Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1817/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1655/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento – sezione lavoro, n. 1655/2025, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel giudizio il Ministero ha depositato il decreto n. 14 del 22 aprile 2026, con il quale è stata liquidata in favore del ricorrente la somma di € 2.826,15 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute relative agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023. Il TAR ha tuttavia rilevato la necessità di acquisire la documentazione comprovante l’effettivo accredito delle somme e ha inoltre ritenuto necessario che il ricorrente chiarisse se persistesse l’interesse alla decisione e sotto quale profilo.

La decisione

Il TAR, non definitivamente pronunciando e lasciando impregiudicate le questioni di rito, di merito e sulle spese, ha disposto un’istruttoria. Ha onerato il Dirigente pro tempore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ufficio IV – Ambito territoriale di Agrigento e il Direttore pro tempore della Ragioneria Territoriale di Agrigento di depositare, tramite PAT entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, l’ulteriore documentazione comprovante l’avvenuto accredito della somma liquidata. Ha inoltre onerato il ricorrente di dichiarare, nello stesso termine, se persistesse l’interesse alla decisione del ricorso e sotto quale profilo. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 settembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull’ottemperanza né sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 63 ss. c.p.a.

    Disposizioni richiamate quale base per l’esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disposizioni richiamate quale disciplina del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la produzione di un atto amministrativo che liquida le somme dovute non esclude la necessità di verificare l’effettivo adempimento dell’obbligazione mediante la prova dell’avvenuto pagamento o accredito.
  • Il giudice dell’ottemperanza può disporre specifici incombenti istruttori nei confronti degli uffici amministrativi competenti, assegnando un termine per il deposito della documentazione necessaria a verificare l’esecuzione del giudicato.
  • Quando l’amministrazione deduce di avere dato esecuzione al giudicato e il ricorrente potrebbe avere conseguito la prestazione dovuta, il giudice può richiedere al ricorrente una dichiarazione sulla persistenza dell’interesse alla decisione e sul concreto profilo rispetto al quale tale interesse permane.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.