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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31251/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

Il titolare di un'impresa individuale aveva chiesto l'indennizzo previsto da una polizza danni per un fabbricato colpito da sovraccarico di neve. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente. In appello principale l'assicurato contestava la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, chiedeva il riconoscimento anche di ulteriori danni al sistema di filtraggio e alle tamponature/plafonature, nonché un supplemento peritale; in appello incidentale l'assicuratrice sosteneva invece l'inoperatività della garanzia per mancata conformità del fabbricato alle norme sui sovraccarichi di neve e chiedeva la restituzione di quanto corrisposto. La Corte d'appello ha accolto l'appello incidentale e rigettato integralmente la domanda dell'assicurato. Nel ricorso per cassazione l'assicurato ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sull'onere della prova, sostenendo che la Corte territoriale gli aveva erroneamente addossato la prova della conformità del fabbricato, mentre tale circostanza costituiva fatto impeditivo da provare dall'assicuratrice; 2) nullità della motivazione per avere la Corte ritenuto inconferenti e non adeguatamente supportate le valutazioni del c.t.u. senza spiegare le ragioni del dissenso; 3) ultra petizione per avere la Corte valorizzato lo stato di manutenzione del tetto come improprio aggravamento del rischio, senza che la compagnia avesse sollevato la relativa eccezione; 4) violazione dell'art. 1898 c.c. per avere la Corte richiamato l'aggravamento del rischio senza accertare in concreto che, conosciuto il nuovo stato dei fatti, l'assicuratore non avrebbe concluso il contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso. Ha affermato che, nel giudizio per il pagamento dell'indennizzo assicurativo, l'assicurato deve provare il verificarsi del rischio incluso in polizza, mentre spetta all'assicuratore provare i fatti impeditivi riconducibili alle clausole di delimitazione del rischio, come quella che esclude la garanzia se il fabbricato non è conforme alle norme sui sovraccarichi di neve. Ha quindi ritenuto che la Corte d'appello avesse erroneamente posto a carico dell'assicurato la prova della conformità del fabbricato. Inoltre ha rilevato che il giudice di merito aveva disatteso la consulenza tecnica d'ufficio senza spiegare in modo adeguato perché le conclusioni del c.t.u. fossero scientificamente errate. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato quale parametro per l'interpretazione delle clausole di polizza; la Corte afferma che la corretta lettura del contratto impone di distinguere il rischio incluso dalle clausole di delimitazione del rischio.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l'assicurato deve provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre l'assicuratore deve provare i fatti impeditivi, come la non operatività della garanzia per mancata conformità del fabbricato.

  • art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.

    Invocato per denunciare un vizio motivazionale; la Corte di cassazione osserva che il giudice di merito ha disatteso la CTU senza adeguata spiegazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultrapetizione in relazione al riferimento all'aggravamento del rischio; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 1898 c.c.

    Richiamato con riferimento all'aggravamento del rischio assicurato e alla necessità di un accertamento concreto del presupposto per l'esclusione dell'indennizzo; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dall'assicurato per il pagamento dell'indennizzo, il fatto costitutivo della pretesa è l'avveramento del rischio nei termini descritti dalla polizza; se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile, l'assicuratore deve provare i fatti che integrano tali clausole ed escludono la copertura.
  • Le clausole contrattuali che individuano il rischio assicurato vanno distinte dalle clausole che delimitano o escludono l'operatività della garanzia: le prime incidono sul fatto costitutivo dell'azione, le seconde introducono fatti impeditivi della pretesa risarcitoria o indennitaria.
  • Quando il giudice di merito si discosta dalle conclusioni di una consulenza tecnica percipiente, deve indicare con chiarezza le ragioni tecnico-scientifiche del dissenso; il mero disaccordo con il c.t.u. non è sufficiente.
  • La disapplicazione della CTU richiede una motivazione che dia conto degli elementi probatori e delle valutazioni tecniche utilizzate, soprattutto quando la consulenza è necessaria per accertare la fattispecie concreta.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiContrattiProcesso civileAssicurazioni
IstitutiOnere della prova

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