Cassazione Penale, Sentenza n. 30246/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del 09/12/2022 del Tribunale del Riesame che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari; il ricorrente deduceva carenze, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità (reati di usura e di estorsione, distinti in vari capi), contestando l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, la mancanza di riscontri esterni, la qualificazione dello stato di bisogno (art. 644 c.p.) e la sussistenza e attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), nonché la violazione dell'art. 274 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e per mera reiterazione di doglianze di merito già esaminate e confutate dal Tribunale; ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione della gravità indiziaria e della credibilità delle persone offese, salvo manifeste contraddizioni che non emergono nel caso; ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione alla contestazione di più reati e alla loro ricaduta nel complesso accusatorio; utilizzato per inquadrare la pluralità dei fatti ascritti all'indagato
art. 644 cod. pen.
Norma sull'usura; la Corte richiama il principio consolidato secondo cui lo "stato di bisogno" ai fini dell'aggravante può derivare da cause di qualsiasi natura (anche necessità di sostenere parenti), e pertanto la valutazione del Tribunale che ha ritenuto sussistente lo stato di bisogno è corretta
art. 644, comma quinto, n. 3 cod. pen.
Specificazione dell'aggravante richiamata in rapporto alle circostanze che hanno indotto la vittima a ricorrere al credito usurario; la Corte conferma che la giurisprudenza ammette una lettura ampia dello stato di bisogno
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione; citata quale reato contestato insieme all'usura nella batteria di imputazioni valutate dal Tribunale
art. 274 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente quale parametro procedurale relativo alla motivazione delle decisioni cautelari; la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica e non sorretta da elementi idonei a dimostrare un vizio rilevante di motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per la statuizione sulle spese e sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità; la Corte ha applicato la norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma a titolo di ammenda
Massime di principio
- La valutazione della gravità indiziaria e dell'attendibilità delle fonti è prerogativa del giudice di merito; la Cassazione controlla solo la logicità della motivazione e non può rivedere i fatti in termini di scelta probatoria.
- Le dichiarazioni della persona offesa, se dettagliate e coerenti e se riscontrate da altri elementi (sms, tabulati, intercettazioni, documentazione bancaria, referti sanitari, ecc.), possono reggere una misura cautelare anche se non esistono profili probatori incontrovertibili.
- Le doglianze ripetitive e non specificamente confrontate con la motivazione di merito sono considerate aspecifiche e rendono il ricorso inammissibile; il difensore deve indicare in modo puntuale il vizio di diritto o la manifesta illogicità nella motivazione.
- Lo stato di bisogno, rilevante nell'ambito dell'usura aggravata, è interpretato giurisprudenzialmente in senso ampio e può includere diverse cause (anche l'aiuto a familiari), non richiedendo una valutazione della "meritevolezza" della necessità.
- Per mettere in discussione la sussistenza delle esigenze cautelari in Cassazione è necessario dimostrare errori nella logica motivazionale o violazioni di legge, non meramente proporre una diversa ricostruzione fattuale.
- La conversione o sostituzione della misura cautelare da parte del giudice di merito (es. carcere in arresti domiciliari) dimostra che il Tribunale ha valutato l'affievolimento delle esigenze cautelari; tale valutazione non è agevolmente sindacabile in sede di legittimità salvo vizi evidenti.
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