Cassazione Civile, Ordinanza n. 23307/2025 del 14/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente protezione internazionale ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il diniego della Commissione Territoriale, ritenendo non provata la tempestività dell'opposizione contro la decisione amministrativa che aveva negato lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione speciale. Con più motivi ha dedotto: l'erroneità della declaratoria di inammissibilità, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto entrare nel merito delle ragioni di protezione; la nullità del procedimento amministrativo e del giudizio per assenza o mancata prova della videoregistrazione del colloquio; la nullità del provvedimento della Commissione per violazione delle norme sul procedimento e per essere stato redatto e sottoscritto dal solo presidente, oltre che per difetto di certificazione del segretario; l'illegittimità del diniego per verbale ritenuto incompleto e sintetico, quindi fondato su un accertamento superficiale; infine ha chiesto, in via subordinata, il riconoscimento del diritto di asilo costituzionale e del permesso umanitario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la proposta di definizione anticipata perché i motivi erano generici, privi di adeguata indicazione delle norme violate, riferiti in parte al provvedimento amministrativo anziché al decreto del Tribunale e, soprattutto, non confrontati con la ratio decidendi, che era di rito e riguardava la mancata prova della tempestività dell'opposizione. I motivi ulteriori sono stati reputati estranei al giudizio di legittimità perché diretti a una rivalutazione del merito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 370, comma 1 c.p.c.
richiamato solo per la possibilità del Ministero intimato di depositare nota per l'eventuale partecipazione all'udienza
art. 380-bis c.p.c.
usato per la proposta di definizione anticipata del giudizio e per la decisione conforme alla proposta
art. 366 c.p.c., n. 4
il ricorso deve contenere esposizione chiara e sintetica dei motivi con indicazione delle norme di diritto su cui si fondano
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa nullità del provvedimento amministrativo, ma non accolto
artt. 4 e 32, D.Lgs. n. 25/2008
richiamati dal ricorrente per denunciare vizi del procedimento amministrativo di esame della domanda di protezione
artt. 8, 9 e 14, D.Lgs. n. 25/2008
richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sul colloquio e sulla valutazione della domanda di protezione
artt. 3, comma 1, lett. a), b) e c), 4 e 5, art. 19, D.Lgs. n. 251/2007
richiamati dal ricorrente per denunciare l'illegittimità del diniego di protezione per carente valutazione dei fatti allegati
art. 10 Cost.
richiamato per chiedere, in subordine, il riconoscimento del diritto di asilo costituzionale
art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998
richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio/ulteriore contributo unificato dovuto in caso di definizione sfavorevole
art. 96, comma 4, c.p.c.
applicato perché la Corte ha definito il giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità, ritenendo integrati i presupposti per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
art. 96, commi 1, 2 e 3 c.p.c.
richiamati indirettamente dalla norma applicata; la Corte li ricorda per qualificare la previsione del comma 4 come sanzione per abuso del processo
art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs. n. 149/2022
richiamato in motivazione come norma introduttiva dell'art. 96, comma 4, c.p.c.
art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 149/2022
richiamato per la decorrenza dell'applicazione della riforma che ha introdotto l'art. 96, comma 4, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere specifico, chiaro e autosufficiente quanto all'indicazione delle norme violate e deve confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; motivi generici o astratti sono inammissibili.
- Quando la decisione di merito è fondata su una causa di rito, i motivi di ricorso che presuppongono l'esame del merito o mirano a una rivalutazione fattuale non sono scrutinabili in sede di legittimità.
- La censura rivolta al provvedimento amministrativo originario non è idonea, di per sé, a scalfire il decreto del giudice che abbia dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per ragioni processuali, se non si impugna specificamente la relativa ratio decidendi.
- In caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta resa ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica l'art. 96, comma 4, c.p.c., quale ipotesi legale di abuso del processo, con condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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