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Ordinanza

Ordinanza n. 1092/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a - del Decreto Dirigenziale Struttura di Missione - PNRR n. 21 dell’11.02.2026, successivamente conosciuto, con cui si è disposta l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria approvata con D.D. n. 491 del 10.06.2025, relativa alla procedura selettiva per la ricerca di n. 1 Esperto in lingua inglese e francese, per presunta carenza del requisito della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI di cui all’art. 9 L.4/2013; b - della nota della Struttura di Missione - PNRR prot. n. 54164 del 23.01.2026, con cui, in preteso riscontro della diffida inoltrata dal ricorrente per procedere alla formalizzazione dell’incarico di Esperto in lingua inglese e francese, si contesta la carenza del requisito ai fini della stipula del contratto; c - ove occorra, se lesiva, della nota pec del 13.01.2026, recante richiesta di chiarimenti ed integrazione documentale; d - ove occorra e per quanto di ragione, degli atti di indizione della procedura selettiva di cui al Decreto Dirigenziale Ufficio Speciale Grandi Opere n. 809 del 27.09.2024 ed in specie dell’Avviso per la ricerca di n. 1 Professionista/Esperto in lingua inglese e francese - CUP B21B2100492000, nella parte in cui vengano interpretati e applicati in senso illegittimamente restrittivo e/o in contrasto con il D.M. per la Pubblica Amministrazione 14.10.2021, recante “Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR”; d - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguenziale; e per la declaratoria di illegittimità dell’esclusione del ricorrente dalla graduatoria approvata con D.D. n. 491 del 10.06.2025 ed ordine di reinserimento del medesimo nella graduatoria, con ogni conseguente statuizione finalizzata al conferimento ed allo svolgimento dell’incarico; nonché per la condanna della Regione Campania, in persona del legale rappr. p.t., al risarcimento del danno per equivalente, patrimoniale e non patrimoniale, da quantificarsi anche in via equitativa, in caso di inconferibilità totale o parziale dell’incarico per incompatibilità con i limiti temporali e finanziari del PNRR, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.

Giustizia amministrativa202602076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria per carenza della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI richiesta dalla lex specialis

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, primo classificato nella procedura selettiva indetta dalla Regione Campania per il conferimento di un incarico di esperto in lingua inglese e francese, profilo middle, nell'ambito delle attività di supporto all'attuazione del PNRR, ha impugnato il decreto dirigenziale che ne ha disposto l'esclusione dalla graduatoria, la nota con cui l'Amministrazione aveva contestato la carenza del requisito ai fini della stipula del contratto, la richiesta di chiarimenti e integrazione documentale e, ove occorrente, gli atti della procedura selettiva. L'esclusione era motivata dalla ritenuta mancanza del requisito previsto dalla lex specialis, consistente nel possesso dell'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 7 della l. 4/2013, rilasciata da un'associazione professionale inserita nell'elenco ministeriale, oppure di una certificazione conforme alla norma tecnica UNI ai sensi dell'art. 9 della medesima legge. Il ricorrente chiedeva il reinserimento in graduatoria e il conferimento dell'incarico, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nell'eventualità di mancato o parziale conferimento dell'incarico per incompatibilità con i limiti temporali e finanziari del PNRR. A sostegno della domanda cautelare deduceva l'illegittimità dell'interpretazione restrittiva della lex specialis e invocava la rilevanza della certificazione DIN EN ISO 17100:2016-05, nonché la coincidenza sostanziale tra la propria posizione e il soggetto giuridico titolare della certificazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, sulla base di una valutazione sommaria propria della fase cautelare. Ha rilevato, anzitutto, che la certificazione DIN EN ISO 17100:2016-05 prodotta dal ricorrente, rilasciata il 30 settembre 2016, non era intestata al medesimo, ma alla società Alphatrad Worldwide Ltd. La dedotta coincidenza sostanziale tra il ricorrente e la società, fondata sulla qualità di unico socio e amministratore, è stata ritenuta irrilevante, poiché tra persona fisica e società permane un'alterità soggettiva e una separazione giuridica non superabile ai fini della verifica del requisito. Il giudice ha inoltre considerato l'omessa attivazione del contratto da parte della Regione e ha espresso seri dubbi sulla configurabilità della prova di resistenza, cioè sull'effettiva utilità dell'eventuale accoglimento della domanda rispetto al conferimento dell'incarico. In conseguenza della mancanza del fumus, la sospensione degli atti impugnati è stata negata, senza accoglimento della domanda risarcitoria in questa fase. Le spese cautelari sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.

  • art. 7 l. 4/2013

    possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi

    La lex specialis richiamava tale disposizione come una delle modalità alternative di dimostrazione del requisito professionale.

  • art. 9 l. 4/2013

    possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI

    La certificazione conforme alla norma tecnica UNI deve riferirsi al soggetto concorrente; una certificazione intestata a una società distinta non dimostra, di per sé, il possesso del requisito da parte della persona fisica.

  • D.M. 14 ottobre 2021 per la Pubblica Amministrazione

    Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR

    Il ricorrente ne invocava la rilevanza rispetto all'interpretazione della lex specialis, ma l'ordinanza non ne ha fornito una specifica applicazione.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dei requisiti professionali richiesti da una procedura selettiva, una certificazione intestata a una società distinta non può essere imputata automaticamente alla persona fisica che ne sia socio o amministratore, poiché la separazione e l'alterità giuridica tra i due soggetti impediscono di presumere il possesso personale del requisito.
  • Nella fase cautelare, la prova del fumus boni iuris può essere esclusa quando il documento prodotto a dimostrazione del requisito richiesto dalla lex specialis risulta formalmente riferito a un soggetto giuridico diverso dal concorrente.
  • L'interesse cautelare risulta dubbio quando l'Amministrazione non ha attivato il contratto oggetto della selezione e non è quindi chiaro che l'eventuale reinserimento in graduatoria possa condurre concretamente al conferimento dell'incarico; in tale situazione può mancare la prova di resistenza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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