Cassazione Penale, Sentenza n. 6241/2025 del 14/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. e deduce: 1) nullità della sentenza per omessa notifica al prevenuto del decreto di citazione in appello (vocatio in ius) e conseguente omessa motivazione; 2) vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 49 c.p. per avere i giudici ritenuto sussistente il reato nonostante il motociclo non fosse marciante (contestazione del c.d. reato impossibile); 3) violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata assunzione in appello delle testimonianze dei militi che verbalizzarono i fatti; 4) applicazione illegittima dell'aumento per continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p., non contestata in modo adeguato; 5) erroneo riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p., dedotta solo con motivi aggiunti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. In sintesi: la presunta nullità per omessa vocatio in ius è stata qualificata come nullità a regime intermedio (art. 178 c.p.p.), non insanabile automaticamene, e la relativa eccezione non è stata sollevata tempestivamente in udienza, con conseguente preclusione ex art. 182 c.p.p.; la richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. è stata respinta perché i giudici di merito avevano ritenuto la prova dichiarativa già chiara ed esaustiva; la valutazione di merito sulla responsabilità ex art. 337 c.p. è stata ritenuta logicamente motivata: anche conducendo un ciclomotore non marciante il ricorrente avrebbe posto in essere una concatenazione di manovre pericolose tali da integrare il reato di resistenza mediante fuga; l'aumento per continuazione è stato correttamente applicato rilevando concorso formale di reati nello stesso contesto fattuale; la censura sulla recidiva è risultata intempestiva/irrelativa perché sollevata solo con i motivi aggiunti. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente a pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma che punisce la resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto integrato il reato anche se il veicolo non era marciante, quando il comportamento comprende una serie di manovre finalizzate a impedire l'inseguimento e a creare pericolo per l'incolumità degli operatori e dei terzi.
art. 49 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla teoria del reato impossibile; la Corte ha rigettato la censura ritenendo congrua la valutazione fattuale dei giudici di merito.
art. 603 cod. proc. pen.
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha confermato che la rinnovazione è rimedio eccezionale e non necessaria quando la prova acquisita in primo grado sia chiara e sufficiente.
art. 81 cod. pen.
Norma sul concorso di reati e sulla continuazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aumento per la condotta che ha opposto violenza o minaccia a più pubblici ufficiali nello stesso contesto fattuale.
art. 99, comma 4, cod. pen.
Norma sulla recidiva; la Corte ha rilevato che la censura relativa alla recidiva non poteva essere efficacemente sollevata solo con i motivi aggiunti se l'appello originario era incentrato su altri profili del trattamento sanzionatorio.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina la notifica al difensore di fiducia; la Corte ha considerato la notifica al difensore come fonte di irregolarità/intermedia nullità se non effettuata correttamente, ma non necessariamente insanabile.
art. 178 cod. proc. pen.
Classificazione delle nullità di ordine generale; la Corte ha qualificato la presunta omissione di notifica come nullità a regime intermedio ai sensi di tale articolo.
art. 179 cod. proc. pen.
Disciplina delle nullità insanabili; la Corte ha escluso che la nullità invocata fosse assoluta e insanabile secondo questo articolo.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Preclusione delle deduzioni difensive non formulate tempestivamente in udienza; la mancata eccezione in tempo utile ha determinato la preclusione del vizio procedurale dedotto.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che consente la designazione di un difensore d'ufficio; applicata dalle Corti nel procedimento per assicurare la rappresentanza in udienza.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita le censure ammissibili in Cassazione; la Corte ha osservato che la deduzione di omissione di pronuncia su questione procedurale non è formulata correttamente ai sensi di questa disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le eccezioni di nullità procedurali classificate come nullità a regime intermedio (art. 178 c.p.p.) devono essere sollevate tempestivamente in udienza; in mancanza sono precluse ex art. 182 c.p.p.
- La notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 c.p.p. può configurare un'irregolarità sanabile o una nullità a regime intermedio, non sempre una nullità insanabile automatica.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è rimedio eccezionale: il giudice d'appello può rifiutarla se la prova già acquisita è chiara, completa e attendibile.
- La responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale può essere riconosciuta anche quando il veicolo non sia marciante, se la condotta comprende manovre finalizzate ad ostacolare l'azione delle forze dell'ordine e a creare pericolo.
- L'aumento per continuazione o il concorso formale tra reati può essere applicato quando più condotte violente o minacciose si svolgono nello stesso contesto fattuale e sono rivolte a opporsi a pubblici ufficiali.
- Le questioni relative alla recidiva devono essere tempestivamente sollevate nell'appello originario per essere efficacemente valutate; sollevarle soltanto con motivi aggiunti può limitare la loro efficacia.
- Un ricorso manifestamente infondato può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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