Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05406/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (partito politico)

La controversia

La controversia nasce da una dichiarazione sottoscritta in occasione dell'accettazione della candidatura per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, intitolata "Accettazione norme Regolamento finanziario PD", nella quale erano previsti, tra gli altri, un impegno a contribuire all'autofinanziamento della campagna elettorale per euro 40.000,00 e un impegno a corrispondere all'articolazione territoriale/provinciale un contributo di almeno euro 500,00. Il partito aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 48.500,00 oltre accessori; l'interessato aveva proposto opposizione, accolta dal tribunale e poi dalla corte d'appello, che avevano qualificato le somme come elargizioni liberali e non come obbligazioni giuridiche. Il partito ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1367 c.c., dell'art. 37 c.c. e delle clausole statutarie e regolamentari, sostenendo che la dichiarazione dovesse essere letta come assunzione di un obbligo di versamento giuridicamente vincolante, in coerenza con lo statuto e il regolamento finanziario del partito; gli altri motivi erano subordinati e sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la corte d'appello non avesse applicato correttamente i canoni di interpretazione letterale, sistematica e teleologica della dichiarazione d'impegno e delle clausole statutarie/regolamentari rilevanti. In particolare, ha censurato l'assunto secondo cui i versamenti sarebbero semplici elargizioni liberali, osservando che il regolamento finanziario distingue le erogazioni liberali dai contributi dovuti dagli eletti e che la dichiarazione andava letta come adesione agli obblighi economici connessi all'elezione e al sostegno finanziario del partito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    criterio primario di interpretazione negoziale; il giudice deve ricostruire la comune intenzione delle parti senza limitarsi a una lettura atomistica delle clausole

  • art. 1363 c.c.

    le clausole vanno interpretate complessivamente e coordinate tra loro in un'unità armonica

  • art. 1364 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno di un'interpretazione estensiva/coerente della dichiarazione con lo statuto e il regolamento

  • art. 1367 c.c.

    richiamato dal ricorrente per preferire l'interpretazione che attribuisca efficacia agli impegni assunti

  • art. 1366 c.c.

    criterio di buona fede nell'interpretazione, utile a evitare letture incompatibili con gli interessi perseguiti

  • art. 1369 c.c.

    criterio teleologico: il significato va ricercato in coerenza con la causa concreta e la ragione pratica dell'accordo

  • art. 37 c.c.

    richiamato in relazione all'interpretazione dello statuto dell'associazione e agli effetti dell'eventuale recesso sui contributi già dovuti

  • art. 22 statuto PD

    prevede il dovere degli eletti di contribuire al finanziamento del partito versando una quota dell'indennità e degli emolumenti

  • art. 33 statuto PD

    stabilisce l'obbligo degli iscritti di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito e individua le fonti di finanziamento

  • art. 36 statuto PD

    richiamato come norma che disciplina il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del partito

  • art. 4 regolamento finanziario PD

    individua le entrate del partito, includendo quote di iscrizione, erogazioni liberali da campagne di autofinanziamento e contributi degli eletti

  • art. 5 regolamento finanziario PD

    riguarda la quota di iscrizione, qualificata come la sola espressamente configurata come obbligo

  • art. 6 regolamento finanziario PD

    disciplina le erogazioni liberali e le campagne di autofinanziamento

  • art. 7 regolamento finanziario PD

    prevede un contributo mensile degli eletti, determinato d'intesa tra tesoriere nazionale e capigruppo

  • art. 11, comma 4-bis, d.l. n. 149/2013

    richiamato per affermare che i versamenti dei candidati o degli eletti possono essere detraibili anche se eseguiti in forma di donazione, purché conformi a statuto o regolamento

  • l. n. 13/2014

    legge di conversione del d.l. n. 149/2013, nel testo rilevante richiamato dalla Corte

  • art. 1, comma 141, l. n. 190/2014

    ha modificato la disciplina, con effetto retroattivo, sulla detraibilità dei versamenti dei candidati o eletti

  • art. 49 Cost.

    evocato per descrivere la funzione dei partiti e il finanziamento delle attività politiche

  • art. 67 Cost.

    richiamato per ribadire che restano esclusi vincoli di mandato derivanti da accordi con il partito

  • artt. 24 e 37 c.c.

    richiamati per escludere che il recesso o altre vicende successive consentano di pretendere la restituzione dei contributi già dovuti

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di una dichiarazione unilaterale o di uno statuto associativo, il giudice di merito deve applicare congiuntamente i canoni letterale, sistematico e teleologico, coordinando tutte le clausole rilevanti e non isolandole in modo atomistico.
  • In cassazione, la censura sull'interpretazione di un atto negoziale è ammissibile solo se denuncia uno specifico scostamento dai canoni legali di ermeneutica; non basta contrapporre una diversa lettura del testo.
  • Le somme promesse o dovute da un eletto a un partito, quando previste da statuto o regolamento come contributi al finanziamento dell'organizzazione e al rimborso delle spese elettorali, non vanno automaticamente qualificate come mere liberalità.
  • Ai fini della qualificazione giuridica di un versamento, rileva la coerenza tra la dichiarazione sottoscritta, le norme interne dell'associazione e la funzione concreta perseguita dalle parti.
  • Il recesso dal partito o la successiva vicenda del rapporto associativo non escludono, di per sé, l'obbligo di versare contributi già maturati in forza di impegni assunti conformemente allo statuto e al regolamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoAmministratori
RamiProcesso civileContrattiSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.