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Ordinanza

Ordinanza n. 282/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. 1127/2026, resa tra le parti, pubblicata il 20 aprile 2026, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 479/2026;

Giustizia amministrativa202600563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. I, che aveva annullato la nota comunale di irricevibilità della comunicazione di ripresa e completamento dei lavori per una stazione radio base e l'intimazione di sospensione dei lavori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha proposto appello contro la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso dell'operatore di telecomunicazioni e annullato la nota comunale che dichiarava irricevibile la comunicazione di ripresa e completamento dei lavori per la realizzazione di una stazione radio base, intimando altresì l'immediata sospensione dei lavori. In via incidentale, il Comune ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, prospettando un danno derivante dalla possibile realizzazione dell'impianto nelle more del giudizio di appello.

La decisione

Il CGARS ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il danno prospettato dal Comune non è stato ritenuto grave e irreparabile, poiché l'eventuale stazione radio base realizzata nelle more del giudizio potrebbe essere rimossa, a spese dell'impresa, in caso di esito favorevole dell'appello. La decisione non definisce l'appello nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare incidentale in appello; l'istanza è stata respinta per mancanza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare della sentenza appellata richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; il mero rischio di realizzazione dell'opera nelle more non integra tale requisito quando l'opera possa essere successivamente rimossa, con costi a carico del soggetto che l'ha realizzata, in caso di accoglimento dell'appello.
  • Nel bilanciamento cautelare, la possibilità concreta di ripristinare la situazione precedente mediante rimozione dell'opera esclude, di per sé, l'irreparabilità del danno prospettato dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareTelecomunicazioni e impianti radio
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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