Cassazione Civile, Sentenza n. 17807/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 19547/2018. Il ricorrente deduce che la Corte non ha esaminato la memoria illustrativa ex art. 380‑bis c.p.c., depositata il 1.2.2018, con la quale era stata eccepita l'improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione degli appellanti rispetto al termine di dieci giorni previsto dall'art. 348 c.p.c. (notifica 12.7.2008, costituzione 23.7.2008). Secondo il ricorrente tale omissione sarebbe un errore decisivo ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c. (errore di fatto nella sentenza di cassazione) e, se rilevata, avrebbe portato al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado favorevole al ricorrente.
La decisione
Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: a) la precedente dichiarazione di non inammissibilità da parte di una Sezione ai fini del rinvio non vincola la Sezione semplice che, in pubblica udienza, può dichiarare l'inammissibilità; b) l'asserito "errore" consistente nell'omesso esame della memoria illustrativa concernente un'eccezione processuale rilevabile d'ufficio non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo alla revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c., perché si tratta di omissione di valutazione e non di errata percezione di un fatto; c) se il vizio riguarda un fatto processuale che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare e che avrebbe inciso sulla decisione del giudice di merito, la tutela è quella delle impugnazioni contro la pronuncia di merito e non la revocazione della sentenza di cassazione. Non si provvede sulle spese per mancata difesa delle controparti; si dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n.115/02.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
Fondamento formale del ricorso per revocazione per errore di fatto nella sentenza di cassazione; la Corte interpreta restrittivamente tale causa come riguardante la viziata percezione espressa di un fatto "interno" al giudizio di legittimità e non la mera omissione di valutazione di questioni processuali
art. 360 c.p.c.
Norme sui motivi di cassazione; richiamate per distinguere i vizi di omesso esame (art. 360 n.5 per fatti decisivi) e le questioni che possono essere rilevate in cassazione; la Corte evidenzia che l'omesso esame di una questione processuale non equivale automaticamente a errore revocatorio
art. 380‑bis c.p.c.
Norma che consente il deposito di memoria illustrativa in cassazione; il ricorrente lamenta il mancato esame di tale memoria, ma la Corte osserva che l'omissione di cenno non prova automaticamente che la questione non sia stata considerata
art. 348 c.p.c.
termine per la costituzione dopo notificazione dell'appello
Richiamato come parametro temporale al centro dell'eccezione di improcedibilità: la tardiva costituzione degli appellanti rispetto al termine avrebbe reso improcedibile l'appello, questione che però doveva essere affrontata nei gradi di merito
art. 91 c.p.c.
menzionato nel ricorso di cassazione originario
Norma sulle spese di lite: era stata dedotta violazione nel ricorso principale per l'assegnazione delle spese in appello; non decisiva ai fini della revocazione qui proposta
D.P.R. n.115/2002
art. 13, comma 1‑quater e comma 1‑bis
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo dovuto dal ricorrente
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 c.p.c. per errore di fatto è rimedio eccezionale e va intesa restrittivamente: riguarda l'erronea percezione espressa di fatti 'interni' al giudizio di legittimità, non la mera omissione di esame di questioni processuali.
- L'omesso esame, da parte della Cassazione, di una eccezione processuale sollevata in memoria non costituisce automaticamente errore revocatorio; occorre valutare se vi sia stata una vera e propria supposizione erronea di un fatto e non una semplice omissione di attività valutativa.
- Se il vizio riguarda un fatto processuale che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare e che avrebbe inciso sulla decisione di merito, la tutela è quella delle impugnazioni contro le pronunce di merito (es. impugnazione dell'ordinanza/sentenza di appello), non la revocazione della sentenza di cassazione.
- La dichiarazione preliminare di non inammissibilità da parte di una Sezione non vincola la successiva delibazione in pubblica udienza: la Sezione semplice può rilevare l'inammissibilità e decidere diversamente.
- Chi intende far valere l'improcedibilità dell'appello per vizi di costituzione deve sollevare tempestivamente l'eccezione nei gradi di merito e attenersi alle regole procedurali (termine di costituzione), perché la mancata tutela successiva può rendere inadeguata la revocazione in Cassazione.
- In sede di impugnazione della Cassazione, l'assenza di esplicito riferimento in sentenza a una memoria depositata non consente automaticamente di presumere che la questione non sia stata esaminata; il ricorrente deve dimostrare l'effettiva percezione erronea di un fatto da parte della Corte.
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