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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50810/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del 3/07/2023 che aveva dichiarato inammissibile e comunque rigettato la richiesta di sospensione del procedimento per incapacità di partecipare coscientemente e la nomina di una perizia. Il ricorso deduceva due motivi: 1) violazione degli artt. 33 e 178 c.1 c.p.p. e art. 111 Cost. perché il provvedimento sarebbe stato adottato dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato e quindi da un giudice privo di potere (la decisione spettava al Tribunale collegiale); 2) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e nullità ex art. 178 c.1 lett. c) c.p.p. per violazione del diritto di difesa, in quanto l'ordinanza si sarebbe fondata su un accertamento peritale eseguito senza contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di merito non sia obbligato a disporre perizia sulla capacità di partecipare al processo quando può formare il convincimento sulla base degli elementi già acquisiti. L'ordinanza di rigetto della richiesta non è autonomamente impugnabile in Cassazione salvo che sia abnorme; nel caso concreto non è emersa abnormità: la richiesta era stata depositata prima della scadenza del termine per i riti alternativi, perciò il GIP era ancora giudice procedente; la decisione non ha determinato stasi processuale; le risultanze peritali e le relazioni dei sanitari penitenziari utilizzate dal GIP erano idonee a motivare il rigetto senza necessità di ulteriore consulenza con contraddittorio. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 71, comma 3 cod. proc. pen.

    contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, nonché il curatore speciale nominato all'imputato

    La norma è interpretata come riferita esclusivamente all'ordinanza che sospende il processo e nomina curatore speciale; non si estende all'ordinanza che respinge la richiesta di sospensione, la quale non è autonomamente impugnabile salvo abnormità

  • art. 568 cod. proc. pen.

    la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati

    Principio di tassatività delle impugnazioni: l'ordinanza di rigetto non è impugnabile autonomamente in cassazione se la legge non lo prevede

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione citati dal ricorrente (inosservanza o erronea applicazione di norme processuali e costituzionali)

  • art. 33 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente in relazione all'accertamento della capacità dell'imputato; la Corte ha ritenuto che il GIP possa decidere anche senza disporre nuova perizia se gli atti già formano sufficiente convincimento

  • art. 178, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla presunta nullità del provvedimento; la Corte non ha ritenuto sussistente alcuna nullità derivante da difetto di contraddittorio o abnormità

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia stato leso in modo da rendere l'atto impugnabile

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione alla tutela giurisdizionale e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto sufficiente il materiale medico disponibile e la motivazione del GIP

  • art. 456 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento davanti al giudice competente; citata nella discussione sulla competenza a decidere, senza che emergesse incompatibilità procedurale

  • art. 457 e art. 458 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alla competenza del Tribunale collegiale e ai termini per il trasferimento degli atti; la Corte ha accertato che al momento della richiesta il GIP era ancora competente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile non dolosamente infondato; applicata per fissare la somma di euro 3.000

Massime di principio

  • Il giudice può ritenere sufficiente la documentazione sanitaria già acquisita e non è obbligato a disporre una nuova perizia sulla capacità dell'imputato se può formarsi un convincimento dai materiali esistenti
  • L'ordinanza che rigetta la richiesta di sospensione del processo per incapacità dell'imputato non è normalmente impugnabile autonomamente in Cassazione; è impugnabile insieme alla sentenza, salvo che ricorra abnormità dell'atto
  • L'abnormità rende autonomamente impugnabile il provvedimento solo se vi è carenza di potere del giudice o grave pregiudizio processuale (per esempio stasi del procedimento); decisioni motivate e prive di riflessi sulla prosecuzione del processo difficilmente saranno considerate abnormi
  • Perizie o accertamenti compiuti in altre procedure (es. istanza di scarcerazione per incompatibilità con la detenzione) e documentazione medica penitenziaria possono essere valorizzati dal giudice per decidere sulla capacità di partecipare, e la mancanza di un nuovo contraddittorio non sempre determina nullità
  • La competenza a decidere va valutata rispetto al momento in cui è stata proposta l'istanza: se la richiesta è stata depositata mentre il GIP era ancora giudice procedente, il suo provvedimento rientra nei poteri del GIP

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