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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26319/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado relativa all'incendio di 23 mezzi per la raccolta rifiuti. Spinelli contesta la qualificazione della circostanza aggravante ex art. 425, n.1 e n.2 c.p. (edificio destinato ad uso pubblico) e il diniego delle circostanze attenuanti generiche; Scirocco deduce errata applicazione di legge e vizio di motivazione ma ha limitato l'appello in appello alla sola rilevazione delle circostanze attenuanti e della responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso di Scirocco è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato senza la sottoscrizione di difensore abilitato all'albo speciale della Corte (violazione degli artt. 571 e 613 c.p.p.). Il ricorso di Spinelli è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della circostanza aggravante ex art. 425 n.1 c.p. in quanto il capannone si trovava in area comunale e conteneva mezzi destinati a servizio pubblico (destinazione ad uso pubblico in re ipsa) e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (anche in considerazione dell'arresto in flagranza e dell'acquisizione di responsabilità altrimenti). Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 423 c.p.

    Norma relativa al reato di incendio, considerata la fattispecie base cui si è fatto riferimento per la responsabilità degli imputati.

  • art. 425 n. 1 e n. 2 c.p.

    L'art. 425 n.1 (incendio su edificio destinato ad uso pubblico) è stato ritenuto applicabile per la 'destinazione ad uso pubblico' in re ipsa del capannone collocato in area comunale e destinato al ricovero di mezzi per la raccolta rifiuti; la qualificazione aggravante è stata quindi confermata.

  • art. 571, comma 1 e art. 613, comma 1 c.p.p.

    Richiedono che il ricorso in Cassazione sia sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale; il mancato rispetto ha determinato l'inammissibilità del ricorso di Scirocco.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiamato da Spinelli nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo reiterativo del gravame e non sufficiente a rendere la sentenza impugnata manifestamente illogica.

  • art. 133 e art. 62-bis c.p.

    Riferiti al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti: la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nel riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, motivazione non manifestamente illogica nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa relativi all'inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • Quando un edificio è collocato in area comunale e contiene mezzi destinati a un servizio pubblico, la sua 'destinazione ad uso pubblico' può essere ritenuta in re ipsa ai fini dell'applicazione dell'aggravante dell'art. 425 n.1 c.p.
  • Il ricorso per Cassazione presentato personalmente da un imputato, dopo le modifiche normative e giurisprudenziali, può risultare inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; è quindi obbligatorio rispettare le formalità di sottoscrizione previste dagli artt. 571 e 613 c.p.p.
  • Le censure che si limitano a reiterare i medesimi motivi già decisi in appello, senza prospettare errori di diritto nuovi o manifesta illogicità della motivazione, sono destinate a essere dichiarate manifestamente infondate in Cassazione.
  • L'ammissione di responsabilità dell'imputato non garantisce automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la valutazione rimane discrezionale e può essere negata se la responsabilità risulta già acquisita per altri elementi (es. arresto in flagranza).
  • La Corte può irrogare somme a titolo di Cassa delle ammende quando rilevi profili di colpevolezza nell'atto di impugnazione che hanno determinato l'inammissibilità o il suo aggravamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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