Sentenza del 07/10/2015 n. 20038 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva cancellato la Fondazione dall'Anagrafe Unica delle ONLUS, ritenendo che le finalità statutarie non rispettassero i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, commi 2 e 3. La CTP aveva annullato il provvedimento e la CTR aveva confermato l'annullamento, ritenendo viziata la motivazione perché al provvedimento non era stato allegato il parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'Agenzia per le ONLUS. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il parere era stato recepito nella motivazione, che la legge non ne imponeva l'allegazione a pena di invalidità e che il provvedimento indicava specificamente le ragioni della cancellazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il secondo motivo, relativo alla presunta omessa pronuncia della CTR, ritenendo che la questione sui requisiti per il regime fiscale agevolato fosse stata implicitamente decisa e assorbita dall'annullamento del provvedimento. Ha invece accolto il primo e il terzo motivo dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la mancata allegazione del parere dell'Agenzia per le ONLUS non rende illegittimo il provvedimento quando il parere è un atto interno, non vincolante, e il suo contenuto è adeguatamente recepito nella motivazione dell'atto finale. Il provvedimento di cancellazione doveva essere valutato per il proprio contenuto esterno e per la sua capacità di consentire la difesa, non in base alla mancata allegazione dell'atto interno. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto per un nuovo esame, anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, commi 2 e 3
Requisiti per la qualificazione e la permanenza nell'Anagrafe Unica delle ONLUS
La mancanza dei requisiti sostanziali previsti dalla norma può giustificare la cancellazione dell'ente dall'Anagrafe delle ONLUS.
D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 12
È richiamato dall'Agenzia delle Entrate insieme all'art. 10 nel disciplinare la verifica dei requisiti e gli effetti della cancellazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Impone la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria. La motivazione è sufficiente quando rende conoscibili le ragioni della decisione e consente al destinatario di difendersi; non è invece necessariamente richiesta l'allegazione di ogni atto interno del procedimento.
Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies
È richiamato nel ricorso dell'Agenzia con riferimento agli effetti dei vizi procedimentali e formali sulla validità del provvedimento.
Art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la questione risulta implicitamente respinta o assorbita dalla decisione adottata dal giudice.
Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge, alla nullità della sentenza per omessa pronuncia e ai vizi della motivazione.
Massime di principio
- La validità di un provvedimento amministrativo dipende principalmente dalla motivazione dell'atto finale, che deve indicare in modo chiaro e comprensibile i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
- La mancata allegazione di un parere interno non comporta automaticamente l'illegittimità del provvedimento, se il parere è obbligatorio ma non vincolante, la legge non prevede espressamente l'allegazione a pena di invalidità e il suo contenuto è adeguatamente riportato nell'atto finale.
- Gli atti interni del procedimento, come pareri e valutazioni istruttorie, non costituiscono di regola il parametro principale per giudicare la sufficienza della motivazione: rileva il contenuto dell'atto che produce effetti esterni.
- Un vizio formale assume rilievo quando incide concretamente sulla conoscibilità delle ragioni della decisione o limita in modo effettivo il diritto di difesa del destinatario.
- Quando un giudice annulla un provvedimento per un vizio formale senza esaminare adeguatamente il contenuto sostanziale dell'atto e la sussistenza dei requisiti richiesti, la decisione può essere cassata con rinvio per un nuovo esame.
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