Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06610/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la sua condanna per concorso in furto aggravato. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, c.p., sostenendo il difetto della condizione di procedibilità, in quanto la presenza di un sistema di videosorveglianza escluderebbe l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 131-bis c.p., invocando la particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la videosorveglianza non equivale a una sorveglianza effettivamente idonea a impedire la sottrazione del bene, e perché la procedibilità non cambia per la sola sussistenza dell'aggravante della pubblica fede; inoltre risultava in atti la querela con richiesta di punizione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non essendo stato specificamente devoluto al giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, nel titolo di condanna confermato in appello

  • art. 624 c.p.

    norma base del furto; la Corte ribadisce che la procedibilità resta quella ordinaria e che, nel caso concreto, era presente querela

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla sola presenza di un impianto di videosorveglianza, se questo non impedisce immediatamente la sottrazione del bene

  • art. 624, comma 3, c.p.

    richiamato per affermare che la procedibilità non muta per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

  • art. 131-bis c.p.

    la doglianza è stata considerata inammissibile perché nuova e non devoluta con specificità al giudice di appello

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    richiamato per il principio di inammissibilità delle questioni non devolute specificamente in appello, salvo questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 625, comma primo, n. 7, c.p.

    richiamato con la medesima funzione dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., relativa all'aggravante della cosa esposta alla pubblica fede

Massime di principio

  • In tema di furto, la presenza di un impianto di videosorveglianza non esclude di per sé l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede: occorre che il sistema sia concretamente idoneo a impedire la sottrazione del bene, e non soltanto a consentire l'identificazione successiva degli autori.
  • La procedibilità del furto non viene meno per il solo fatto che ricorra l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, quando il fatto risulti comunque assistito da querela ritualmente proposta con richiesta di punizione.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni che non siano state devolute con specificità al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
  • La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è inammissibile in cassazione se costituisce questione nuova, non esaminata perché non devoluta al giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o novità dei motivi, segue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.