Ordinanza n. 289/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere sfavorevole sull'istanza di subentro, contestazione dell'assenza di titolo autorizzativo, diffida per occupazione abusiva e decreto di rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore ERP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, gli atti con cui Aterp Calabria aveva espresso parere sfavorevole sull'istanza di subentro nell'alloggio ERP, contestato l'assenza di un titolo autorizzativo alla conduzione, diffidato l'interessata per occupazione abusiva ai sensi dell'art. 52 della legge regionale n. 32/1996 e disposto il rilascio dell'alloggio occupato senza titolo. Sono stati impugnati anche gli atti istruttori, prodromici e conseguenziali, alcuni dei quali dedotti come non conosciuti o illegittimamente notificati mediante affissione all'albo pretorio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ai fini della concessione della sospensione, la documentazione prodotta dall'ente resistente ha fatto emergere forti dubbi sulla sussistenza del requisito della residenza anagrafica. Il giudice ha ritenuto non provato il pregiudizio dedotto dalla ricorrente e, nel bilanciamento degli interessi, ha dato prevalenza all'interesse dell'amministrazione a rientrare nella disponibilità dell'alloggio, destinato alle finalità sociali istituzionali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l'insufficiente dimostrazione dei presupposti cautelari.
art. 52 l.r. Calabria n. 32/1996
Costituisce la base normativa della diffida relativa all'occupazione abusiva dell'alloggio ERP.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza di forti dubbi sulla sussistenza di un requisito sostanziale rilevante per il conseguimento o il mantenimento di un alloggio ERP, quale la residenza anagrafica, può impedire il riconoscimento del fumus necessario alla sospensione dell'atto amministrativo.
- La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di prova concreta del pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse dell'ente gestore ERP a recuperare la disponibilità dell'alloggio per destinarlo alle finalità sociali istituzionali può prevalere sull'interesse del privato quando quest'ultimo non abbia dimostrato la sussistenza dei requisiti per il subentro e il concreto pregiudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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