Cassazione Penale, Sentenza n. 472/2024 del 05/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte di appello di Cagliari. Con unico motivo deduce violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., sostenendo che l'atto di gravame conteneva censure specifiche: avrebbe indicato le risultanze probatorie in contrasto con le conclusioni del Tribunale e dunque avrebbe contestato in modo puntuale l'affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e genericamente proposto. Ha confermato che l'appello era aspecifico: non affrontava gli argomenti ritenuti decisivi sulla responsabilità dall'originaria motivazione di primo grado e si limitava ad una contestazione apodittica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
La norma è richiamata dal ricorrente come limite procedurale da cui sarebbe derivata la violazione; la Corte interpreta che l'appello non ha rispettato i requisiti di specificità richiesti per censurare adeguatamente la motivazione di primo grado, rendendo così l'impugnazione inammissibile.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; la Corte segnala che non è stata richiesta la discussione orale nei termini, per cui il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.
Massime di principio
- Un atto di appello deve contenere censure specifiche e riferimenti puntuali ai punti decisivi della motivazione di primo grado; affermazioni generiche o apodittiche rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- Per contestare la decisione del Tribunale è necessario indicare chiaramente quali risultanze probatorie si ritengono incongruenti con le conclusioni e spiegare il nesso logico tra prova e doglianza.
- La Corte di cassazione tende a respingere ricorsi che appaiono meramente generici o manifestamente infondati, con condanna alle spese e talvolta con ammenda a favore della Cassa delle ammende.
- Occorre osservare le regole procedurali (ad es. termini e forme per la richiesta di discussione orale); l'assenza di adempimenti può portare alla decisione sulla base degli atti scritti.
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