Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5550/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto adottato dal Direttore Generale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria -Direzione Generale del Personale e delle Risorse, dott. -OMISSIS- di trasferimento e/o assegnazione del ricorrente dalla -OMISSIS-; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, compresa la comunicazione dell'avvio del procedimento -OMISSIS- relativo alla dislocazione della sede della -OMISSIS- del Corpo di polizia penitenziaria presso la nuova sede di Roma comunicato con nota prot. -OMISSIS-. e per la condanna dell’intimata Amministrazione all’accertamento del diritto del ricorrente all’indennità di cui all’art. 1 della Legge 29/3/2001 n. 86 e ss.mm.ii e/o al risarcimento del danno per equivalente, mediante corresponsione della medesima somma a tale titolo dovuta, ai sensi dell’art. 30 cpa

Giustizia amministrativa202300288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di trasferimento e assegnazione del ricorrente a un istituto penitenziario dopo la riorganizzazione della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di trasferimento e assegnazione, chiedendone l'annullamento e domandando anche l'indennità prevista dall'art. 1 della legge n. 86/2001 o, in alternativa, il risarcimento per equivalente. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo di non avere ricevuto un adeguato avviso di avvio del procedimento che gli consentisse di formulare osservazioni sull'impossibilità di essere assegnato a ruoli penitenziari, mai ricoperti durante il servizio. Con il secondo ha censurato per eccesso di potere la scelta organizzativa di destinare il personale che non avesse optato per la permanenza nella banda ad altri uffici o servizi, lamentando di non averne conosciuto le ragioni e richiamando l'art. 97 Cost. Con il terzo motivo ha contestato il difetto di motivazione sulla mancata assegnazione in soprannumero presso una sede da lui indicata; ha poi rinunciato a tale censura in udienza. Con il quarto motivo ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di trasferimento. Il ricorrente aveva manifestato la preferenza per l'esonero dalla qualifica musicale e per l'assegnazione all'istituto penitenziario presso il quale è stato poi destinato.

La decisione

Il TAR ha respinto il primo motivo: l'assegnazione è stata disposta in accoglimento delle preferenze espresse dal ricorrente; inoltre, il d.P.R. n. 276/2006 non disciplina specificamente i rapporti d'impiego in caso di trasferimento della banda musicale e, in tale evenienza, la posizione dell'orchestrale può comportare la permanenza con funzioni di supporto oppure l'assegnazione ai compiti ordinari della funzione. Ha respinto il secondo motivo, rilevando che la scelta organizzativa era stata sottoposta alle organizzazioni sindacali rappresentative e rientrava nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione; le censure non indicavano profili di irragionevolezza o irrazionalità, ma si limitavano al pregiudizio individuale. Ha preso atto della rinuncia al terzo motivo. Ha dichiarato inammissibile il quarto, perché la domanda per l'indennità di trasferimento era già stata proposta e accolta con la sentenza del TAR Campania n. 7159 del 27 dicembre 2023, passata in giudicato, che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento dell'indennità e degli interessi legali, escludendo la rivalutazione monetaria. Il ricorso è dunque in parte inammissibile e in parte respinto; spese compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. 18 settembre 2006, n. 276

    Il D.P.R. 18 settembre 2006, n. 276 recante “Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria” non prevede una specifica disciplina dei rapporti di impiego qualora si proceda al trasferimento della -OMISSIS- Musicale.

    Il regolamento non disciplina specificamente la posizione d'impiego degli orchestrali in caso di trasferimento della banda; l'Amministrazione può quindi collocarli, in relazione alle peculiarità del ruolo, in funzioni di supporto alla banda oppure nei compiti ordinari connessi alla funzione.

  • art. 21, comma 4, d.P.R. 18 settembre 2006, n. 276

    A fronte di un tale evento, la posizione del singolo orchestrale, tenuto conto delle peculiarità del ruolo dello stesso, non può che essere la permanenza con ruolo di supporto alla stessa -OMISSIS-, ovvero alla assegnazione agli ordinari compiti connessi alla funzione, analogamente a quanto previsto per il caso disciplinato dall’ art. 21, comma 4, d.P.R. 276 del 206.

    La disposizione è utilizzata come riferimento analogico per individuare le possibili destinazioni del personale musicale quando il regolamento non disciplina espressamente il trasferimento della banda.

  • art. 97 Cost.

    Trattasi, peraltro, di una scelta ampiamente discrezionale e le censure proposte non sono modulate con rilievi di irragionevolezza o irrazionalità ma soltanto limitatamente al pregiudizio ricevuto dal ricorrente.

    Il richiamo ai principi di buon andamento non consente di contestare una scelta organizzativa discrezionale con la sola allegazione del pregiudizio individuale: occorre indicare specifici profili di irragionevolezza o irrazionalità.

  • art. 1, commi 1 e 1-bis, legge 29 marzo 2001, n. 86

    Il motivo è inammissibile trattandosi di domanda già formulata in altro ricorso ed accolta con la sentenza di questo TAR n.7159 del 27 dicembre 2023.

    La domanda di indennità di trasferimento non può essere nuovamente decisa nel presente giudizio quando è già stata proposta e accolta con una precedente sentenza passata in giudicato.

  • art. 30 c.p.a.

    e per la condanna dell’intimata Amministrazione all’accertamento del diritto del ricorrente all’indennità di cui all’art. 1 della Legge 29/3/2001 n. 86 e ss.mm.ii e/o al risarcimento del danno per equivalente, mediante corresponsione della medesima somma a tale titolo dovuta, ai sensi dell’art. 30 cpa

    La disposizione è richiamata nell'epigrafe per la domanda risarcitoria, ma il giudice non ne sviluppa un'applicazione o interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Quando il regolamento non disciplina specificamente la posizione del personale appartenente a un reparto musicale in caso di trasferimento del reparto, l'Amministrazione può disporne la permanenza con funzioni di supporto oppure l'assegnazione ai compiti ordinari connessi alla qualifica, tenendo conto delle peculiarità del ruolo e utilizzando, ove pertinente, le previsioni regolamentari analoghe.
  • Se l'assegnazione individuale è disposta in accoglimento delle preferenze manifestate dall'interessato, la censura relativa alla mancata possibilità di presentare osservazioni sulla destinazione deve confrontarsi con tale circostanza e con la disciplina applicabile alla posizione professionale coinvolta.
  • Le scelte organizzative dell'Amministrazione caratterizzate da ampia discrezionalità non sono illegittime per il solo pregiudizio subito dal singolo; la censura deve indicare concreti profili di irragionevolezza o irrazionalità.
  • La domanda di una prestazione già proposta e accolta con una precedente sentenza passata in giudicato è inammissibile se nuovamente introdotta in un successivo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.