Sentenza n. 1234/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lavoro del 12.9.2024 n. 3957/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero, lamentando il mancato pagamento delle somme liquidate. Era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza, l'an o il quantum del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione del pagamento. Nel corso del giudizio il TAR aveva ordinato la regolarizzazione della procura speciale, originariamente generica e anteriore alla data del ricorso; il ricorrente ha adempiuto all'ordine istruttorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato notificato ritualmente, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che non risultavano effettuati pagamenti, neppure parziali. L'assenza di contestazioni ministeriali sull'an e sul quantum del credito ha confermato la fondatezza della domanda. Al Ministero è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente i pagamenti. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Le spese di lite sono state compensate, poiché il ricorrente aveva regolarizzato la procura soltanto dopo l'ordine del TAR, determinando una dilatazione dei tempi processuali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in esecuzione di un titolo esecutivo può essere richiesto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; nel caso concreto tale termine era decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice può accertare l'inottemperanza quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non abbia effettuato il pagamento.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'entità del credito, accompagnata dall'assenza di pagamenti anche parziali, consente di ritenere non controverso il credito posto a fondamento dell'ottemperanza.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione al pagamento ordinato in sede di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per compiere gli atti necessari all'esecuzione.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'incarico è connesso ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non è dovuto un compenso aggiuntivo per l'attività commissariale.
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