Sentenza n. 47/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 110/2024 in data 8 marzo 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente a tempo determinato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 110/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore nominale di 500 euro annui, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, condannando l’Amministrazione a consentirne la fruizione. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza il 4 settembre 2024 e il suo passaggio in giudicato, documentato dalla certificazione della cancelleria del Tribunale. Ha chiesto l’assegnazione della Carta con accredito di 1.000 euro, oltre agli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. La ricorrente ha inoltre chiesto gli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all’Amministrazione e l’omesso adempimento. Ha rilevato anche il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire il giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha respinto la richiesta di interessi legali, perché la sentenza da eseguire non conteneva alcuna statuizione in materia e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il contenuto precettivo della decisione del giudice ordinario. Inoltre, non era stata proposta la specifica azione di condanna al pagamento delle somme maturate dopo il passaggio in giudicato prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro i termini indicati in motivazione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della struttura debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione degli obblighi derivanti da un provvedimento giurisdizionale ineseguito; il comma 3 consente inoltre una specifica azione di condanna al pagamento delle somme maturate dopo il passaggio in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del ricorso per l'esecuzione del giudicato; il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici è concesso un termine di 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto tale termine era decorso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando siano documentati il giudicato, la notificazione della pronuncia e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Il giudice dell'ottemperanza deve limitarsi ad attuare il contenuto precettivo della sentenza da eseguire e non può integrarlo introducendo obblighi non riconosciuti dal giudice della cognizione, come gli interessi legali non previsti nella pronuncia del giudice ordinario.
- La richiesta di pagamento di somme maturate dopo il passaggio in giudicato, a titolo di rivalutazione o interessi, deve essere proposta mediante la specifica azione prevista dall'art. 112, comma 3, c.p.a.; la mera richiesta di interessi dalla maturazione del credito al saldo non consente di ottenere tali somme nel giudizio di ottemperanza diretto all'esecuzione della sentenza.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e a una successiva richiesta della parte.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l'attività commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 221/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 226/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →