atti iniziali non incide sulla legittimità degli atti successivi.

Dispositivo

Il ricorso è stato integralmente respinto. La Positive Group PAO è stata condannata alle spese del Consiglio, mentre il Regno dei Paesi Bassi ha sopportato le proprie spese.

Principio affermato

In materia di misure restrittive PESC, il Tribunale conferma che il Consiglio può legittimamente introdurre un criterio di inserimento basato sul possesso di una licenza FSB da parte di entità che operano nel settore informatico russo, anche quando la misura colpisca un gruppo societario attraverso la società figlia controllata, purché il criterio sia chiaro, prevedibile, proporzionato e supportato da un sufficiente quadro probatorio circa il ruolo del settore nel sostegno alla guerra dell’informazione russa.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive uepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento dei fondidiritti della difesalibertà d'impresa

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