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Ordinanza

Ordinanza n. 2676/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Delibera CONSOB n. 23914 del 12 marzo 2026, recante ordine di cessazione della presunta violazione dell'art. 18 TUF, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, con richiesta di sospensione cautelare.

Giustizia amministrativa202604448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera CONSOB n. 23914 del 12 marzo 2026, recante ordine di cessazione della presunta violazione dell'art. 18 TUF

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera CONSOB chiedendone l'annullamento e, in via incidentale, la sospensione cautelare dell'efficacia. L'istanza depositata chiedeva la fissazione della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ma non risultava accompagnata dal deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza di merito prevista dall'art. 71 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris, il periculum in mora o la legittimità della delibera CONSOB. Ai sensi dell'art. 55, comma 4, c.p.a., la domanda cautelare non può essere trattata finché non sia stata presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito. Poiché tale istanza non era stata depositata, l'istanza cautelare è stata dichiarata improcedibile. Il Collegio ha inoltre dichiarato non luogo a provvedere sulle spese della fase cautelare, non essendovi stata una decisione nel merito della domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 4, c.p.a.

    la domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito

    La presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di merito costituisce presupposto necessario per la trattazione della domanda cautelare; in sua assenza, la domanda cautelare deve essere dichiarata improcedibile.

  • art. 71 c.p.a.

    La norma individua l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, che nel caso concreto non risultava depositata.

Massime di principio

  • La domanda cautelare proposta nel giudizio amministrativo è improcedibile e non può essere esaminata nel merito finché il ricorrente non abbia depositato l'istanza di fissazione dell'udienza di merito prevista dall'art. 71 c.p.a.
  • La richiesta di fissazione della sola camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare non equivale all'istanza di fissazione dell'udienza di merito richiesta dall'art. 55, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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