Sentenza n. 1493/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione IV) n. 214 del 10 febbraio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 relativo a opere realizzate nell’area cortilizia pertinenziale di un appartamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva impugnato il diniego comunale dell’istanza di accertamento di conformità presentata per una struttura composta da una pedana in legno di circa 80 mq, sopraelevata di 1,2 metri, con struttura metallica, vasca Jacuzzi, fioriere e gazebo di circa 25 mq. In primo grado erano stati dedotti: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, del giusto procedimento e difetto di istruttoria; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, perplessità e sviamento; violazione del principio di affidamento; difetto o insufficienza di motivazione; erronea qualificazione dell’intervento; violazione degli artt. 6, 6-bis e 36 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 114 delle NTA; violazione dei principi di buona fede, cooperazione, adeguatezza e proporzionalità. L’appellante ha sostenuto che la sentenza del TAR avesse reso una motivazione apparente, trattando unitariamente questioni distinte: la qualificazione della struttura come vano tecnico, la natura amovibile e ornamentale della pedana e il rispetto dei limiti dimensionali delle NTA. Ha inoltre lamentato la contraddittorietà tra il precedente rilievo dell’art. 79 NTA, contenuto nella comunicazione di improcedibilità della CILA, e il successivo riferimento all’art. 114 NTA nel diniego di sanatoria; la lesione dell’affidamento; la mancata considerazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; l’indeterminatezza della disciplina applicata; e l’omessa indicazione di una soluzione modificativa, quale l’eliminazione delle pannellature laterali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta l’esclusione della qualificazione delle opere come volumi tecnici, poiché la struttura, valutata nella sua globalità e non atomisticamente, eccede la funzione strettamente necessaria di contenimento di impianti tecnici e presenta una significativa autonomia e incidenza sull’assetto edilizio dell’area. La complessiva amovibilità o la funzione ornamentale non escludono la rilevanza edilizia dell’intervento. Il giudice ha ribadito che l’abuso deve essere valutato unitariamente, per impedire artificiose frammentazioni dirette a eludere i presupposti della sanatoria. È stato ritenuto legittimo il riferimento all’art. 114 NTA, relativo alle trasformazioni delle aree esterne e pavimentate nel centro storico, non ravvisandosi contraddittorietà nel diverso riferimento all’art. 79 NTA contenuto nella precedente comunicazione relativa alla CILA, trattandosi di atti e procedimenti distinti; l’art. 114 è stato considerato comunque il parametro più corretto per la domanda di sanatoria. È stata esclusa la lesione del legittimo affidamento, non potendo l’esecuzione di opere prive di titolo generare un affidamento meritevole di tutela. Le censure partecipative sono state respinte perché gli elementi rappresentati nelle osservazioni erano stati in larga parte autonomamente valutati dal Comune e, comunque, non avrebbero potuto condurre a un esito favorevole. Sono state respinte anche le doglianze fondate su proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza: la rimozione delle sole pannellature laterali non avrebbe eliminato le criticità principali dell’intervento considerato nel suo complesso. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
accertamento di conformità e permesso di costruire in sanatoria
Il diniego di sanatoria è legittimo quando l’intervento complessivamente considerato non è compatibile con la disciplina urbanistica ed edilizia applicabile.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata espressa considerazione delle osservazioni non determina l’illegittimità quando gli elementi dedotti siano stati sostanzialmente valutati o siano comunque inidonei a modificare l’esito del procedimento.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego è sufficiente quando individua la non riconducibilità delle opere ai volumi tecnici e la disciplina urbanistica ostativa, valutando l’intervento nella sua complessità.
artt. 6 e 6-bis d.P.R. 380/2001
Le disposizioni sono state richiamate tra i motivi di ricorso, ma la decisione non attribuisce loro una specifica interpretazione autonoma.
art. 114 NTA
Unità di spazio scoperto concluse – giardini, orti e spazi pavimentati pertinenziali a unità edilizie di base
La disciplina è applicabile alle trasformazioni delle aree esterne e pavimentate del centro storico e impone la compatibilità urbanistica ed edilizia delle opere con la destinazione degli spazi a uso agricolo o ornamentale.
Massime di principio
- La qualificazione di un manufatto come volume tecnico richiede che esso sia privo di autonomia funzionale, strettamente strumentale alla costruzione principale e indispensabile, senza alternative, per contenere impianti tecnologici necessari; non è sufficiente che l’opera ospiti o serva anche impianti tecnici.
- Nella valutazione dell’abuso edilizio e della sanabilità dell’intervento l’amministrazione deve considerare unitariamente tutte le opere funzionalmente collegate e il loro impatto complessivo, senza consentire una scomposizione artificiosa in singoli elementi asseritamente amovibili, ornamentali o privi di autonoma rilevanza edilizia.
- Il diverso riferimento normativo contenuto in atti adottati nell’ambito di procedimenti distinti non integra, di per sé, contraddittorietà invalidante, se la disciplina applicata nel provvedimento finale risulta coerente con l’oggetto della domanda e correttamente riferibile all’intervento.
- Il legittimo affidamento del privato non può fondarsi sulla mera realizzazione di opere prive di titolo edilizio; occorre una condotta amministrativa idonea a indurre, dopo una completa rappresentazione della situazione, la ragionevole convinzione della legittimità dell’intervento.
- La mancata autonoma confutazione di ogni osservazione partecipativa non determina illegittimità quando l’amministrazione abbia sostanzialmente valutato gli elementi rilevanti o quando le osservazioni, anche se considerate, non avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
- I principi di proporzionalità e ragionevolezza non impongono all’amministrazione di accogliere una proposta di modifica parziale quando la rimozione del singolo elemento non elimina le criticità edilizie essenziali dell’intervento complessivamente considerato.
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